Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5908 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. un., 03/03/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 03/03/2020), n.5908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sezione –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26742/2018 proposto da:

C.G., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

CRISTINA MARIA CIALDINI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL

GOVERNO, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4834/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere AMELIA TORRICE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G., ex dipendente della Polizia di Stato, aveva impugnato davanti al T.A.R. del Lazio il decreto prefettizio, con il quale gli era stato intimato il pagamento del conguaglio per l’occupazione dell’alloggio di servizio a titolo oneroso, la comunicazione del 4 aprile 2011 relativa alla quantificazione del canone e ogni altro atto connesso e dipendente.

2. Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza n. 972 del 2012, dichiarò l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e affermò che la controversia avente ad oggetto l’accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento dell’alloggio di servizio rientrava nella cognizione del giudice ordinario, e, in particolare, del giudice del lavoro quale giudice del rapporto di impiego.

3. C.G. e M.A., a sua volta destinatario di ingiunzione quale occupante di altro alloggio di servizio, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la Prefettura della Provincia di Roma – Ufficio territoriale del Governo – e il Ministero dell’Interno e chiesero che si dichiarasse l’illegittimità dei decreti prefettizi aventi ad oggetto la quantificazione del canone di locazione mensile per l’anno 2011 (comunicati il 27.6.2011 al M. e il 24.11.2011 al C.), dei decreti prefettizi contenenti la richiesta di pagamento (Euro 184.658,14 quanto al M., Euro 167.859,22 quanto al C.) e che si accertasse l’infondatezza della pretesa azionata nei loro confronti.

4. Il Tribunale, riuniti i ricorsi, con la sentenza n. 8427/2013, dichiarò il difetto di giurisdizione.

5. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, adita dagli originari ricorrenti, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul fondante rilievo che la controversia doveva ritenersi ricompresa tra quelle di competenza esclusiva del giudice amministrativo che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, ha la giurisdizione nella materia del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia di Stato.

6. Con ricorso proposto “ai sensi dell’art. 360 c.p.c.”, illustrato da successiva memoria, C.G. e M.A. hanno chiesto a questa Corte di indicare nel giudice ordinario l’organo giudiziario munito di giurisdizione.

7. La Prefettura della Provincia di Roma – Ufficio territoriale del Governo – e il Ministero dell’Interno sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. I ricorrenti asseriscono che, tenuto conto sia della “causa petendi” che del “petitum”, la controversia in esame non ricade nell’ambito di operatività del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, e quindi nella giurisdizione del G.A., ma si colloca nell’ambito di operatività del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, che esclude dalla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, demandandone la conoscenza al G.O., a differenza delle vicende del rapporto che attengono, invece, strettamente agli interessi pubblici connessi anche alla individuazione dei soggetti aventi diritto all’assegnazione di alloggi pubblici.

9. Assumono che, anche se si volesse considerare la controversia come correlata alla materia dei servizi pubblici, essa rientrerebbe nondimeno nella giurisdizione del G.O., tenuto conto della affermazione della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 204 del 2004), secondo cui rientrano nella giurisdizione del G.O. tutte le controversie in materia di canoni, indennità e corrispettivi.

In via preliminare.

10. Il ricorso, quanto al C., che fu parte nel giudizio innanzi al TAR e, successivamente, innanzi al Giudice Ordinario, al di là dell’incongruità, irrilevante, del riferimento contenuto nella intestazione del ricorso all’art. 360 c.p.c., deve essere qualificato come ricorso per conflitto negativo di giurisdizione.

11. Questa, infatti, nei confronti del C. è stata declinata sia dal Giudice Amministrativo (TAR Lazio sentenza n. 972/2012) che dal Giudice Ordinario (Corte di Appello di Roma sentenza n. 4834/2017).

12. L’esistenza di due pronunce contrastanti sulla giurisdizione a conoscere la medesima controversia, declinata da entrambe, radica di per sè nel C. l’interesse alla risoluzione del conflitto in considerazione della situazione di stallo processuale che si è creata.

