Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5903 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 11/03/2010), n.5903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE TIRRENO 246, presso lo studio dell’avvocato DI FELICE

RENATO, rappresentato e difeso dall’avvocato PERSIA GERSAN;

– ricorrente –

e contro

R.A., (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 60/2004 del GIUDICE DI PACE di MONTORIO AL

VOMANO, depositata il 25/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A. proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo 13/01 del 13.02.2001 con il quale il Giudice di Pace di Montorio al Vomano gli aveva ingiunto il pagamento, in favore del ricorrente T.A., della somma di Euro 408,00, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento per la riparazione di una motozappa.

A sostegno dell’opposizione il T. sosteneva che la riparazione dell’attrezzo in questione non era stata effettuata a regola d’arte, come de resto da lui contestato, rilevando inoltre che era apocrifa la propria sottoscrizione del buono di consegna allegato al ricorso; ciò che aveva sconsigliato controparte al rilascio della relativa fattura; chiedeva quindi la revoca del d.i. opposto con vittoria delle spese processuali.

Si costituiva l’opposto chiedendo il rigetto dell’impugnazione in quanto infondata. Il giudice di pace, previa istruzione della causa mediante escussione di testi, con sentenza n. 60/04 accoglieva l’opposizione e revoca l’opposto decreto ing. condannando il T. al pagamento delle spese processuali. Rilevava il giudice che questi, pur avendo provveduto alla riparazione dell’attrezzo agricolo, non aveva emesso la relativa fattura, basando la sua domanda su una bolla di consegna la cui sottoscrizione era stata disconosciuta dall’attore opponente. Peraltro quest’ultimo aveva dimostrato il proprio assunto attraverso le dichiarazione dei testi da lui dedotti.

Per la cassazione di tale pronuncia, propone ricorso il T. sulla base di 3 censure; l’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 1176 e 1277 c.c., nonchè ….” in quanto contenenti principi informatori e regolatori della materia dedotta in contestazione, ovvero regole processuali … omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa una pluralità di punti decisivi della controversia …”.

In modo particolare denuncia che il giudice ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di decadenza e prescrizione proposte da esso ricorrente ai sensi dell’art. 2226 c.c., con la comparsa di costituzione del 29.5.2001.

La doglianza appare fondata. Invero il giudice di Pace, dopo aver dato atto, nella parte espositiva della sentenza impugnata, dell’eccezione in questione (“eccepiva inoltre che l’azione per la contestazione dei vizi era prescritta”), non si è pronunciato su di essa, in violazione dell’art. 112 c.p.c..

L’accoglimento della censura di cui sopra, comporta – assorbiti i restanti motivi – l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Teramo.

PQM

la Corte, accoglie il 1^ motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Teramo.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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