Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5904 del 11/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5904
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12405/2005 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
SICULI-JANUA SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA (già
“La Terza Età Soc. Coop. a r.l.”) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 1 presso lo studio dell’Avvocato SIVIGLIA
GIUSEPPE PIERO, rappresentata e difesa dall’Avvocato SAMMARTINO
Salvatore giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5/2003 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di PALERMO, depositata il 08/07/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8/7/2003 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva il gravame interposto dalla Agenzia delle Entrate di Agrigento nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente Siculi Janua s.c.a.r.l. (già La Terza età s.c.a.r.l.) in relazione ad avviso di rettifica emesso dall’Agenzia delle entrate di Agrigento all’esito del mancato riconoscimento del credito I.V.A. di L. 65.695.000 per l’anno d’imposta 1993.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la Siculi Janua s.c.a.r.l., che ha prodotto anche memoria con la quale in particolare eccepisce il giudicato esterno formatosi in ordine alla spettanza del credito d’imposta a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1993, all’esito della pronunzia Cass. n. 11120 del 2008 emessa tra le stesse parti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè insufficienza e illogicità della motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si dolgono che la motivazione dell’impugnata sentenza è meramente apparente là dove “non risponde ad alcuna delle censure dell’Ufficio”, limitandosi ad affermare che “sarebbero le stesse di 1^ grado”, senza invero indicare “perchè siano infondate”.
Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano violazione del d.p.r. n. 633 del 1972, art. 19, commi 1 e 3, art. 2698 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficienza della motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamentano spettare alla parte che chiede la detrazione l’onere della prova dell'”inerenza” e della “attività d’impresa degli acquisti”, laddove “le case di riposo per anziani sono esenti e l’attività svolta è esente senza diritto alla deduzione anche degli acquisti pregressi”.
Va preliminarmente osservato che l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla controricorrente è fondata.
Con la prodotta sentenza Cass., 7/5/2008, n. 11117, in ordine alla quale non opera il limite posto dall’art. 372 c.p.c. (v. Cass., 5/3/2009, n. 5360; Cass., 7/4/2009, n. 5360. Contra v. peraltro Cass., 16/3/2004, n. 5352), è stato invero rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Agenzia delle entrate, nei confronti della Terza Età s.c.a.r.l., avverso la pronunzia della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 171/30/00 del 6/11/2000 di rigetto dell’impugnazione proposta avverso la decisione n. 654 del 1997 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, di accoglimento dell’impugnazione spiegata dalla contribuente del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della somma di L. 65.695.000, riportato nella dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 1993, quale credito d’imposta.
Nella detta sentenza Cass., 7/5/2008, n. 11117, nella premessa che nell’escludere la detrazione dell’IVA dovuta, assolta o addebitata a titolo di rivalsa sull’acquisto di beni e servizi finalizzati alla prestazione di servizi esenti, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 – nella formulazione all’epoca vigente (1993) – faceva chiaro riferimento alle operazioni esenti realizzate nello stesso anno d’imposta, e non anche a quelle che l’imprenditore avrebbe potuto o dovuto, in conformità all’oggetto sociale porre in essere in annualità d’imposta successive (cfr. Cass. n. 5006 del 1998, Cass. n. 9452 del 1997, Cass. n. 4294 del 1997, Cass. n. 4208 del 1996); ed accertatosi che “non risultano compiute, nell’esercizio di competenza, operazioni esenti di qualsiasi ammontare, in relazione al volume d’affari”, si è conclusivamente riconosciuto spettare alla contribuente “la detrazione” in questione, e, conseguentemente, il “chiesto rimborso”.
Orbene, poichè trattasi di pronunzia tra gli stessi soggetti e sugli stessi fatti costituenti oggetto della presente causa (nell’odiernamente impugnata sentenza sintomaticamente si da atto che “Nell’anno di cui trattasi nessuna operazione esente era stata effettuata dalla Cooperativa La Terza Età Soc. Copp. A r.l”), sulla quale si è formato il giudicato successivamente all’emissione dell’odiernamente impugnata decisione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse (cfr.
Cass., 29/1/2007, n. 1829; Cass., Sez. Un., 16/6/2006, n. 13916).
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010