Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5901 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 11/03/2010), n.5901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2700/2007 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ARENA Lina;

– ricorrente –

contro

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. SPONTINI 22, presso lo studio dell’avvocato SGROMO

ANNAMARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DI VITA Giuseppe;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1200/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato ARENA Lina, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DI VITA Giuseppe, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso in subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con più successive sentenze, pronunciate tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), il tribunale di Catania aveva provveduto allo scioglimento della comunione tra C.A. e C.D., disponendo la vendita all’asta del fabbricato comune; la C.A. proponeva appello, chiedendo l’attribuzione a sè dell’intero con conguaglio, peraltro di entità diversa da quella accertata dal CTU, atteso che il valore del conguaglio doveva essere rapportato a quello di mercato all’epoca della decisione.

Costituitosi il C.D., che resisteva al gravame, la Corte di appello di Catania, con sentenza in data 23.11/3.12.2005, respingeva l’impugnazione e regolava le spese.

Per quanto qui ancora interessa, la Corte etnea osservava che, pur avendo fatto richiesta di attribuzione a sè dell’intero bene, la C.A. non aveva mai accettato l’importo del conguaglio stimato dal CTU; posto che non si riteneva di dar luogo ad altri esami peritali, in ragione del fatto che in prime cure si erano avuti tre interventi del CTU e le risultanze erano risultate attendibili e congrue, e che le critiche della C.A. erano improntate a genericità, la posizione della allora appellante non consentiva di disporre l’attribuzione a lei dell’intero, donde la reiezione dell’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C.A. sulla base di due motivi, peraltro contenenti articolazioni di cui non è agevole dire se autonome o meno ed illustrati anche con memoria;

resiste con controricorso il C.D., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

La difesa della ricorrente ha depositato in udienza osservazioni scritte alla requisitoria del P.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze della C.A., a parte l’articolazione delle stesse, possono essere identificate nella violazione degli artt. 720 e 728 c.c., e in vizio della motivazione, il tutto in relazione alla mancata attualizzazione del conguaglio dovuto da lei stessa, che aveva chiesto e ribadito l’attribuzione dell’intero, in relazione alle attuali condizioni di mercato ed anche di conservazione del bene; possono pertanto essere esaminate congiuntamente.

Incontestato che la odierna ricorrente abbia reiterato anche in sede di appello la richiesta di attribuzione a sè dell’intero, la Corte etnea non ha accolto tale richiesta motivando nel senso che la C.A. non aveva accettata la misura del conguaglio determinata dal CTU e pertanto non poteva ritenersi che la richiesta così formulata potesse valere a consentire l’attribuzione alla predetta dell’intero, in quanto incompleta e priva di un elemento ritenuto essenziale.

Ha anche aggiunto la Corte distrettuale che non c’era motivo di provvedere ad altra CTU, atteso che quella svolta in prime cure risultava attendibile e corretta, mentre le doglianze della C. A. erano generiche.

Così opinando la sentenza impugnata ha di fatto ignorato un orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini che ne occupano, è da considerarsi necessario un costante aggiornamento della misura del conguaglio; neppure in base al detto principio è da ritenersi, in ipotesi, inadeguato un intervento ex officio del giudice per attualizzare il conguaglio stesso (cfr., da ultimo, Cass. 26.3.2008, n 7833 e le molte pronunce precedenti univoche nel senso suddetto).

Le ragioni addotte e sostegno della decisione adottata, fermo il fatto che non è neppure necessario che la parte istante abbia fatto esplicita richiesta di aggiornamento, trattandosi di credito di valore, non appaiono sufficienti a superare le considerazioni scaturenti da quanto sin qui esposto.

Non poteva infatti essere ignorato dalla Corte etnea che la valutazione del CTU era stata effettuata nel 1994, a distanza cioè di undici anni dalla pronuncia adottata, nè che le particolari condizioni dell’immobile (incontestatamente non ultimato) lasciavano presumere un progressivo deterioramento dello stesso.

In base a tali considerazioni, devono dirsi sussistenti sia la falsa applicazione degli artt. 720 e 728 c.c., sia il pure lamentato vizio di motivazione, cosa questa che comporta l’accoglimento del ricorso.

L’impugnata sentenza deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania che, applicato il suesposto principio di diritto, deciderà con motivazione satisfattiva la controversia e provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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