Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5905 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SICULI-JANUA SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA (già

“La Terza Età Soc. Coop. a r.l.”) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 1 presso lo studio dell’Avvocato SIVIGLIA

GIUSEPPE PIERO, rappresentata e difesa dall’Avvocato SAMMARTINO

SALVATORE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2002 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 04/02/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/2/2003 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva il gravame interposto dalla Agenzia delle entrate di Agrigento nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente Siculi Janua s.c.a.r.l. (già La Terza età s.c.a.r.l.) in relazione ad avviso di rettifica emesso dall’Agenzia delle entrate di Agrigento all’esito del mancato riconoscimento del credito I.V.A. di L. 49.123.000 per l’anno d’imposta 1995.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per Cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso la Siculi Janua s.c.a.r.l., che ha prodotto anche memoria con la quale in particolare eccepisce il giudicato esterno formatosi sulla circostanza della spettanza del credito d’imposta a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1995, all’esito della pronunzia Cass. n. 11119 del 2008 emessa tra le stesse parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè insufficienza e illogicità della motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la motivazione dell’impugnata sentenza è meramente apparente là dove “non risponde ad alcuna delle censure dell’Ufficio”, limitandosi ad affermare che “sarebbero “le stesse” di 1 grado”, senza invero indicare “perchè siano infondate”.

Con il 2^ motivo i ricorrenti denunziano violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, commi 1 e 3, art. 2698 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c; nonchè insufficienza della motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamentano spettare alla parte che chiede la detrazione l’onere della prova dell'”inerenza” e della “attività d’impresa degli acquisti”, laddove “le case di riposo per anziani sono esenti e l’attività svolta è esente senza diritto alla deduzione anche degli acquisti pregressi”.

Va preliminarmente osservato che l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla controricorrente è fondata.

Con la prodotta sentenza Cass., 7/5/2008, n. 11119, in ordine alla quale non opera il limite posto dall’art. 372 c.p.c (v. Cass., 5/3/2009, n. 5360; Cass., 7/4/2009, n. 5360. Contra v. peraltro Cass., 16/3/2004, n. 5352), è stato invero rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Agenzia delle entrate, nei confronti della Terza Età s.ca.r.l., avverso la pronunzia della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 172/30/00 del 6/11/2000 di rigetto dell’impugnazione proposta avverso la decisione n. 654 del 1997 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, di accoglimento dell’impugnazione spiegata dalla contribuente del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della somma di L. 49.123.000, riportato nella dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 1995, quale credito d’imposta.

Nella detta sentenza Cass., 7/5/2008, n. 11119, nella premessa che nell’escludere la detrazione dell’IVA dovuta, assolta o addebitata a titolo di rivalsa sull’acquisto di beni e servizi finalizzati alla prestazione di servizi esenti, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 – nella formulazione all’epoca vigente (1995) – faceva chiaro riferimento alle operazioni esenti realizzate nello stesso anno d’imposta, e non anche a quelle che l’imprenditore avrebbe potuto o dovuto, in conformità all’oggetto sociale porre in essere in annualità d’imposta successive (v. Cass. n. 5006 del 1998, Cass. n. 9452 del 1997, Cass. n. 4294 del 1997, Cass. n. 4208 del 1996); ed accertato che “non risultano compiute, nell’esercizio di competenza, operazioni esenti di qualsiasi ammontare, in relazione al volume d’affari”, nella detta sentenza Cass., 7/5/2008, n. 11117 si è conclusivamente riconosciuto spettare alla contribuente “la detrazione” in questione, e, conseguentemente, il “chiesto rimborso”.

Orbene, poichè trattasi di pronunzia tra gli stessi soggetti e sugli stessi fatti costituenti oggetto della presente causa (nell’odiernamente impugnata sentenza sintomaticamente si da atto che “con riferimento al citato art. 19, comma 3 … la limitazione alla detraibilità dell’imposta subita dalla cooperativa a titolo di rivalsa in occasione di acquisti, si verifica solo nelle ipotesi che quest’ultima abbia effettuato nell’anno d’imposta anche operazioni esenti: circostanza questa non ricorrente nel caso di specie, tenuto conto che nell’anno 1995, la società non ha conseguito appunto alcun volume d’affari”), sulla quale si è formato il giudicato successivamente all’emissione dell’odiernamente impugnata decisione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass., 29/1/2007, n. 1829;

Cass., Sez. Un., 16/6/2006, n. 13916).

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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