Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5900 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5900 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 18258-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ROSAI SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 64/26/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 3/02/2010, depositata
il 19/05/2010;

FR
)3

Data pubblicazione: 13/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 18258 sez. M – ud. 19-02-2014
-2-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 18258/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Rosai srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la decisione della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 64/26/10, depositata il 19 maggio 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro
la pronuncia di quella provinciale, l’impugnazione della società
Rosai srl., inerente alla cartella di pagamento degli interessi e
della sanzione per il tardivo pagamento dell’imposta sostitutiva,
riguardante la plusvalenza derivante dalle operazioni di incorporazione della controllata IM-MA srl. nel 2003, veniva accolta in
parte. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la
sanzione non doveva essere applicata in ordine al tardivo pagamento dell’imposta, peraltro versata in cinque rate, attenendo ciò
alla non chiara percezione dei dati emersi dall’anagrafe tributaria, sicchè si era trattato di errore scusabile, mentre il ritardo
trovava ristoro nella corresponsione degli interessi. Rosai n n si
è costituita.
Motivi della decisione

2. Pregiudizialmente va rilevato che l’atto di im

azione

non appare notificato compiutamente all’intimata, posto che la notificante ha esperito la procedura di notificazione a mezzo del
servizio postale, di cui all’art. 149 cod. proc. civ., ai fini
della legittimità della medesima, e che sembra avere omesso di
produrre il relativo avviso di ricevimento del piego raccomandato,
come meglio sarà verificato in seguito. Pertanto, ove tale adempimento, peraltro necessario in funzione della prova dell’avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, della
1

Oggetto: opposizione a cartella pagamento,

2

regolare instaurazione del contraddittorio, non fosse compiuto sino all’adunanza della Corte in camera di consiglio, il ricorso sarebbe colpito da inammissibilità (Cfr. anche Sez. U, S te za
627 del 14/01/2008).
3. Quanto alle spese del giudizio, esse non vanno

e,

P.Q.M.
La Corte
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2014.

posto che la contribuente non ha svolto alcuna difesa.

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