Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 591 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.12/01/2017),  n. 591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25706-2013 proposto da:

CAREMA DI S.M. & C. SNC in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE AREA (OMISSIS)

CONTENZIOSO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 507/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SAMBATARO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

La CA.RE.MA. di S.M. & C. s.n.c. impugnava la cartella esattoriale, notificata il 9/1/2011, con la quale il Concessionario per la riscossione aveva chiesto il pagamento della tassa automobilistica evasa negli anni 2005 e 2006, oltre sanzioni, interessi e spese, deducendo l’intervenuta prescrizione triennale del credito tributario.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso, con compensazione della spese di lite, ed a seguito dell’appello proposto dal contribuente, limitatamente al capo riguardante le spese del giudizio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 507/14/13, depositata il 18/9/2013, respingeva il gravame e confermava la sentenza della CTP, compensando anche le spese del grado.

Osservava il Giudice di appello che la decisione di compensare le spese processuali rientra tra i poteri discrezionali del giudicante, il cui esercizio non richiede una esplicita motivazione, che può desumersi anche dalla complessiva motivazione della sentenza che, nel caso di specie, non era entrata nel merito della pretesa tributaria, nè aveva comportato alcuna valutazione circa la responsabilità dell’Ufficio.

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, con un motivo, illustrato con memoria.

La Regione Lazio non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

Con il motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91, 92, 93, 82, 83, 112, 132 e 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la CTR, del tutto illogicamente, ha affermato che sarebbe sufficiente a giustificare la compensazione delle spese processuali la circostanza che il giudice di primo grado non ha “deciso il merito della commissione della infrazione”.

Questa Corte, anche di recente, ha avuto modo di precisare “che l’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. n. 2883/2014).

La Corte di legittimità ha anche chiarito che, “nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee” (Cass. n. 2883/2014 citata, conforme a Cass. n. 12893/2011).

Orbene, le suesposte ragioni che giustificano, secondo la CTR, la compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, si appalesano illogiche ed erronee atteso che i motivi di reiezione della pretesa tributaria – “la cartella era stata notificata in data 9/1/2011, ossia oltre il termine triennale di prescrizione decorrente dall’anno successivo a quello in cui dovevano essere effettuati i pagamenti” – esulano dalle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’esaminato art. 92 c.p.c., disposizione che, da ultimo, il D.L. n. 132 del 2014, art. 13, convertito con modificazioni nella L. n. 162 del 2014, ha provveduto anche a tipizzare.

E’ censurabile la decisione impugnata allorchè il giudice di appello assume che la operata compensazione delle spese processuali non richieda una esplicita motivazione in quanto si giustifica, in base all’intera motivazione della sentenza ed allo svolgimento della causa, per l’assenza di “una responsabilità grave o un atteggiamento temerario dell’Ufficio” nei confronti della contribuente, in quanto il riferimento ad una simile formula motivazionale non risulta pertinente.

Nel caso di specie, infatti, è inidoneo ad integrare una adeguata motivazione dell’esercizio del potere del giudice di merito di compensare le spese il richiamo al complesso delle statuizioni adottate nella sentenza di primo grado, da cui emerge non già la reciproca soccombenza delle parti ma la soccombenza esclusiva di una di esse, considerato che, secondo il principio di causalità, la necessità, per il privato, di ricorrere al giudice è pur sempre derivata da una colpa organizzativa della Amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR del Lazio, altra sezione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR del Lazio, altra sezione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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