Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5907 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10155-2020 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29,

presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta

e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in via DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2750/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 2018, respinse il ricorso proposto da R.M., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e delle protezioni sussidiaria e umanitaria, osservando che il ricorrente aveva reso dichiarazioni solo parzialmente attendibili, senza ragionevole sforzo per circostanziare la vicenda narrata su fatti essenziali per l’espatrio, nè era emerso un sincero sforzo di specificare la domanda.

Il M. ha proposto appello che, con sentenza emessa il 3.10.19, la Corte territoriale ha respinto, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente – il quale aveva riferito di un incendio doloso che aveva distrutto la sua attività commerciale, da attribuire a motivi politici, avendo dichiarato di aver votato per un partito diverso da quello al potere, fatto che l’avrebbe costretto a raggiungere l’Italia per poter lavorare ed aiutare la famiglia rimasta in Bangladesh – non erano credibili e non corredate da prove, considerando che in ordine alle asserite aggressioni e minacce subite non si riscontravano denunce; non erano state allegate situazioni riconducibili a forme di persecuzione; dai rapporti acquisiti si desumeva l’insussistenza di una situazione di pericolo concreto, ovvero di violenza indiscriminata, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato condizioni individuali di vulnerabilità, non essendo a tal fine sufficiente lo svolgimento dell’attività necessaria per risiedere nel paese ospitante.

Il M. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, art. 7, non avendo la Corte territoriale ritenuto credibili le dichiarazioni del ricorrente.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non avendo la Corte d’appello tenuto conto, anche in ordine alla protezione umanitaria, della situazione aggiornata del Bangladesh, come si evince dai rapporti di Amnesty International che illustravano un contesto socio-politico in cui il ricorrente si è visto privato di tutela da parte delle Istituzioni del suo paese riguardo alla vicenda dell’incendio subito.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 4, avendo la Corte territoriale escluso la protezione umanitaria, omettendo di valutare la condizione di vulnerabilità legata sia alla sua vicenda personale che alle condizioni del paese d’origine, senza effettuare la comparazione tra la sua condizione in Italia e quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio.

Il primo motivo è inammissibile in quanto tendente al riesame dei fatti relativi al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, avendo la Corte territoriale ritenuto il ricorrente inattendibile, con motivazione esauriente fondata anche su report internazionali, non censurabile in questa sede.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto generico e diretto al riesame dei fatti inerenti alla protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il terzo motivo, in ordine alla protezione umanitaria, è del pari inammissibile. Al riguardo, il ricorrente non ha allegato specifiche situazioni individuali di vulnerabilità, esprimendo una generica doglianza afferente all’omesso esame della sua narrata vicenda personale, ritenuta non credibile, in relazione alle condizioni di vita nel paese d’origine, anch’esse genericamente prospettate senza un concreto e specifico riferimento alla condizione personale dell’istante. Inoltre, la mancata allegazione di un’integrazione in Italia esclude i presupposti della richiesta comparazione tra la condizione individuale del ricorrente con quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio.

Nulla per le spese, considerando che l’atto a mezzo del quale l’intimato Ministero ha inteso costituirsi nel presente giudizio si concreta in una mera dichiarazione e non soddisfa perciò le finalità proprie del controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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