Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5910 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22808/2007 proposto da:

COMUNE DI MARCIANISE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 59, presso lo studio

dell’avvocato DI AMATO ASTOLFO, rappresentato e difeso dall’avvocato

STANGA Domenico, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

SIDERURGICA DARIO LEALI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRENSE 7, presso

lo studio dell’avvocato PLACIDI ARMANDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CAPUTO Emilio, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2007 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 27/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il resistente l’Avvocato CAPUTO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Siderurgica Dario Leali s.p.a. ha impugnato la cartella esattoriale con cui il Comune di Marcianise richiedeva la TARSU relativa all’anno 2005 per l’area della Società adibita” capannone industriale, giusta Delib. Comunale 23 luglio 1998 di assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali, come individuati al n. 1 punto 1.1.1 lett. A9 27/7/1984 in relazione al D.P.R. n. 915 del 1982.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha confermato, con sentenza 27 aprile 2007, tale decisione sulla base della mancata indicazione nell’elenco allegato alla delibera comunale di assimilazione degli “scarti di ferro”, negando la qualifica di atto prodromico di accertamento alla comunicazione alla Società della intervenuta deliberazione di assimilazione.

Il Comune di Marcianise chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.

L’intimata Siderurgica Dario Leali s.p.a. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente, trascrivendo in gran parte il contenuto della sentenza della Commissione tributaria Regionale della Campania n. 100/41/07 depositata il 27/4/2007 su rinvio di questa Corte (Cass. 7916/05) con cui si è affermato che la comunicazione della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani 23 luglio 1998, comunicata alla Società resistente l’11/7/2000, è parificabile ad un avviso di accertamento, non contestato in alcun modo prima della notifica della cartella esattoriale, censura la sentenza impugnata per violazione della Delib. Interministeriale 27 luglio 1984, della normativa comunitaria di cui al D.Lgs. 22 del 1997 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, e propone il seguente principio di diritto, affermato dalla menzionata sentenza della CTR della Campania, secondo cui “la Delib. 27 marzo 1998, n. 85, comunicata dal Comune di Marcianise l’11.7.2000 alla Siderurgica Dario Leali s.p.a. costituisce comunicazione di un provvedimento che contiene tutti gli elementi tipici di un avviso di accertamento (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71) cui la società destinataria ha dato acquiescenza non avendo proposto opposizione alcuna”.

Col secondo motivo, adducendo violazione della Delib.

Interministeriale 27 luglio 1984 e della normativa comunitaria di cui al D.Lgs. 22 del 1997, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente ulteriormente sostiene che l’eccezione della Società secondo la quale la Delib. Comunale 27 marzo 1998 non conteneva menzione del tipo di residui di ferro prodotto dall’appellata andava sollevata tempestivamente, mediante l’impugnazione della suddetta Delibera, circostanza della quale la Commissione Regionale non avrebbe tenuto conto, rilevando, senza esserne richiesta, anche vizi di merito del provvedimento della P.A..

Propone quindi il seguente quesito: Previa affermazione della natura autonoma di atto di accertamento della Delib. 23 luglio 1998, n. 85, del Comune di Marcianise, comunicata alla Siderurgica Dario Leali s.p.a l’11.7.2000 e non impugnata “dichiarare che la medesima ha acquistato carattere di definitività con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’azione proposta dalla Siderurgica Dario leali s.p.a. Subordinatamente dichiarare che i giudici d’appello hanno violato l’art. 112 c.p.c., e ancora più subordinatamente che “la normativa indicata nel titolo dell’impugnativa prevedeva l’obbligo per l’Ente Comunale di assimilare, assoggettandoli a tributo, tutti i rifiuti speciali industriali non nocivi a quelli solidi urbani”, accogliendo di conseguenza il ricorso.

Il primo motivo è infondato, con conseguente risposta negativa al quesito proposto.

