Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5910 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36506-2018 proposto da:

J.E., elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO SOMALIA 53,

presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA; 80185690585, PUBBLICO

MINISTERO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1094/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

Che:

viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 25 giugno 2018, la quale ha respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, con riguardo al diritto alla protezione umanitaria, avendo la corte del merito omesso di considerare l’obbligo di fornire protezione a soggetti che fuggono da paesi stranieri per ragioni di vulnerabilità, essendo pienamente credibile che sia fuggito dal suo paese per timore dell’arresto, ed il bilanciamento con l’integrazione sociale acquisita, avendo egli iniziato ad imparare la lingua italiana, seguito corsi, reperito incarichi di traduzione;

– che il ricorso è inammissibile, perchè insta per un nuovo giudizio di fatto;

– che, invero, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base del principio della considerazione dello sforzo ragionevole del richiedente e del dovere di cooperazione col medesimo, da un lato che non esista più in Gambia, in ragione della situazione politica radicalmente mutata dopo le elezioni, un rischio di quello da lui paventato (l’accusa di essere stato coinvolto nel colpo di Stato), e, dall’altro lato, che non sussiste una situazione di specifica vulnerabilità, neppure addotta;

– che, pertanto, il motivo neanche confuta tale affermazione della corte territoriale, palesandosi inammissibile già per tale ragione;

– che appartiene, inoltre, al giudizio di fatto l’affermazione secondo cui egli non riveste nessuna particolare condizione di fragilità soggettiva;

– che, dunque, la corte del merito ha in tal modo tenuto conto di tutte le prospettazioni e dei requisiti per la protezione richiesta, mentre le censure svolte con il ricorso per cassazione consistono in una richiesta di rinnovazione del giudizio sulle allegazioni e le prove, allo scopo di pervenire alla diversa valutazione dell’attendibilità del dichiarante;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto per legge, a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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