Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5900 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15614-2014 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI

CALIULO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4520/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/06/2013 R.G.N. 6531/2010;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da S.V. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato improcedibile la domanda volta ad ottenere la corresponsione di Euro 30.024,86 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sui ratei della pensione VOS n. (OMISSIS) erogata nel giugno 1988 e tardivamente ricostituita solo nell’aprile 2001 sul rilievo che era stata già emessa sentenza dallo stesso Tribunale che aveva riconosciuto per lo stesso titolo la somma di Lire 689.290.

2. Il giudice di appello ha ritenuto nulla la procura rilasciata da un soggetto residente all’estero in mancanza di prova della presenza nel territorio italiano in data prossima al suo rilascio (30 giugno 2009).

3. Per la cassazione della sentenza ricorre S.V. che articola tre motivi. L’Inps è rimasto intimato. Il procuratore generale ha concluso per la reiezione del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte di merito dichiarato inammissibile l’appello in relazione alla ritenuta nullità della procura sebbene il giudice di primo grado, davanti al quale l’eccezione era stata sollevata, rigettando la domanda sul rilievo dell’esistenza di un precedente giudicato esterno, avesse superato l’eccezione e sul punto, in mancanza di un appello incidentale da parte dell’Istituto, si era formato il giudicato.

5. La censura, peraltro formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 come violazione della disposizione sul giudicato, è inammissibile in quanto non riproduce il contenuto dell’atto di appello a fronte del quale la sentenza della Corte territoriale afferma che l’eccezione era stata reiterata. In tal modo è precluso a questa Corte di verificare se correttamente il giudice di appello ha accertato che la questione era ancora liquida (cfr. Cass. 15/03/2019 n. 7499). Come è noto, la Corte di cassazione, è giudice del fatto processuale allorquando sia denunciato un error in procedendo, ma nella specie invece si tratta di violazione di legge, e tuttavia è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. 02/02/2017 n. 2271).

6. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la sentenza trascurato di considerare che la procura si presume rilasciata al difensore in Italia anche quando il ricorrente è residente all’estero. Conseguente era onere della parte che intendeva denunciare la nullità della procura dimostrare che, al contrario, la procura non era stata rilasciata in Italia.

7. Anche tale motivo di ricorso è destituito di fondamento.

7.1. Come affermato da questa Corte, nel caso in cui il mandante sia residente all’estero, la presunzione di rilascio della procura “ad litem” in Italia è superata dalla prova contraria che può essere desunta da vari elementi quali l’assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica stabile residenza della parte in un paese non della Comunità Europea o la mancata dimostrazione di un suo ingresso in Italia oltre che dal comportamento processuale della parte e, in particolare, dalla mancata risposta all’interrogatorio formale deferito dalla controparte sulla circostanza del luogo in cui la procura venne sottoscritta, elementi ai quali il giudice del merito può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti, secondo la sua prudente valutazione (cfr. Cass. 30/06/2016 n. 13482, ma vedi anche Cass. 18/02/2014 n. 3823 e 12/07/2013n. 17301 in fattispecie analoghe alla presente).

8. Del pari è infondato il terzo motivo di ricorso con il quale si evidenzia che la Corte in violazione dell’art. 182 c.p.c. avrebbe trascurato di assegnare termine alla parte per procedere alla regolarizzazione della procura e si sottolinea inoltre di aver comunque depositato in allegato al ricorso procura notarile con la quale oltre ad essere stato conferito il mandato per il ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, si è ratificato l’operato del difensore.

8.1. Rileva il Collegio che – quanto al dovere del giudice di promuovere la sanatoria della nullità della procura alle liti ai sensi dell’art. 182 c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009 e con riferimento a giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore – l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio, assegnando un termine alla parte, che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa con effetti “ex tunc” e senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 9217 del 2010), va inteso nel senso che il principio della sanabilità della nullità non si estende anche al caso, diverso rispetto a quello esaminato dalle sezioni unite, del vizio della procura alle liti.

8.2. Si è chiarito infatti che il nuovo testo dell’art. 182 c.p.c., comma 2, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, che prevede tale obbligo per il giudice che rilevi la nullità della procura, non si applica retroattiva mente poichè la norma non ha portata meramente interpretativa stante il suo tenore testuale fortemente innovativo (cfr. da ultimo Cass. 29/03/2019 n. 8933).

8.3. Già con sentenza n. 21811 del 2006 si precisò che il problema della validità della procura alla lite, sotto il profilo dello jus postulandi del procuratore (al quale si riferisce la disciplina dell’art. 125 c.p.c.), dovesse essere tenuto distinto da quello della capacità processuale, regolato invece dall’art. 182 c.p.c.. Il difetto di legittimazione processuale può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator e cioè del soggetto privo della capacità processuale di proporre la domanda.

8.4. Successivamente le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 13431 del 2014, affermarono che gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza potevano essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) e che tale principio non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c. il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.

8.5. Si tratta di principi più volte affermati anche da questa Sezione (cfr. Cass. n. 30245 del 2017 e 21666 del 2018) e da altre Sezioni della Corte (tra le varie Cass. n. 26465 del 2011 e nn. 21753 e 21754 del 2013) ai quali il Collegio intende dare continuità.

8.6. Va ribadito che la regola introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 non costituisce uno strumento idoneo a scardinare il sistema processuale imponendo ingiustificabili regressioni nello sviluppo della dinamica del processo. Al contrario, essa impone una positiva collaborazione fra i soggetti del processo stesso in un’ottica antiformalistica della casistica di cui la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte si è fatta interprete in tema di inammissibilità o improcedibilità dei ricorsi, ispirandosi all’art. 6, p. 1 della Convenzione EDU, che tutela il “diritto a un tribunale” (cfr. recentemente Cass. Sez. U. n. 26338/2017 e Cass. n. 30245 del 2017 già citata).

8.7. Alla luce dei principi esposti non sono sanabili i vizi dell’originaria procura alle liti a mezzo di una nuova procura, prodotta agli atti del giudizio di cassazione e posteriore alla sentenza impugnata.

9. Alla luce di quanto esposto, non sussistono i presupposti per un nuovo invio alle sezioni unite della questione relativa all’interpretazione dell’art. 182 c.p.c. come sollecitata dal ricorrente rammentando che nel caso in esame non trova applicazione la disposizione novellata atteso che il ricorso di primo grado è stato depositato il 30.6.2009 e dunque prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, il 4 luglio 2009.

10. Nè l’originaria inesistenza della procura è sanata dal mandato depositato con il ricorso in cassazione, valendo le considerazioni sopra esposte. Si tratta di mandato che, all’evidenza, è stato rilasciato addirittura dopo la sentenza di appello in occasione del conferimento della procura per il giudizio di cassazione (il 27 maggio 2014).

11. In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso deve essere rigettato.

12. Non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che l’Inps si è limitato a depositare procura e non ha svolto alcuna attività difensiva.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R. n., se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R. n., se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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