Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5900 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 11/03/2010), n.5900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENSITIERI Alfredo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. (OMISSIS), C.C., I.

M., I.V., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato CIPRIETTI SABATINO, che le

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

N.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZZA 0. TOMMASINI 20, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

SALAZAR, rappresentato e difeso dagli avvocati VENTURA ANTONELLA,

D’ANNUNZIO FULGENZIO;

– resistente –

e sul ricorso n. 25842/2006 proposto da:

N.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ORESTE TOMMASINI 20, presso lo studio dell’avvocato

SALAZAR MICHELE, rappresentato e difeso dagli avvocati VENTURA

ANTONELLA, D’ANNUNZIO FULGENZIO;

– ricorrente ricorso incidentale –

contro

C.M. (OMISSIS), C.C., I.

M., I.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato CIPRIETTI SABATINO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 816/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato CIPRIETTI Sabatino, difensore delle ricorrenti che

ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale, accoglimento del

ricorso principale e deposita indice con documentazione in copia

notificato ex art. 372 c.p.c.;

uditi gli Avvocati D’ANNUNZIO Fulgenzio e VENTURA Antonella,

difensori del ricorrente incidentale che ha chiesto accoglimento

delle proprie difese ed il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto chiede l’inammissibilita’ della

documentazione oggi prodotta ed in subordine rigetto del ricorso

principale e dell’incidentale ed in via principale: rimessione alle

S.U. alla questione sollecitata nel ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 20.6.94 N.G., proprietario di un immobile in Chieti, cito’ al giudizio del locale Tribunale le vicine M. e I.V., M. e C.C. lamentando che le medesime, nella ricostruzione del tetto del loro fabbricato, ne avevano aumentato l’altezza, modificato sagoma, creato un cornicione aggettante nella proprieta’ delle istanti e realizzato un torrino abusivo, in violazione delle locali norme urbanistico – edilizie, distanze prescritte dalle norme locali integrative dell’art. 873 c.c. opere di cui chiesero la riduzione in pristino, con risarcimento dei danni. La domanda, la quale le convenute avevano resistito, all’esito della disposta e rinnovata consulenza tecnica, con sentenza del 2.9.03 fu accolta dal tribunale adito, quanto alle richieste restitutorie, con rigetto di quella risarcitoria e condanna delle convenute alle spese. Le soccombenti proposero appello, cui resistette il N., proponendo gravame incidentale, e la Corte di L’Aquila, con sentenza del 27.6, pubblicata il 26.9.05, in parziale riforma di quella appellata, condanno’ le convenute ad arretrare il “torrino extra corsa ascensore” a dieci metri dal fabbricato dell’attore ed a ripristinare entro detti limiti la preesistente altezza del tetto, respinse la domanda di eliminazione della sporgenza del cornicione,confermando nel resto la sentenza appellata,con condanna delle appellanti convenute al pagamento della meta’ delle spese dei due gradi di giudizio in favore dell’appellato attore e compensazione per il resto. Tali, in sintesi, le ragioni della decisione:

a) la dedotta nullita’ della sentenza di primo grado, per omessa indicazione delle conclusioni era irrilevante, poiche’ la sua eventuale sussistenza non avrebbe comunque comportato la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., ma solo l’integrazione della motivazione;

b) sussisteva la legittimazione del singolo condomino per le azioni, anche a difesa dei diritti di comproprieta’ degli altri partecipanti al condominio;

c) l’usufruttuario era passivamente legittimato, incidendo l’eventuale statuizione di demolizione o arretramento anche sul suo diritto di godimento;

d) sussisteva il potere discrezionale del giudice di rinnovare la consulenza tecnica,in un contesto nel quale il primo elaborato si era rivelato inadeguato ed insufficiente nelle risposte ai quesiti;

