Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5907 del 12/03/2018


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Cassazione civile, sez. I, 12/03/2018, (ud. 14/12/2017, dep.12/03/2018),  n. 5907

Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 29 settembre 2015, respinse il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, avverso i provvedimenti resi dal Tribunale di Livorno che il precedente 9 marzo aveva rigettato la sua domanda di omologa del concordato preventivo e, contestualmente, su istanza del creditore condominio di (OMISSIS), ne aveva dichiarato il fallimento.

Ritenne il giudice del reclamo che, nonostante l’approvazione della proposta di concordato da parte della maggioranza dei creditori, correttamente il tribunale non l’aveva omologata, essendo impossibile, alla stregua della relazione L. Fall., ex art. 172, depositata dal commissario giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari anche in una percentuale minima.

Soggiunse la corte di merito che la modifica in peius della proposta di concordato risultava tardiva, essendo intervenuta quando già alcuni creditori avevano espresso il proprio voto, dovendosi allora ritenere ferma l’originaria proposta, che tuttavia la medesima società istante considerava ormai non più economicamente fattibile.

Avverso la detta sentenza della corte d’appello, (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo deduce la ricorrente violazione della L. Fall., artt. 160,161,162,163,168,174,175,178,179 e 180, poichè la corte d’appello ha affermato che il controllo del giudice sul concordato preventivo si estende alla fattibilità economica e alla convenienza del piano, anche in presenza di una proposta approvata a larghissima maggioranza e senza alcuna opposizione da parte dei creditori; erroneamente, poi, il giudice di merito ha ritenuto che la proposta non potesse essere modificata prima del giorno fissato per l’adunanza dei creditori.

2. Ritiene il Collegio, in via pregiudiziale e d’ufficio, che la sentenza qui impugnata sia nulla, essendo stato violato l’obbligo di estendere il contraddittorio, già nella fase di reclamo, nei confronti dell’unico creditore istante per la dichiarazione di fallimento.

E invero, secondo il fermo orientamento di questa Corte, formatosi nella vigenza dell’originaria disciplina del procedimento teso alla dichiarazione di fallimento contenuta nella legge del 42, la L. Fall., art. 18, prescrivendo che l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento debba essere proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore ed al creditore richiedente, prefigura un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Conseguentemente, anche in appello, è necessario che il giudizio si svolga nei confronti delle stesse parti che hanno assunto la veste di contraddittori necessari in primo grado, con il risultato che, in caso di mancata citazione di una o di alcune di esse, il giudice deve integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.. La violazione della richiamata norma da parte del giudice d’appello, comporta, a seguito della conseguente cassazione della sentenza impugnata, la remissione della causa al medesimo giudice di appello, perchè provveda all’integrazione del contraddittorio ed alla rinnovazione del giudizio (Cass. 11/06/2004, n. 11099; Cass. 22/09/2000, n. 12548; Cass. 28/03/1997, n. 2796).

Gli enunciati principi possono essere esattamente applicati anche al reclamo proposto dal fallito ai sensi della L. Fall., art. 18 – come novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2005, n. 6 prima e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 poi -, stabilendo il sesto comma della detta norma che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, debba essere notificato “al curatore e alle altre parti”, tra le quali all’evidenza rientra appunto il creditore che abbia proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento.

2.1. Poichè nella vicenda all’esame risulta dagli processuali verificabili direttamente da questa Corte, avuto riguardo alla natura del vizio – che il reclamo avanzato dalla (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, non venne notificato al condominio di (OMISSIS), unico creditore ad avanzare istanza per la sua dichiarazione di fallimento e che neppure il giudice del gravame intese disporre l’integrazione del contraddittorio, la sentenza ai sensi dell’art. 383 c.p.c., va cassata d’ufficio, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà ad ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del detto creditore istante, restando conseguentemente assorbito l’esame dell’unico motivo di ricorso.

P.Q.M.

Assorbito l’unico motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, perchè disponga l’integrazione del contraddittorio, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2018

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