Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5906 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. un., 03/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8413-2019 proposto da:

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DIRER, DIRER – DIRL LAZIO – ASSOCIAZIONE DIRIGENTI E QUADRI DIRETTIVI

DELLA REGIONE LAZIO E DEGLI ENTI COLLEGATI, struttura regionale

della FEDIRETS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO TOMASSETTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

B.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

per revocazione della sentenza n. 29081/2018 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, depositata il 13/11/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- La Direr-Dirl Lazio (Associazione dei dirigenti e dei quadri direttivi delle regioni italiane; di seguito anche solo Direr) e alcuni dirigenti di ruolo della Regione Lazio impugnarono, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, gli avvisi di ricerca di personale esterno per l’affidamento degli incarichi di Direzione di aree e Uffici dirigenziali, gli atti presupposti, connessi e consequenziali (tra cui le Delib. Giunta regionale n. 53 del 2013, Delib. n. 62 del 2013 e Delib. n. 148 del 2013 e il regolamento regionale n. 1/2002), nonchè i relativi provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione.

2.- Nel giudizio si costituirono la Regione Lazio e i controinteressati B.A., + ALTRI OMESSI; intervennero, ad adiuvandum della Direr, alcuni consiglieri regionali e l’associazione CODICI.

L’adito Tar del Lazio, con sentenza n. 3658/2015 (e per quanto rileva in questa sede), declinò la sua giurisdizione in riferimento all’impugnativa degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali; la ritenne sussistente, invece, in relazione all’impugnativa investente gli atti di macro-organizzazione di riordino delle strutture amministrative regionali (Delib. n. 53 del 2013) e di novellazione del regolamento concernente i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali (Delib. n. 62 del 2013), nonchè a connessi profili inerenti agli atti di conferimento di tali incarichi.

3. – Avverso questa decisione proposero appello principale la Regione Lazio e incidentale la Direr (oltre ad altri interessati), nonchè intervennero ad opponendum la CIDA Enti locali e altri dirigenti della Regione Lazio.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1365 del 27 marzo 2017 preso atto delle ordinanze n. 11387, n. 11711, 11712 e 11713 del 2016 di questa Corte a Sezioni Unite, che avevano dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali – accolse l’appello della Regione Lazio e dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario anche sull’impugnativa che il primo giudice aveva ritenuto spettante alla cognizione del giudice amministrativo.

4. – Tale sentenza del Consiglio di Stato veniva, quindi, impugnata dalla Direr, per motivi attinenti alla giurisdizione, dinanzi a questa Corte a Sezioni Unite e il ricorso veniva accolto con sentenza n. 29081 del 13 novembre 2018, con cui era dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

5. – Questa sentenza è stata impugnata dalla Regione Lazio per revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Resiste con controricorso la Direr-Dirl Lazio, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati B.A., + ALTRI OMESSI.

La proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – La Regione Lazio sostiene che, con l’impugnata sentenza n. 29081/2018, sia stato preso un “evidente abbaglio su profili non controversi”, avendo questa Corte presupposto che:

a) “sarebbe stato oggetto di impugnazione un provvedimento con cui la Regione “ha deciso di rivolgersi a personale esterno per il conferimento di incarichi di dirigente e i relativi atti di organizzazione di conferimento degli incarichi medesimi”;

b) il Tar Lazio avrebbe dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo (con statuizione poi riformata dal Consiglio di Stato) “con riferimento alle censure proposte contro gli atti con i quali la Regione Lazio ha deciso di rivolgersi all’esterno per il reperimento di dirigenti e per il conferimento di nuovi incarichi”;

c) “oggetto del giudizio – come ridefinito a seguito della sentenza del Tar, confermata in parte qua dal Consiglio di Stato e non oggetto del presente ricorso per cassazione – è dato dalla domanda di annullamento delle delibere con cui l’amministrazione, a fronte della ritenuta necessità di avvalersi di personale dotato di professionalità elevate, ha ritenuto di ricercare e, quindi, attribuire le funzioni dirigenziali a personale estraneo all’amministrazione. A tal fine, la Regione Lazio ha proceduto a ridefinire, mediante accorpamento, le strutture amministrative della giunta regionale (deliberazione della giunta regionale n. 53/2013), nonchè a stabilire modalità e criteri di conferimento delle titolarità dirigenziali (Delib. giunta regionale n. 62 del 2013), provvedendo a pubblicare avvisi di ricerca all’esterno dei soggetti cui affidare gli incarichi di dirigente”;

d) la Regione “ha escluso, in linea generale e con un atto di macro-organizzazione, la possibilità per i dipendenti interni di partecipare alla selezione volta all’affidamento di incarichi direttivi”.

La ricorrente assume che la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo risieda sul presupposto “della sussistenza di una discrezionale “scelta” di rivolgersi all’esterno per la copertura di posti” di dirigente, il quale, tuttavia, sarebbe “frutto di evidente abbaglio” in quanto, come emergerebbe dagli atti, “nessuna determinazione come quella postulata dalla sentenza n. 29081/2018… è mai stata assunta dalla Regione Lazio, che non ha mai scelto di rivolgersi all’esterno negando agli interni di candidarsi per la copertura dei posti in discorso”.