e) la circostanza che il fabbricato delle convenute fosse stato a suo tempo,in assenza di norme locali che lo vietassero,realizzato a mt.4,68 da quello dell’attore, non autorizzava la realizzazione della sopraelevazione ad uguale distanza, dovendo al riguardo osservarsi la sopravvenuta disposizione urbanistica locale, vigente all’atto di tale intervento edilizio, prescrivente il distacco di mt. 10; sicche’ a tale distanza avrebbero dovuto mantenersi il torrino e l’elevazione, per m. 2, del colmo del tetto realizzata mediante accentuazione della pendenza delle relative falde e modifica della sagoma, da eliminarsi pertanto entro tali limiti;

f) la sporgenza della falda, invece, non assumeva alcun rilievo, assolvendo tale parte ad una funzione meramente ornamentale, come tale non rilevante ai fini del computo delle distanze;

g) la domanda risarcitoria era rimasta sfornita di alcuna prova sia sull’an, che sul quantum, non potendosi il danno ritenere in re ipsa e nessun elemento essendo stato fornito sulla panoramicita’ delle vedute antecedente al rifacimento del tetto ed alla successiva negativa incidenza dell’intervento.

Per la cassazione di tale sentenza le lezzi e le C. hanno proposto ricorso affidato a sei motivi di censura; ha resistito il N. con controricorso, contenente ricorso incidentale deducente un unico motivo, cui le ricorrenti principali hanno replicato con controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei reciproci ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Per quanto attiene, poi, alla preliminare eccezione d’inammissibilita’ sollevata dal controricorrente, perche’ i motivi dell’avverso ricorso sarebbero generici e ripetitivi delle doglianze a suo tempo formulate nell’atto di appello, questa Corte, non attenendo il rilievo a profili processuali dell’impugnazione nel suo complesso, ma ai singoli motivi esposti nella stessa, non potra’ che pronunziarsi all’esito del completo esame di tutti i proposti mezzi d’impugnazione.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce “nullita’ della sentenza per omessa e/o incompleta trascrizione delle conclusioni ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3, nonche’ omessa e/o insufficiente motivazione – vizio di ultrapetizione – violazione art. 132, 161 e 112 c.p.c.”. Le diffuse censure esposte nel mezzo d’impugnazione possono cosi’ sintetizzarsi: sia il giudice di primo grado, sia quelli di appello, non avrebbero riportato nelle rispettive sentenze le conclusioni rassegnate dalle parti, segnatamente quelle delle convenute, poi appellanti: tale omissione, per quanto attiene a quella incorsa in primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, non si sarebbe risolta in una mera irregolarita’ formale, ma avrebbe invece comportato un’incompleta valutazione delle eccezioni sollevate dalle odierne ricorrenti, con il risultato di non aver rilevato la nullita’, per indeterminatezza, della domanda attrice, le carenze di motivazione afferenti la sentenza di primo grado, segnatamente in punto di rinnovazione della consulenza tecnica – insufficienza in cui sarebbe incorsa anche la sentenza di secondo grado – nonche’ il vizio di ultrapetizione inficiarne la decisione, consistito nell’adottare e confermare le statuizioni demolitorie nonostante la parte attrice non avesse dedottole non limitatamente al cornicione, la violazione delle norme sulle distanze, limitandosi ad una generica denuncia di irregolarita’ ed abusivita’ dell’intervento edilizio.