13. Il ricorso proposto dal C., nei termini innanzi qualificato, è ammissibile in quanto il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione può essere proposto in ogni tempo a prescindere dal passaggio in giudicato o meno di una o di entrambe le pronunce tra loro in insanabile contrasto in punto di giurisdizione (Cass. Sez. U. n. 2087/2020, Cass. Sez. U. n. 1180/2020, Cass. Sez. U. n. 8246/2017, Cass. Sez. U. n. 16883/2013).

14. Il ricorso, quanto al M., pur inammissibile come ricorso per conflitto negativo di giurisdizione in quanto nei suoi confronti non sussiste una doppia decisione declinatoria della giurisdizione (come innanzi evidenziato il M. non fu parte nel giudizio definito dal Tar del Lazio con la sentenza n. 972/2012), può essere preso in esame come ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

15. Sussistono, infatti, i requisiti formali ed i presupposti del ricorso ordinario per cassazione: esso è stato redatto con il ministero di avvocato cassazionista e in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c.; è stato ritualmente notificato alla parte (presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1), nel rispetto del termine cd. lungo semestrale, applicabile “ratione temporis” poichè il giudizio di primo grado è iniziato nell’anno 2012 (notifica del ricorso avvenuta il 13.9.2018, a fronte della sentenza della Corte di Appello di Roma pubblicata il 22 marzo 2018).

16. Tanto precisato, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

17. I ricorrenti asseriscono che la fattispecie dedotta in giudizio è riconducibile al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, in base al quale sono devolute al G.A. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite al Tribunale delle Acque. Aggiungono che la controversia ha contenuto meramente patrimoniale e, dunque, è rapportabile alle controversie che l’art. 133 citato sottrae alla cognizione del G.A..

18. Deducono che la loro domanda non mirava a contestare il cattivo uso di un potere amministrativo, ma le modalità con cui era stata attuata la pretesa dell’amministrazione di natura sostanzialmente privatistica.

19. Le sezioni Unite di questa Corte, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella dedotta in giudizio, hanno affermato che “la controversia avente ad oggetto i canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento di alloggio di servizio – anche con riferimento al periodo di occupazione senza titolo decorrente dalla messa in quiescenza del dipendente medesimo -, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poichè la controversia in questione, prescindendo dal rapporto di lavoro pubblico ed avendo contenuto meramente patrimoniale, ovvero relativo a presunti inadempimenti di natura contrattuale, ricade nella sfera di applicabilità del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, che, in relazione ai rapporti di concessione di beni pubblici, esclude dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (Cass. Sez. Un. 1180/2020 Cass. Sez.U. n. 18664/2019).

20. Nelle decisioni innanzi richiamate, alle quali va data continuità in quanto condivisibili, è stata evidenziata la non pertinenza del richiamo al D.Lgs. n. 165 del 2001, sul rilievo che la domanda prescinde dal rapporto di lavoro pubblico, che ha avuto rilievo solo per avere consentito loro di ottenere, a suo tempo, la disponibilità di immobili di proprietà del Ministero.

21. Come nelle fattispecie già esaminate nelle decisioni di queste Sezioni Unite innanzi richiamate, la controversia in esame riguarda esclusivamente la determinazione del canone che i ricorrenti devono corrispondere per gli alloggi loro assegnati, anche con riferimento al periodo decorrente dalla loro messa in quiescenza in cui gli immobili restarono occupati senza titolo.

22. La norma applicabile è, pertanto, il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, che devolve al G.A. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite al Tribunale delle Acque.

23. E’, infatti, oggi in discussione solo l’entità della somma dovuta dai ricorrenti a titolo di canoni la cui misura, determinata unilateralmente dal Ministero, è oggetto di contestazione. La controversia ha, pertanto, contenuto meramente patrimoniale ovvero relativo a presunti inadempimenti di natura contrattuale connessi al godimento dell’alloggio da parte dei ricorrenti, senza involgere poteri discrezionali della P.A..

24. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

25. La sentenza declinatoria della competenza della Corte di Appello di Roma deve essere cassata.

26. La causa va rimessa al Tribunale ordinario di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Cassa la pronuncia declinatoria della giurisdizione della Corte di Appello di Roma.

Rimette la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale Ordinario di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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