Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5901 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 04/03/2021), n.5901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19246-2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FEDERICO CARLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1142/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino senegalese avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione territoriale.

Il richiedente ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed, in via gradata, della protezione umanitaria. Egli, in sede di audizione, ha dichiarato di aver prestato servizio militare per due anni (2001-2003), durante i quali ha partecipato a due interventi contro i ribelli del gruppo (OMISSIS) della regione del Casamance. Nel 2014, gli stessi ribelli lo hanno fermato mentre si stava recando al suo villaggio ed, avendolo riconosciuto, hanno dichiarato l’intento di ucciderlo, senza riuscirci poichè è sopraggiunta una macchina e, ritenendo si trattasse di militari, si sono dati alla fuga. Dopo tale episodio, il richiedente ha condotto i figli e la moglie al sicuro, presso il villaggio dei genitori di quest’ultima ed ha poi lasciato il Senegal.

Il Tribunale, condividendo le conclusioni della C.T., ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni del ricorrente, in quanto generiche con riferimento sia all’attività del gruppo (OMISSIS) (del quale non ha saputo fornire alcuna indicazione specifica) sia alla vicenda di cui è stato protagonista nel 2014 non adeguatamente circostanziata con indicazioni o descrizioni dettagliate. Inoltre, la versione della vicenda fornita dinanzi la C.T., su alcuni punti specifici, contraddice quella rilasciata nel corso del giudizio.

Atteso il difetto di credibilità della narrazione, il Tribunale ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria non ravvisando alcun pericolo concreto di subire atti persecutori ovvero un danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

In merito alla situazione socio-politica del Casamance, dalla consultazione delle C.O.I. più aggiornate, non è riscontrabile una situazione di violenza generalizzata riconducibile alla previsione del D.Lgs. cit., art. 14, lett. c), tenuto conto che nel biennio 2017/2018 non si evidenziano segnali di conflitto armato interno tra (OMISSIS) e forze governative.

Da ultimo, il giudice del merito non ha ravvisato particolari fattori di vulnerabilità idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di carattere umanitario. La circostanza che il richiedente abbia svolto attività lavorativa (peraltro per un periodo limitato nel tempo, con contratti a tempo determinato e percependo un reddito del tutto insufficiente a garantire l’autonomo sostentamento) non può, da sola, rappresentare un fattore ostativo al rimpatrio in mancanza di ulteriori indici di necessità di protezione, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, anche in ragione del fatto che nel Paese di origine si trova il nucleo familiare del ricorrente.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato ha depositato controricorso.

Nel primo ed unico motivo di ricorso, si censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, concernente l’effettivo percorso di integrazione sociale e lavorativa intrapreso dal ricorrente, comprovato dalla copiosa documentazione lavorativa allegata al ricorso di primo grado. Il Tribunale è venuto meno al dovere di operare un esame specifico, concreto ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in comparazione con la effettiva integrazione raggiunta in Italia.

La censura non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità. La difesa si è limitata genericamente a contestare l’omissione della valutazione comparativa tra la situazione di integrazione raggiunta dal richiedente in Italia e quella a cui si troverebbe esposto all’esito del rimpatrio in Senegal, ma il giudice del merito ha operato siffatta valutazione e ne ha debitamente dato conto in motivazione. Precisamente, il Tribunale ha riconosciuto la necessità di valutare globalmente la posizione del richiedente, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ed ha motivato il diniego della protezione umanitaria in forza di una valutazione comparativa che ha avuto ad oggetto tanto il percorso di integrazione lavorativo intrapreso in Italia, non ritenuto da solo sufficiente ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, quanto la presenza del nucleo familiare nel Paese di origine.

In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese legali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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