Il primo e preliminare profilo di censura, nella parte afferente la sentenza d’appello, va disatteso, considerato che, se e’ vero che le conclusioni degli appellanti trascritte nell’epigrafe della stessa riproducono quelle formulate all’udienza del 15.6.04, vale a dire non in quella finale, ma in quella in cui la corte territoriale si riservo’ di decidere sull’istanza di sospensione dell’esecutorieta’ della sentenza appellatale stesse, in quanto per relationem riproduttive “di tutto quanto dedotto, eccepito, prodotto e richiesto nei propri scritti difensivi…”, risultano in concreto equivalenti a quelle successive rassegnate all’udienza del 17.11.04 (riportate nel ricorso a pag. 44), il cui sostanziale tenore era del pari omnicomprensivo nel richiamo all’appello ed agli altri scritti difensivi, con conseguente irrilevanza dell’imprecisa trascrizione letterale, avendo comunque la corte d’appello esaminato tutti i motivi del gravame, nell’una e nell’altra udienza richiamato. Il motivo di ricorso poi, nella parte in cui si duole della dichiarazione d’irrilevanza,da parte della corte di merito, della corrispondente doglianza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 3 rivolta contro la sentenza di primo grado, va disatteso, non superando l’argomentazione, con la quale la corte territoriale ha correttamente osservato come,quand’anche detta sentenza fosse stata nulla, la relativa declaratoria non avrebbe mai potuto comportare il regresso della causa in primo grado,non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.. Pertanto, per il ben noto principio secondo il quale i motivi di nullita’ si traducono in motivi di gravame, i giudici di appello, sostituendosi a quello di primo grado (e non solo emendandone le motivazioni) avrebbero comunque dovuto esaminare tutte le richieste ed eccezioni che avevano formato oggetto del precedente giudizio. Da tanto discende che il motivo di ricorso risulta rilevante, e va concretamente esaminato, in relazione ai singoli punti censurati nelle parti in cui deduce che la Corte d’Appello abbia “omesso ogni decisione” in ordine alle questioni della “nullita’ dell’atto citazione”, del vizio di ultrapetizione e di quelli di motivazione in cui sarebbe incorso il primo giudice, prima nell’ammettere, fuori dei casi consentiti, la consulenza tecnica e poi nel sostituire il consulente tecnico di ufficio.

La prima doglianza e’ infondata, dovendosi escludere, sulla scorta dell’esame dell’atto introduttivo della causa (consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della censura), la nullita’ dello stesso. Premesso che la citazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 164 c.p.c., comma 4 e all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4, per quel che rileva nella specie, e’ nulla quando “manca l’esposizione dei fatti” posti a fondamento della domanda, rilevato che nel caso di specie l’attore aveva chiaramente esposto i fatti relativi alla vicenda edificatoria, da lui ritenuta illegittima sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto quello civilistico, la mancata o insufficiente indicazione delle norme violate e dei diritti soggettivi che si assumevano lesi avrebbe potuto solo risolversi nella indeterminatezza delle causae petendi dedotti a sostegno dei singola petita (restitutori e risarcitori) contenuti nelle richieste conclusive, determinandone la relativa inammissibilita’, ma non anche inficiare nel suo complesso la validita’ della domanda. Ne’ puo’ ritenersi che nel caso di specie la domanda, nel suo complesso, fosse del tutto incerta per omessa determinazione dell’oggetto della stessa, essendo chiaramente individuabile il tenore delle richieste, alcune di riduzione in pristino, altre di risarcimento dei danni, che l’attore formulava in conseguenza dei fatti, l’edificazione a suo avviso illegittima,ascrivibili alla controparte.

Quanto all’ammissibilita’ delle singole richieste,in relazione alla mancata specificazione delle norme giuridiche violatela censura e’ anche infondata, alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale l’omessa o imprecisa indicazione delle ragioni normative sulle quali si basi la domanda giudiziale non ne inficia la validita’ o ammissibilita’, purche’ la parte abbia chiaramente esposto i fatti, giuridicamente rilevanti, posti a fondamento della pretesa la cui qualificazione e’ compito del giudice, tenuto pertanto anche ad individuare, in ossequio al millenario principio iura novit curia, le fonti del diritto concretamente applicabili, ivi comprese quelle di rango secondario (con riferimento specifico alle disposizioni dei regolamenti e strumenti urbanistici locali v., tra le altre, Cass 3433/98, 10561/01, 4372/02, 12561/02, 2565/09). Avendo nel caso di specie l’attore lamentato, sia pur genericamente, che la sopraelevazione non era conforme alle norme locali in materia urbanistico – edilizia e spettando dunque ai giudici individuarle, sotto tal profilo la domanda era da considerarsi ammissibilmente proposta in tutte le sue componenti, tanto piu’ che sul diritto asseritamente leso, quello di proprieta’ dell’immobile prospiciente, a tutela del quale l’attore aveva dichiarato di agire, non potevano sussistere dubbi.

Resta allora da stabilire l’ammissibilita’ dei capi di domanda restitutori, questione dalla quale dipende quella dell’eventuale ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado e che si lamenta non rilevata da quelli di appello, in difetto di una espressa deduzione della violazione delle norme disciplinanti le distanze nelle costruzioni.

La questione riguarda,in concretala modifica e l’elevazione della copertura a tetto e la realizzazione del torrino, mentre non si pone con riferimento alla falda sporgente o cornicione, in relazione alla quale, come ammettono gli stessi ricorrenti, fu espressamente lamentata la violazione delle distanze; peraltro, in relazione a tale elemento, che la corte di merito ha ritenuto non rilevante agli effetti delle distanze, la questione e’ ormai coperta da giudicato, non avendo gli attori appellati proposto sul punto ricorso incidentale.

Comunque anche con riferimento alle parti anzidette le ragioni delle richieste attrici, ancorche’ non esplicitamente invocanti le specifiche norme sulle distanze, devono ritenersi implicitamente ed inequivocabilmente alle stesse riferibili, proprio in considerazione del tenore del petitum, che in quanto non limitato alla semplice richiesta del risarcimento dei danni in forma pecuniaria, ad altra causale non poteva considerarsi correlato, se non a quella delle violazione delle disposizioni suddette, posto che, a termini dell’art. 873 c.c., comma 2, in caso di omessa osservanza delle norme dettate ai sensi dell’art. 871 c.c., nelle leggi speciali e nei regolamenti edilizi comunali la disciplina delle costruzioni, solo quelle che integrano la disciplina di cui alla sezione seguente (vale a dire della 6^ art. 873 c.c. e segg., in tema di distanza nelle costruzioni, piantagioni, scavi, etc.), ove disattese, danno adito alla facolta’ di chiedere, oltre al risarcimento dei danni, anche la riduzione in pristino. Ne’ puo’ ritenersi che la espressa deduzione della violazione delle distanze solo in relazione alla sporgenza della falda del tetto potesse valere ad escludere analoga doglianza anche in riferimento alle altre parti della sopraelevazione, trattandosi soltanto dell’evidenziazione di un particolare dell’opera ex adverso realizzata, ritenuto particolarmente lesivo dall’attore (perche’ tale elemento della costruzione si arrestava a pochi centimetri dal confine). In altri termini,avendo la parte attrice lamentato che l’opera realizzata dalle convenute, nelle precisate componenti, era lesiva dei propri diritti, per violazione delle norme regionali e locali disciplinanti l’attivita’ edificatoria, oltre che per la difformita’ dallo stesso titolo concessorio, chiedendo sia il risarcimento dei danni, sia la riduzione in pristino, compito del giudice era quello di individuare le norme in concreto disciplinanti quell’intervento edilizio ed accertarne l’eventuale violazione, condannando in caso positivo la parte convenuta ex art. 873 c.c. al risarcimento dei danni, nonche’, per l’ipotesi in cui alcuna delle disposizioni violate attenesse agli obblighi delle distanze (cosi’ integrando quale norma di relazione quella civilistica richiamante), anche alla riduzione in pristino. L’infondatezza del profilo di censura esaminato comporta il reiettivo assorbimento di quello consequenziale, denunciante, con richiamo all’art. 112 c.p.c. il vizio di ultrapetizione.

