Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5909 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19290/2005 proposto da:

SIDERURGICA DARIO LEALI SPA in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRENSE 7,

presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ARMANDO, rappresentato e

difeso dagli avvocati RIANNA Andrea, CAPUTO EMILIO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARCIANISE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 44, presso io studio

dell’avvocato LANDOLFI Roberto, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SANTONASTASO DOMENICO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato LANDOLFI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Siderurgica Dario Leali s.p.a. ha impugnato la cartella esattoriale con cui il Comune di Marcianise richiedeva la TARSU relativa all’anno 2002 per l’area della Società adibita capannone industriale, giusta Delib. Comunale 23 luglio 1998, di assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali,come individuati al n. 1 punto 1.1.1 lett. A9 27/7/1984 in relazione al D.P.R. n. 915 del 1982.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo il tributo dovuto del 20%, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato, con sentenza 15 giugno 2004, l’appello della Società, affermando che la stessa non aveva provato la domanda, mentre il Comune di Marcianise aveva prodotto ampia documentazione a sostegno del proprio assunto.

La Siderurgica Dario Leali s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di cinque motivi e memoria.

Il Comune di Marcianise resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, adducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente eccepisce la formazione di giudicato esterno, costituito dalla sentenza n. 7916/2005 di questa Corte, che ha accolto il ricorso della contribuente avverso analoga cartella esattoriale relativa alle annualità 2000 e 2001, giudicato formatosi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e quindi prodotto in questa sede à sensi dell’art. 372 c.p.c..

Col secondo motivo, censurando ulteriormente la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla asserita mancata prova, da parte della contribuente, del proprio assunto,la Società riafferma di aver provato,attraverso la relativa fatturazione,di aver smaltito i rifiuti ferrosi-prodotti esclusivamente nelle aree industriali e non assimilabili a quelli urbani perchè non rientranti fra quelli speciali individuati dal Comitato Interministeriale con la Delib. 27 luglio 1984 – attraverso un proprio servizio di raccolta e di smaltimento, analogo a quello utilizzato dalle imprese che svolgono esclusivamente attività di recupero e godono dell’esonero dalla privativa comunale à sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7.

Col terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e L. n. 146 del 1994, art. 39, nonchè difettosa motivazione della sentenza impugnata la quale ha ritenuto “sostenuta da ampia e logica motivazione” la sentenza di primo grado che si era limitata ad affermare che andava applicato,nella specie, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, che prevedeva una riduzione della tariffa ove lo smaltimento avvenisse in proprio. La sentenza impugnata ha invece omesso di valutare in concreto la destinazione industriale dei locali adibiti a lavorazione di taglio e sagomatura a freddo dell’acciaio in barre o rotoli (c.d. “tondino” per l’edilizia), come tali non inclusi fra le superfici tassabili à sensi delle norme indicate in epigrafe.

Col quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, oltre che per vizio di motivazione, per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 22, nonchè della Delib. C.I. 27 luglio 1984, che ha omesso di considerare che il collegamento delle norme enunciate in rubrica comporta l’esclusione dal ciclo dei rifiuti dei materiali residuati da produzioni industriali che siano impiegati, come nella specie, in analoghi o diversi cicli produttivi , circostanza riaffermata dalla riduzione tariffaria accordata dai giudici di primo grado. La Delib. Comunale del 1998, che ha assimilato ai rifiuti urbani i residui di cui è causa, ha pertanto violato il D.I. del 1984, che non include i residui ferrosi generati nella suddetta produzione industriale (barre metalliche) fra i rifiuti assimilabili; pertanto tale delibera va disapplicata, dovendosi escludere, nella specie (il potere impositivo del Comune, proprio per l’assenza dei presupposti per la nascita dell’obbligazione tributaria.

Col quinto motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al ritenuto potere impositivo del Comune in presenza di un servizio di smaltimento svolto esclusivamente dalla contribuente, non avendo il Comune predisposto alcun servizio di smaltimento dei suddetti rifiuti speciali.

Il primo motivo è infondato.

La sentenza di cui si invoca l’autorità di giudicato esterno (Cass. 7916/2005) su identiche tematiche non ha infatti pronunciato sui motivi ,analoghi a quelli dedotti nella presente causa, relativi alla applicabilità della TARSU ai rifiuti industriali prodotti dalla Società negli anni 2000 e 2001 – motivi che ha ritenuto complessivamente assorbiti – ma su una questione procedurale, relativa alla natura di un atto prodromico (missiva) emesso prima della notifica della cartella esattoriale impugnata,rinviando al giudice d’appello perchè stabilisse la natura accertativi – o meno – di tale atto, senza entrare in alcun modo nel merito della controversia.

E’ altresì infondato il secondo motivo perchè il D.Lgs. n. 22 del 1997, che ha dato attuazione alle Direttive CEE n. 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi, non esclude “tout court” dalla tassazione, a differenza della normativa precedente (Cass. 17601/2009), i rifiuti delle lavorazioni industriali, classificati come rifiuti speciali (cit. D.Lgs. n. 22, art. 7, comma 3), i quali sono soggetti alle ordinarie operazioni di smaltimento e recupero ove siano assimilabili per qualità e quantità (Cass. 13818/2005), senza che, per tali residui assuma rilievo il fatto di essere stati ceduti dal detentore a terzi per un immediato reimpiego produttivo (Cass. 8696/2004).

I primi due motivi di ricorso vanno quindi rigettati.

Sono invece fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, sulla base del giudicato-costituito dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania depositata in data 23 maggio 2006, notificata al Comune di Marcianise il 24 agosto 2006 e non impugnata(come da certificazione della Segreteria della CTR Campania 6/12/2006, che attesta la certezza della sua formazione: Cass:

10623/2009) nella quale si statuisce, in ordine a problematica identica a quella in esame nel presente ricorso e relativa alla natura dei rifiuti prodotti dalla ricorrente, che l’assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali non pericolosi “è avvenuta, da parte del Comune di Marcianise senza alcuna limitazione” e senza tener conto dell’effettiva composizione di determinati scarti industriali, come quelli prodotti dalla Siderurgica Leali, “costituiti esclusivamente da materiali di risulta di spezzoni di ferro” avviati direttamente ad acciaierie per la fusione, senza che nell’elenco alla Delib. Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, redatto à sensi, del D.P.R. n. 915 del 1983 (“Criteri generali per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”, cui la Delib. n. 85 del 1998 del Comune di Marcianise ha fatto riferimento) sia presente alcuna voce relativa a rifiuti analoghi agli “scarti di ferro”. Deve pertanto affermarsi,secondo il citato arresto della CTR Campania che interpreta in tal senso la sentenza di questa Corte n. 10608/03, laddove sancisce l’obbligo di assimilazione per i Comuni “a meno che non si tratti di rifiuti speciali” che trattasi nella specie – riferita agli “scarti di ferro” prodotti dalla Siderurgica Leali- di “rifiuti speciali che non possono essere assimilati a quelli urbani”, sottraibili, come tali, alla privativa comunale, sussistendo quindi “l’intassabilità prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, prima parte, per i mq. afferenti l’attività industriale della società”.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso debbono dunque essere accolti, con assorbimento del quinto motivo, con cui la ricorrente contesta la mancata istituzione del servizio per la raccolta dei residui industriali in oggetto, non rilevando ulteriormente tale questione in presenza di una riconosciuta assenza di privativa comunale in ordine a tali residui,smaltiti in proprio.

L’accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Null’altro essendovi da rilevare, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente, con specifico riferimento alla intassabilità delle superfici industriali produttrici di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani.

I profili processuali della vicenda comportano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e il quarto, dichiara assorbito il quinto,cassa conseguentemente la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA