Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5901 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5901 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 8871-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, PREDEN
SERGIO, PULII CLEMENTINA, PATTERI ANTONELLA giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
BERTINO PIERLUIGI (‘BRTPLG63P28C589M), elettivamente
domiciliato in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo
studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e
difende giusta mandato speciale a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 13/03/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 1215/2010 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 7/12/2010, depositata il 20/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che
nulla osserva.

Ric. 2011 n. 08871 sez. ML – ud. 21-11-2013
-2-

udito l’Avvocato Antonella Petteri difensore del ricorrente che si

r.g.n. 8871/2011 Inps c/Bertino Pierluigi
Oggetto: rivalutazione contributiva da esposizione a cloro

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre
2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino confermando la
statuizione di primo grado, condannava l’Inps a rivalutare, con l’applicazione
del coefficiente 1,5, vari periodi lavorativi di Bertino Pierluigi in quanto esposto
a rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento dell’ex Acna di
Cengio. La Corte adita disattendeva la tesi dell’Inps per cui detta rivalutazione,
prevista dall’art. 3 comma 133 legge 350/2003, competerebbe solo ai dipendenti
dell’Acna e non già ai non dipendenti che pure in detto stabilimento avevano
lavorato. La corte territoriale correggeva, inoltre, il dispositivo della sentenza
gravata e accoglieva l’appello incidentale del lavoratore sulla disposta
compensazione delle spese di lite;

3. avverso detta sentenza l’Inps ricorre riproponendo la tesi disattesa dalla
sentenza impugnata. resiste il lavoratore con controricorso.
4. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato alla stregua della
giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 10773/2012);
5. la disposizione di cui all’art. 3 comma 133 legge 350/2003 recita: “I benefici
previdenziali di cui all’art. 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257, e
successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio
chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex Acna di Cengio,
indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004”. Il
riferimento testuale fatto ai “lavoratori” non già ai “dipendenti” e l’ulteriore
riferimento fatto non già alla società Acna, ma allo “stabilimento”, induce a
ritenere che il beneficio della rivalutazione contributiva riguardi tutti coloro che
in quello “stabilimento”, “lavoravano”. Se è vero che la ratio della norma era
quello di salvaguardare i lavoratori dal rischio morbigeno indotto
dall’esposizione ai suddetti agenti chimici, non vi sarebbe ragione per escludere
coloro che nello stabilimento lavoravano, ancorché dipendenti da ditte esterne,
colà comandati, soprattutto considerando che il rischio dì esposizione è stato

887112011 Inps clBertinoPierlusgi

1

2

ritenuto dal legislatore particolarmente grave, dal momento che il beneficio non
è stato sottoposto né alla ricorrenza di un periodo minimo, né di una soglia di
esposizione, come invece è stato prescritto per il beneficio concernente
l’amianto;
6.

inoltre, vale a circoscrivere la platea dei beneficiari la ricorrenza, all’interno dello
stabilimento, del rischio di esposizione agli agenti chimici indicati, con
conseguente obbligo di allegazione e prova, da parte dell’interessato, oltre ai

consentendo la necessaria verifica in sede giudiziale.
ed ancora, se la ratio della disposizione era quella di sopperire alle esigenze
occupazionali conseguenti alla asserita ristrutturazione dell’Acna, le stesse
esigenze non potevano che ricorrere anche sulle ditte appaltatrici esterne e sui
dipendenti di queste, con conseguente necessità di accelerare, anche nei loro
confronti, la maturazione dei requisiti utili al pensionamento”.
8. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
9. Il Collegio condivide il contenuto della relazione e, pertanto, il ricorso è da
ritenere infondato.
./.9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi, oltre euro 4.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 21 novembre 2013
RESIDENTE

periodi di esposizione, anche delle lavorazioni a cui era addetto, così

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