Il rimanente profilo di censura contenuto nel primo motivo, ripreso e sviluppato nel secondo motivo di ricorso, attiene alle facolta’ del giudice anzitutto di disporre la consulenza tecnica e poi di ordinarne la motivazione, il cui esercizio sarebbe stato, nel primo caso, ingiustificato, attesa l’indeterminatezza della domanda attrice, nel secondo immotivato. La prima doglianza rimane anch’essa assorbita dalla reiezione della censura che ne costituisce la premessa, condividendone la reiezione. La seconda deve ritenersi invece fondata.

Pur non venendo in discussione la facolta’ del giudice di merito di disporre la rinnovazione dell’indagine tecnica e la sostituzione dell’ausiliare, ove non ritenga appagante il risultato di quella gia’ acquisita, l’esercizio di tale potere discrezionale, ove vi sia stata una motivata opposizione o contestazione di alcuna della parti, non puo’ essere rimesso al mero arbitrio del giudice, il quale deve dar conto, sia pur sinteticamente, ma non apoditticamente, delle ragioni della propria scelta. Nel caso di specie la sostituzione del consulente di ufficiose cui conclusioni erano state favorevoli alla parte convenuta e contestate da quella attrice (che aveva addirittura proposto un’istanza di ricusazione poi “assorbita” dalla sostituzione nell’incarico), risultava motivata dal rilievo, non meglio esplicitato che il medesimo non avrebbe risposto esaurientemente ai quesiti e non si sarebbe presentato a rendere i chiarimenti. Ma a tal riguardo la parte appellante aveva espressamente confutato non solo tale ultima circostanza (sul rilievo che l’ordinanza di riconvocazione non risultava comunicata), ma anche la genericita’ della motivazione del provvedimento, dal quale non sarebbe stato possibile desumere il tenore dei chiarimenti ritenuti necessari dal giudice istruttore. In tale contesto,allo specifico motivo di appello deducente le carenze di motivazioni al riguardo afferenti la decisione di primo grado, la Corte d’Appello non poteva limitarsi ad osservare che rientravano nei poteri del primo giudice la riconvocazione del c.t.u. e la successiva rinnovazione della consulenza tecnica e, pur dopo aver enunciato il principio “che in ogni caso il giudice deve tenere conto anche delle conclusioni a cui e’ pervenuto il primo perito e deve fornire adeguata motivazione delle ragioni per le quali intende avvalersi dei dati forniti in una delle due consulenze”, a concludere, in termini palesemente contraddittori ed apodittici, con la semplice affermazione “non vi e’ dubbio che nel caso in esame la prima perizia fosse del tutto inadeguata ed insufficiente,perche’ carente di risposte ai quesiti proposti”.

I dubbi, invece, vi erano, essendo stati specificamente sollevati dalla parte convenuta appellante che, rifacendosi a quel primo elaborato ne aveva sostenuto, a fronte delle contestazioni della controparte, l’aderenza alla normativa locale di riferimento e la non necessita’ dei, non meglio precisati, chiarimenti (oltre al giustificato motivo della mancata comparizione a tal fine dell’ausiliare), per converso analiticamente contestando la relazione, di segno del tutto opposto, depositata dal secondo. La corte di merito, attenendosi al solo parere del secondo consulente ed omettendo del tutto l’esame di quello del primo, dalle appellanti invocato a sostegno del gravame, sulla base dell’immotivata asserzione, mutuata sic et simpliciter dalla decisione di primo grado, che lo stesso fosse inadeguato ed insufficiente, non ha fatto chiarezza al riguardo, cosi’ eludendo l’obbligo della motivazione su un punto decisivo e centrale della controversia, posto che, secondo la tesi delle appellanti il primo elaborato avrebbe evidenziato la conformita’ dell’opera ai parametri edilizi disciplinanti in quella zona interventi del genere di quello realizzato. A tal proposito neppure risultano menzionate, nella sentenza di appello, le conclusioni del primo ausiliare, sicche’ nemmeno e’ dato intravedere nella motivazione, che piu’ che disattendere sembra ignorare tale parere, quelle ragioni di implicito dissenso, che pur in assenza di una confutazione analitica, possano tuttavia consentire, secondo giurisprudenza di questa Corte (in particolare Cass. 9567/01), di individuare il percorso logico seguito dai giudici di appello per escludere, recependo le conclusioni del secondo ausiliare, gli elementi di segno opposto rinvenienti dalla relazione del primo.

