Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5906 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9450-2020 proposto da:

O.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, in PIAZZA

DEI CONSOLI, 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 1590/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 10/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CHIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ordinanza emessa il 10.2.2020 il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto da O.M.F., cittadino del Ghana, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e delle protezioni sussidiaria e umanitaria, osservando che: le dichiarazioni rese dal ricorrente erano inattendibili e contraddittorie, non avendo circostanziato la vicenda narrata su fatti essenziali per l’espatrio, nè era emerso un sincero sforzo di specificare la domanda; il ricorrente aveva riferito una vicenda collegata all’attività dei cercatori d’oro, comunità cui apparteneva l’istante, in ordine all’erronea uccisione di un militare, scambiato per un ladro, che però era da ritenere non veritiera, poichè secondo le dichiarazioni stesse, il ricorrente non aveva partecipato alla suddetta vicenda, ma ne era stato solo informato; non erano state allegate situazioni riconducibili a forme di persecuzione; dai rapporti acquisiti si desumeva l’insussistenza di una situazione di pericolo concreto, ovvero di violenza indiscriminata, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, in quanto la condizione personale vissuta nel paese d’origine, confrontata con quella che incontrerebbe in caso di rimpatrio, non lo esporrebbero ad un’elevata vulnerabilità, rilevando altresì che l’ambiente socio-culturale del suo paese consentirebbe l’esercizio dei diritti inalienabili.

O.M.F. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della Conv. Ginevra, art. 1 A, del D.Lgs. n. 251, art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto il Tribunale aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni del ricorrente il quale, invece, aveva narrato i fatti senza cadere in contraddizione, allegando il timore della persecuzione ovvero di una condanna all’ergastolo nel paese di provenienza, da scontare in carceri disumane, o alla pena di morte, in conseguenza del reato commesso, e lamentando l’omesso assolvimento, da parte del Tribunale, dell’onere di cooperazione istruttoria circa la situazione generale del Ghana e le condizioni carcerarie.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. 3 Cedu, e art. 10 Cost., avendo il Tribunale escluso la condizione di vulnerabilità del ricorrente che, invece, era desumibile dallo sradicamento dal paese d’origine, abbandonato ormai da tre anni, nel quale non avrebbe potuto rientrare senza dover subire il carcere a vita. Inoltre, il ricorrente adduceva di essersi integrato in Italia ove era ormai radicato, come comprovato dall’uso della lingua italiana e dall’attività lavorativa svolta presso un ristorante.

Il primo motivo è inammissibile in quanto tendente al riesame dei fatti relativi al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); al riguardo, avendo il Tribunale ritenuto il ricorrente inattendibile, con argomentazioni dettagliate ed immuni da censure in questa sede, è da escludere l’onere di cooperazione istruttoria. Va comunque osservato che il Tribunale ha acquisito informazioni aggiornate sulla situazione generale del Ghana.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in ordine alla protezione umanitaria, tendendo al riesame dei fatti. Invero, il Tribunale, da un lato, ha escluso che il ricorrente abbia raggiunto l’integrazione in Italia, non essendo a tal fine sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa, e dall’altro ha escluso che in caso di rimpatrio, il ricorrente sia esposto al pericolo di subire la lesione dei propri diritti fondamentali.

Il ricorrente non ha contrastato tale ratio decidendi, formulando una censura generica, non fondata su allegazioni specifiche afferenti a concrete condizioni di vulnerabilità.

Nulla per le spese, considerando che l’atto a mezzo del quale l’intimato Ministero ha inteso costituirsi nel presente giudizio si concreta in una mera dichiarazione e non soddisfa perciò le finalità proprie del controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA