Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5903 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19730-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CARMELA GRILLO;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 341/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata

il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Perugia ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino pakistano S.A., avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di (OMISSIS), per le ragioni che seguono. In primo luogo, ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal ricorrente, il quale ha dichiarato di provenire dalla regione del (OMISSIS), ove faceva il contadino e di essere fuggito poichè, a seguito della morte dei genitori, si era trasferito presso lo zio che lo maltrattava e lo minacciava di morte qualora non avesse lasciato la casa. Precisamente, non è stato fornito nessun riscontro delle minacce provenienti dallo zio e le ragioni addotte a sostegno della domanda di protezione sono state generiche e prive di coerenza.

Il giudice del merito ha dunque escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b).

In merito al rischio di subire un danno grave come previsto dall’art. 14, lett. c), secondo quanto risulta dalle C.O.I. consultate, la situazione di sicurezza della regione del (OMISSIS) risulta relativamente stabile dal momento che le tensioni legate alla criminalità si riscontrano nella parte nord del Mali. Alla luce di queste considerazioni, deve escludersi che la regione di provenienza del ricorrente sia caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata tale da legittimare la protezione sussidiaria.

Da ultimo, è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari poichè il richiedente non ha allegato elementi che dimostrino la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, la quale non può ritenersi certo integrata per il solo fatto che il Paese di origine è uno dei più poveri al mondo.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 737 c.p.c., per avere il Tribunale concluso il procedimento pronunciando ordinanza anzichè decreto motivato.

La censura è inammissibile per difetto di specificità. La difesa lamenta genericamente che il provvedimento finale è stato emesso in una forma diversa da quella dovuta ai sensi di legge, senza specificare se, e come, tale circostanza possa aver pregiudicato il richiedente nell’esercizio del suo diritto di difesa.

Nel secondo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, lett. a), poichè il richiedente, nel ricorso di merito, ha formulato espressa richiesta di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ma il Tribunale ha omesso di procedere in tal senso nonostante fosse obbligato in ragione della videoregistrazione del colloquio dinanzi la C.T..

Il motivo è inammissibile considerato che il Tribunale, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, ha fissato l’udienza di comparizione delle parti, come si desume chiaramente dal provvedimento impugnato che a pag. 2 fa espresso riferimento all’udienza del 15/05/2018, durante la quale la causa è stata discussa e poi rimessa in decisione al Collegio.

In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese poichè il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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