Conseguentemente ammissibile e fondata deve ritenersi la censura evidenziante come, nel contrasto tra le due consulenze, delle quali il giudice di merito ha recepito solo la secondaria mancata quella necessaria valutazione degli elementi, emergenti dal primo elaborato, potenzialmente idonei a condurre a diversa decisione (v. Cass. 13940/06). Da tanto deriva, quale ulteriore conseguenza che questa Corte, non essendo stata posta in grado dalla decisione di appello di conoscere il contenuto della prima relazione peritale, non e’ in grado di poter stabilire se la prevalenza, dalla corte territoriale accordata alla secondaci fini dell’accertamento della natura dell’intervento edilizio e della relativa conformita’ alle norme regolamentari locali, risulti aderente a queste ultime: sussiste pertanto il lamentato vizio di motivazione.

Il terzo motivo di ricorso, deducente “violazione e falsa applicazione della normativa in materia e N.T.A. del P.R.G. del Comune di Chieti ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed omessa e/o insufficiente motivazione, oltre che vizio di motivazione rimane assorbito dall’esito dei precedenti mezzi d’impugnazione. Per quanto attiene, infatti, alle censure relative all’erronea applicazione delle norme tecniche di attuazione del locale strumento urbanistico, le questioni, richiedenti l’esame delle due contrastanti relazioni di consulenza tecnica, dovranno formare oggetto del nuovo esame da parte dei giudici di rinvio. Quanto alla ribadita indeterminatezza della domanda ed al conseguente vizio di ultrapetizione, trattasi di profili di censura gia’ esaminati e disattesi con il primo motivo. Anche il quarto motivo, deducente violazione delle norme di ermeneutica, con generico riferimento alle locali disposizioni regolamentari edilizie, rimane assorbito dal pregiudiziale accoglimento del secondo.

Con il quinto motivo vengono dedotti errore di diritto e vizio di motivazione in relazione all’art. 873 c.c. e segg., con riferimento alla dichiarata legittimazione passiva della convenuta I.M., che in quanto usufruttuaria non avrebbe dovuto rispondere delle eventuali irregolarita’ edilizie commesse dalle altre convenute, proprietarie dell’immobile. La censura, fondata nei termini di seguito esposti va accolta per quanto di ragione.

L’affermazione di principio al riguardo contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la proposizione della domanda anche nei confronti della suddetta convenuta sarebbe giustificata dalla considerazione che la richiesta condanna alla riduzione in pristino verrebbe ad incidere sul diritto dell’usufruttuaria a godere dell’immobile, non e’ condivisibile. Tale diritto, invero, sarebbe valso soltanto a giustificare un eventuale intervento volontario ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c., comma 2, in considerazione dell’interesse dell’usufruttuaria a sostenere le ragioni delle nude proprietarie alla conservazione dell’immobile, cosi’ come incrementato dalle opere ex adverso denunciate, sulle quali il godimento, alla predetta spettante ex art. 981 c.c. si era espanso ai sensi dell’art. 983 c.c. Ma siffatta situazione soggettiva, che nella fattispecie comportava un mero interesse dipendente dai diritti delle nude proprietarie all’integrita’ dell’incrementato immobile, non poteva tuttavia implicare la legittimazione passiva dell’usufruttuaria, vale a dire l’individuazione della medesima quale soggetto nei confronti della quale le pretese attrici, segnatamente quelle restitutorie, avrebbero dovuto esser fatte valere, qualita’ quest’ultima spettante al proprietario, anche nei casi in cui l’opera sia stata realizzata da altri soggetti, tenuti a risponderne solo a titolo risarcitorio (v. Cass. 2968/01, 5520/98, 13072/95, 2722/93).

Non avendo, infatti, la facolta’ di disporre del bene, l’usufruttuaria non avrebbe potuto essere considerata responsabile dell’intervento additivo, ne’ della mancata eliminazione delle opere relative, ove illegittime, a meno che non avesse in qualche modo concorso, quale autrice o coautrice materiale (tale l’ipotesi considerata in Cass. n. 35/00) o contitolare della concessione edilizia che si assume illegittima (circostanza che non risulta chiarita nella sentenza impugnata), alla relativa realizzazione, ipotesi nella quale ne avrebbe potuto solo rispondere sul piano risarcitorio, alla stregua di qualsiasi corresponsabile dell’illecito, come precisato nella giurisprudenza di legittimita’ in precedenza citata.

Con il sesto motivo si deduce “omessa e/o insufficiente motivazione – illogicita’ e contraddittorieta’ manifesta”, censurandosi l’affermazione della legittimazione attiva dell’attore, che, in un contesto nel quale l’azione non sarebbe stata esercitata a tutela dei diritti condominiali, bensi’ di quelli di proprietario esclusivo di unita’ immobiliare, non sarebbe stata accertata, non avendo il N. fornito la prova dell’ubicazione del proprio appartamento e delle relative luci e vendute asseritamente compromessi dal l’intervento edilizio, presupposto necessario per l’adozione delle statuizioni demolitorie. Il motivo di ricorso, della parte in cui si duole dell’affermata legittimazione dell’attore a far valere l’obbligo delle distanze, rispetto al fabbricato di cui il medesimo era comproprietario, e’ inammissibile, perche’ non censura espressamente la corretta argomentazione della corte di merito, secondo la quale tale legittimazione, in quanto attinente alla tutela anche di parti comuni dell’immobile (segnatamente dei muri maestri fronteggianti la nuova costruzione), assolvendo ad una finalita’ conservativa, ben puo’ essere esercitata anche dal singolo proprietario, senza la necessaria partecipazione degli altri condomini o del condominio nel suo complesso, in persona dell’eventuale amministratore.

La sussistenza di tale legittimazione rende superflua, agli effetti delle richieste di riduzione in pristino, la questione dedotta nel mezzo d’impugnazione, posto che l’obbligo di rispetto delle distanze tra fabbricati che si fronteggiano va osservato indipendentemente dall’appartenenza di quello preveniente ad uno o piu’ proprietari e, in particolare, dalla specifica ubicazione delle “aperture finestrate”, che comunque siano presenti sulla parete di tale edificio frontistante, costituendo quest’ultima una condizione necessaria e sufficiente per l’applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 (cui si conforma la normativa locale nella specie invocata); sicche’, competendo il diritto al rispetto della distanza anche al condominio nel suo complesso e potendo la relativa tutela essere richiesta, per le ragioni esposte dalla corte territoriale e non censurate dalle ricorrenti, anche dal singolo condomino, la questione come sopra proposta risulta concretamente irrilevante.

La particolare ubicazione nello stabile dell’appartamento del N. puo’, invece, rilevare solo ai fini della tutela risarcitoria, in relazione al danno subito dall’attore in conseguenza dell’eventuale privazione di aria, luce e panoramicita’; ma, attenendo la relativa questione non alla legittimazione attiva, bensi’ ad una condizione dell’azione di risarcimento dei danni, anche proposta dal predetto, rimane assorbita dall’accoglimento del primo motivo, dovendo formare oggetto del nuovo accertamento in sede di rinvio.

