Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5902 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19728-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CARMELA GRILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 345/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata

il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Perugia ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino pakistano P.A., avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di (OMISSIS), per le ragioni che seguono. In primo luogo ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal ricorrente, il quale ha dichiarato di essere musulmano sunnita e di aver lasciato il Pakistan a seguito delle tensioni con gli sciiti, in seguito culminate in una rissa nella quale sarebbe rimasto ferito ed avrebbe perso il fratello. Precisamente, non è stata fornita nessuna prova dello scontro religioso e del conseguente ricovero in ospedale, e non sono state delineate con chiarezza le ragioni inerenti alla persecuzione da parte degli sciiti del suo villaggio. Inoltre, il racconto non appare fondato alla luce delle informazioni acquisite con riferimento al (OMISSIS), dal momento che queste attestano numerose persecuzioni perpetrate dai sunniti nei confronti degli sciiti e non il contrario, come asserito dal cittadino straniero.

Il giudice del merito ha dunque escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b).

In merito al rischio di subire un danno grave come previsto dall’art. 14, lett. c), secondo quanto risulta dalle C.O.I. consultate, nel (OMISSIS) sono presenti reti di militanti ed estremisti, ma i fatti riferiti dal richiedente nulla hanno a che fare con questo scenario. Con riguardo specifico alle persecuzioni temute, le fonti delineano una situazione opposta a quella rappresentata dal ricorrente, considerato che sono le minoranze sciite a subire persecuzioni da parte dei sunniti, non il contrario. Alla luce di queste considerazioni, il giudice ha rilevato che il (OMISSIS) non è caratterizzato da una situazione di violenza generalizzata tale da legittimare la protezione sussidiaria.

Da ultimo, è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari poichè il richiedente non ha allegato documentazione ulteriore nè motivazioni diverse rispetto a quelle sottese alla richiesta di protezione internazionale. Per ammissione stessa del ricorrente, egli ha sempre vissuto in una situazione di tranquillità economica nel Paese di origine, ove è presente il suo nucleo familiare, e non ha dedotto nulla in merito ad una sua effettiva integrazione in Italia.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino pakistano. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 737 c.p.c., per avere il Tribunale concluso il procedimento pronunciando ordinanza anzichè decreto motivato.

La censura è inammissibile per difetto di specificità. La difesa lamenta genericamente che il provvedimento finale è stato emesso in una forma diversa da quella dovuta ai sensi di legge, senza specificare se, e come, tale circostanza possa aver pregiudicato il richiedente nell’esercizio del suo diritto di difesa.

Nel secondo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, lett. a), poichè il richiedente, nel ricorso di merito, ha formulato espressa richiesta di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ma il Tribunale ha omesso di procedere in tal senso nonostante fosse obbligato in ragione della mancanza della videoregistrazione del colloquio dinanzi la C.T..

Il motivo è inammissibile considerato che il Tribunale, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, ha fissato l’udienza di comparizione delle parti, come si desume chiaramente dal provvedimento impugnato che a pag. 3 fa espresso riferimento all’udienza del 21/03/2018, durante la quale la causa è stata discussa e poi rimessa in decisione al Collegio.

In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese poichè il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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