La Regione deduce, infatti, che i posti dirigenziali da coprire “sono stati oggetto anzitutto di avvisi rivolti al personale interno” e, “come dà atto la Delib. G.R. 30 aprile 2013”, all’esito di tali procedure 10 incarichi dirigenziali su 13 sono stati conferiti a personale interno, mentre per i soli 3 posti con esito negativo “si è proceduto come previsto dalla legge a pubblicazione di successivo avviso aperto anche a personale esterno”.

2. – Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita carente esposizione sommaria dei fatti della causa, come imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè dall’intero contesto dell’atto di impugnazione (cfr. Cass. n. 17036/2018, ma anche la stessa Cass., S.U., n. 29081/2018) tale esposizione, siccome rilevante ai fini della decisione revocatoria (cfr., Cass. n. 23528/2015), si ricava in modo intelligibile e tale da renderne sufficientemente edotta questa Corte.

3. – Il ricorso è, però, inammissibile sotto altri profili.

3.1. – In via preliminare (e di per sè assorbente), l’impianto del ricorso, sotto il profilo dell’articolazione del motivo di doglianza rescindente, si palesa oltremodo generico (in contrasto con quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), poichè si sofferma su una soltanto delle deliberazioni giuntali oggetto di controversia, mancando di dare contezza delle ulteriori determinazioni che hanno costituito oggetto della domanda di annullamento proposta a suo tempo dalla Direr dinanzi al Tar del Lazio – oltre che dei contenuti propri della sentenza di quest’ultimo giudice, n. 3658/2015, che scolpisce il perimetro del thema decidendum in termini di cui la sentenza impugnata in questa sede assume non investito dal ricorso per cassazione – e che, come emerge dalla stessa sentenza n. 29081/2018, hanno integrato la causa petendi dell’impugnativa.

3.2. – Inoltre, il ricorso non intercetta, comunque, un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.2.1. – E’ principio consolidato (tra le molte, Cass. n. 22171/2010, Cass. n. 6405/2018, Cass., S.U., n. 8984/2018) che il combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione; l’errore di fatto revocatorio consiste, difatti, in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

3.2.2. – Nella specie, le censure insistono sull’assunto che l'”abbaglio” sarebbe rappresentato dal postulato presupposto della sussistenza di un atto organizzativo “volto a precludere la candidatura di interni per i tre posti a riservarli all’esterno”.

A tal riguardo, la ricorrente pone in evidenza che la Delib. Giunta regionale 30 aprile 2013 darebbe conto che l’attivazione della procedura di conferimento di 3 incarichi dirigenziali su 13 (essendo stati gli altri 10 incarichi già conferiti a personale interno all’Amministrazione) sia avvenuta proprio in conseguenza dell’esito negativo di detto “interpello interno”, con ciò escludendosi l’esistenza di una “scelta” rimessa ad atto generale della Regione, che, peraltro, non inibiva al personale interno la partecipazione alla procedura di conferimento degli incarichi residui.

3.2.3. – La veicolata censura (diversamente da quelle esaminate dalla decisione richiamata in memoria – recte Cass. n. 23833/2015 – che, nel ritenere sussistente un errore revocatorio, ha calato i principi di diritto innanzi rammentati nella specifica realtà processuale ivi rilevante) non denuncia una “svista obiettivamente e immediatamente percepibile”, commessa dalla Corte regolatrice, bensì una valutazione della portata della deliberazione regionale in termini di “scelta discrezionale” organizzatoria, che, semmai (e in via di mera ipotesi), potrebbe integrare un errore di giudizio e non errore di fatto revocatorio, dato il presupposto fattuale emergente dalla stessa delibera richiamata in ricorso dell’avvenuta attivazione di una procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, seppur residui, a soggetti esterni all’Amministrazione regionale.

3.2.4. – Peraltro, la doglianza si incentra su un punto – quello della scelta della Regione di rivolgersi all’esterno per la copertura di posti dirigenziali, assunta tramite atti di macro-organizzazione in tal senso declinati – che, come risulta dalla sentenza n. 29081/2018 impugnata, era stato già oggetto di dibattito processuale dinanzi al Tar del Lazio (p. 4) e su cui lo stesso provvedimento impugnato in questa sede ha pronunciato, così da doversi escludere, anche per tale ragione, l’esistenza di un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Del resto, la parte ricorrente solo apoditticamente asserisce trattarsi di “profili non controversi”, senza però dare indicazione alcuna, anche per sintesi, del contenuto degli atti processuali che proverebbero l’assunto, nè localizzarli processualmente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

4. – Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle anzidette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Non sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 3. In particolare, con specifico riferimento alla fattispecie risarcitoria del comma 1 (essendo quella del comma 3 rimessa ad una discrezionale valutazione d’ufficio), l’istanza difetta di idonea allegazione circa gli elementi di fatto (diversi da quello di dover sopportare le spese processuali, non concludente a tal riguardo, siccome dette spese già poste a carico del soccombente) evidenzianti una concreta ed effettiva esistenza di un danno (tra le altre, Cass., S.U., n. 7583/2004; Cass. n. 9080/2013).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 5.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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