Per analoghe e speculari ragioni va dichiarato assorbito anche il ricorso incidentale, nel cui unico motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 873 e 1226 c.c. con riferimento al diritto al risarcimento dei danni derivanti dagli abusi edilizi ascritti alla controparte, negato dai giudici di merito per ritenuta mancanza di prova anche in ordine all’an debetatur, la cui sussistenza si assume invece in re ipsa.

Tornando al ricorso principale, vanno ancora dichiarate inammissibili due rimanenti doglianze contenute, a guisa di non titolata appendice, nell’ultima parte dell’impugnazione.

La prima, secondo la quale la realizzazione del “torrino extra corsa dell’ascensore” sarebbe stata legittima ai sensi della normativa speciale in materia di eliminazione delle “barriere architettoniche”, propone una questione nuova, che non risultando essere stata anche proposta in sede di merito e non potendo pertanto formare oggetto del giudizio di rinvio, neppure puo’ essere dichiarata assorbita.

La seconda, con la quale si evidenzia, dolendosi del relativo mancato esame in contraddittorio delle parti, la presenza nel fascicolo di ufficio di appello di una busta chiusa, contenente, secondo la dicitura sottoscritta dal presidente della corte aquilana, “documentazione che, a parte la provenienza dalla parte personalmente, contiene tra l’altro private informazioni”, non integra alcuna specifica censura, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 in relazione al novero di quelle tipizzate dall’art. 360 c.p.c. avverso la sentenza impugnatale non ha tenuto conto – ne’ avrebbe potuto – di quanto contenuto nella suddetta busta, solo materialmente presente nell’incarto. Trattasi, dunque, di una mera e generica doglianza avverso il corretto operato del suddetto magistrato, posto che nell’ambito di un rito, quale quello vigente, regolato dal generale principio della necessaria rappresentanza e difesa tecnica delle parti, a parte le ipotesi eccezionalmente previste (v. art. 82 c.p.c). non puo’ tenersi conto delle iniziative processuali, promananti dalle stesse personalmente, senza il necessario filtro del patrocinante, ancor meno se contenenti private informazioni la cui assunzione da parte del giudice e’ vietata ai sensi dell’art. 97 disp. att. c.p.c..

Del tutto irrilevante, infine, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., e pertanto inammissibile e’ la produzione documentale (allegata alla breve memoria ex art. 378 c.p. delle ricorrenti principali (copia dell’ordinanza della corte aquilana di sospensione provvisoria della sentenza ex art. 373 c.p.c., certificato di morte di I.M. e copia della cessione a terzi da parte di I.V. dei suoi diritti di comproprieta’ sull’immobile di cui e’ causa), riguardando la stessa eventi non rilevanti ai fini della validita’ della sentenza impugnata, ne’ dell’ammissibilita’ della presente impugnazione.

E’agevole in proposito osservare:

a) che l’ordinanza suddetta incide sulla sola efficacia temporanea della sentenza impugnata;

b) che il decesso dell’intimata non produce conseguenze interattive in questa sede (potra’ eventualmente produrle, ove ritualmente dichiarato, in quella di rinvio), non applicandosi al processo di legittimita’, improntato al principio dell’impulso di ufficio, le disposizioni di cui all’art. 299 c.p.c., e all’art. 300 c.p.c. e segg. (tra le altre v. Cass. 5626/02, 5765/97, S.U. 11195/92);

c) che, infine, l’alienazione del diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., non determiniate non nel caso di intervento del successore a titolo particolare e consenso di tutte le parti, l’estromissione dal giudizio di quella originaria, mentre ogni questione relativa all’opponibilita’ all’acquirente della sentenza, avuto riguardo alle norme disciplinati la trascrizione, riguarda l’eventuale fase dell’esecuzione.

In definitiva, va accolto nei limiti in precedenza indicati il ricorso principale e la sentenza impugnata cassata nelle relative parti, con rinvio ad altra corte di merito, che si designa, per contiguita’ territoriale, in quella di Campobasso, la quale provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale nei limiti di cui in motivazione dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Campobasso.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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