Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5909 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5909
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36302-2018 proposto da:
O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANGELA GATTO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 949/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 04/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
Fatto
RILEVATO
Che:
viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 4 giugno 2018, la quale ha respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che non svolge difese il Ministero intimato;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
Che:
il ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, “ai fini della decisione per l’orientamento sessuale del sig. O.M.”; la “omessa considerazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2”, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e “del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”; la “omessa considerazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5”, con riguardo al diritto alla protezione umanitaria; la “omessa considerazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost.” e “art. 53 della Cedu… ex art. 10 Cost.”, per non avere il ricorrente commesso nessun reato o crimine di guerra, nè “sussistendo i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato di cui all’art. 11”;
– che il ricorso è manifestamente inammissibile;
– che, invero, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base del principio della considerazione dello sforzo ragionevole del richiedente e del dovere di cooperazione col medesimo, che non esista nessuna credibilità del richiedente (puntualmente confutandone il racconto), e, dall’altro lato, che non sussiste una situazione di specifica vulnerabilità, neppure addotta;
– che il motivo non censura specificamente le affermazioni della corte territoriale, limitandosi a riportare il testo di norme tra virgolette, senza nessuna attinenza o riferimento al contenuto della decisione impugnata, non sottoposta a critica adeguata, palesandosi inammissibile già per tale ragione;
– che, invero, è inammissibile il ricorso in mancanza della formulazione di specifici motivi, giacchè l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi, con i quali esso viene esplicato, si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere: ne consegue che il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e con riguardo al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, quale “mancanza dei motivi” (Cass. 08-10-2018, n. 24773, non massimata; nonchè, e plurimis: Cass. 15-05-2019, n. 12982; Cass. 25-02-2019, n. 5415; Cass. 28-02-2018, n. 4610);
– che non occorre provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto per legge, a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020