La sentenza n. 7916/2005 di questa Corte ha infatti cassato la sentenza della CTR della Campania 10 dicembre 2003 sul presupposto della mancata dimostrazione che la missiva 11 luglio 2000 con cui il Comune di Marcianise aveva comunicato a varie Ditte – fra cui la Siderurgica Leali – di aver assunto una delibera di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani – avesse natura di avviso di accertamento, rinviando ad altra Sezione della stessa CTR perchè accertasse tale natura. Tale accertamento è tuttavìa ancora sub sudice-postochè non vi è prova che la sentenza pronunciata dalla Commissione di rinvio, depositata il 27/4/2007 sia passata in giudicato;non si può sulla base della stessa, la cui valenza è analoga alla contraria affermazione della sentenza qui impugnata, che esclude la natura accertativa della predetta missiva – il cui contenuto peraltro, in quanto asseritamene riproducente tutti gli elementi richiesti dall’avviso di accertamento delineato dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 2, non è stato in questa sede neppure compiutamente trascritto-affermare che tale missiva sia l’atto definitivo di un processo di accertamento, e non invece il preavviso di una pretesa tributaria non ancora sfociata in atti impugnabili.

Il motivo va pertanto rigettato.

Per quanto esposto va quindi respinta la seconda censura data risposta negativa anche al secondo quesito, relativo all’affermato carattere di definitività, quale atto di accertamento, della missiva 11 luglio 2000, nonchè al quesito subordinato relativo alla mancata affermazione, da parte della sentenza impugnata, della obbligatorietà dell’assimilazione, da parte del Comune, dei rifiuti speciali a quelli urbani, poichè tale obbligo sussiste soltanto per i rifiuti speciali non pericolosi effettivamente assimilabili, perchè omogenei a quelli elencati nelle delibere e nei regolamenti comunali (cfr. Cass. 13229/2009) mentre nell’atto deliberativo 23.7.1998 (cui la missiva 11.7.2000 si riporta) non vi è alcuna menzione, secondo la sentenza impugnata, del tipo di residuo ferroso prodotto nello specifico dalla Siderurgica Leali, e tale accertamento fattuale trova conferma nel giudicato formatosi per altra annualità, in relazione ai medesimi soggetti e ad analoga tematica, per effetto della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania depositata in data 23 maggio 2006, notificata al Comune di Marcianise il 24 agosto 2006 e non impugnata(come da certificazione della Segreteria della CTR Campania 6/12/2006, che attesta la certezza della sua formazione: Cass: 10623/2009). In essa si statuisce, in ordine a problematica identica a quella in esame nel presente ricorso e relativa alla natura dei rifiuti prodotti dalla ricorrente, che l’assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali non pericolosi “è avvenuta, da parte del Comune di Marcianise senza alcuna limitazione” e senza tener conto dell’effettiva composizione di determinati scarti industriali, come quelli prodotti dalla Siderurgica Leali, “costituiti esclusivamente da materiali di risulta di spezzoni di ferro” avviati direttamente ad acciaierie per la fusione, senza che nell’elenco alla Delib. Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, redatto à sensi del D.P.R. n. 915 del 1983 (“Criteri generali per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”, cui la Delib. n. 85 del 1998 del Comune di Marcianise ha fatto riferimento: v. ric. pg. 3) sia presente alcuna voce relativa a rifiuti analoghi agli “scarti di ferro”. Deve pertanto affermarsi, secondo il citato arresto della CTR Campania che interpreta in tal senso la sentenza di questa Corte n. 608/03, laddove sancisce l’obbligo di assimilazione per i Comuni “a meno che non si tratti di rifiuti speciali” (che trattasi nella specie – riferita agli scarti o residui di ferro prodotti dalla Siderurgica Leali – di “rifiuti speciali che non possono essere assimilati a quelli urbani”, sottraibili, come tali, alla privativa comunale, sussistendo quindi “l’intassabilità prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, prima parte, per i mq. afferenti l’attività industriale della società”.

Il ricorso va pertanto interamente rigettato.

La parziale novità delle questioni proposte comporta la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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