Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 590 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 15/01/2020), n.590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29197/2014 R.G., proposto da:

R.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Valentino,

con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv.

Giacomo Mauriello, con studio in Roma, giusta procura in calce al

ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Napoli il 16 aprile 2016 n. 3988/29/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21 novembre 2019 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

Fatto

RILEVATO

che:

R.C. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 16 aprile 2016 n. 3988/29/2014, che, in controversia su impugnazione di avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA”, ha respinto l’appello della contribuente con compensazione delle spese giudiziali. Pur rilevando l’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio primo grado, che la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva dichiarato inammissibile, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha rilevato la correttezza del predetto classamento, sul presupposto che i lavori di rifacimento interno (con una diversa distribuzione dei vani) non potevano aver modificato in senso peggiorativo lo stato dell’immobile interessato, per il quale erano state confermate la categoria “A/1” e la classe “1”. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, intendendo verosimilmente denunciare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare, si lamenta che il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto in alcuna considerazione – ai fini di una revisione del classamento – lo stato di degrado dell’area antistante il fabbricato in cui l’immobile è compreso (carenza di servizi essenziali, mancanza di verde, presenza di venditori ambulanti).

Con il secondo motivo, si deduce “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”, intendendo verosimilmente denunciare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Precisamente, si lamenta la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione tributaria, sul rilievo che, dopo aver accertato la corretta instaurazione del contraddittorio (stante la verificata regolarità della notificazione del ricorso introduttivo), il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice di primo grado, anzichè decidere la controversia nel merito.

Ritenuto che:

Va invertito l’ordine di prospettazione per la pregiudizialità del secondo motivo, di cui si deve rilevare l’inammissibilità.

Difatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale è prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, soltanto in talune ipotesi tassative ed eccezionali, al di là delle quali il giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Regionale assume le caratteristiche del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguente necessità per i giudici di decidere nel merito le questioni proposte. Ed invero, la tassatività dell’elencazione, contenuta nella norma citata, comporta che, in tutti gli altri casi, il giudice di appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito (c.d. assorbimento delle nullità nei motivi di gravame), a ciò non ostando il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula soltanto che una domanda o una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non pure che venga decisa da entrambi. Con la conseguenza che nessun argomento di segno contrario può essere tratto dal rilievo che il giudizio di primo grado sia stato deciso senza esame del merito (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 3 agosto 2007, n. 17127; Cass., Sez. 5, 30 giugno 2010, n. 15530; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2011, n. 3334).

Ed è palese che la fattispecie in disanima non è sussumibile in alcuno dei casi tipizzati di rimessione della controversia al giudice tributario di primo grado.

Quanto al primo motivo, poi, se ne deve affermare la manifesta infondatezza.

Invero, è pacifico che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 8 agosto 2014, n. 2152; Cass., Sez. 5, 3 ottobre 2018, n. 24035), tale che, se oggetto di esame, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (ex plurimis: Cass., Sez. Lav., 25 giugno 2018, n. 16703; Cass., Sez. 2, 29 ottobre 2018, n. 27415)

A ben vedere, nella specie, l’esame della circostanza che si assume ignorata (nonostante l’asserita decisività) – oltre a rappresentare soltanto uno dei possibili criteri di valutazione delle caratteristiche dell’immobile classato, rispetto al quale gli altri sono stati considerati prevalenti secondo l’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione – non è idonea a sovvertire il tenore sfavorevole della decisione impugnata.

Invero, il giudice di secondo grado ha correttamente confermato – con adeguata e congrua motivazione – il classamento dell’ufficio impositore sulla base dell’apprezzata irrilevanza della diversa distribuzione dei vani in cui l’immobile è suddiviso (all’esito di lavori di rifacimento interno) ai fini di una variazione al ribasso di categoria e classe, tenendo conto della sua situazione preesistente (sia con riguardo all’ubicazione nel contesto urbano, che con riguardo alle caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentali). A tal fine, il giudice di appello ha evidenziato come, “posto che (…) il fabbricato continua a trovarsi in una delle più pregiate zone di Napoli, tra le rinomate(a) Via (OMISSIS) e il lungomare (OMISSIS), restano immutate tutte le sue precedenti caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture”.

Per cui, nessuna influenza può potenzialmente ascriversi allo stato o alla destinazione dell’area antistante l’immobile per giustificare la revisione del classamento nel senso proposto dalla contribuente, la cui pretesa finisce col ridursi alla mera revisione degli accertamenti di fatto già compiuti in sede di merito.

Pertanto, alla stregua delle argomentazioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole nella misura complessiva di Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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