Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 590 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI FIRENZE, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Dora n. 1, presso o studio dell’avv. Lorizio

Maria Athena, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Sergio

Peruzzi;

– ricorrente –

contro

VAGLICA CLAUDIO S.A.S., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sez. 32^, n. 58, depositata il 25 settembre

2007;

letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Cappabianca Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la societa’ contribuente propose ricorso avverso il silenzio – rifiuto opposto dal Comune di Firenze all’istanza, presentata il 29.11.2004, tesa al rimborso dell’i.c.i. asseritamente versata in eccedenza per gli anni 1999 e 2000, alla luce di quanto disposto dal giudicato n. 75/2003 della Commissione tributaria provinciale, che (in esito agli sviluppi del contenzioso originato da procedura docfa) aveva attribuito all’immobile oggetto del contendere (privo di classamento nella annualita’ in contestazione) la categoria C/2,, classe 6, cosi’ riformando il classamento in C/3, classe 6, dell’Ufficio del Territorio e, corrispondentemente, riducendone la rendita;

– che – sull’opposizione del Comune, che sosteneva che gli effetti della rendita catastale, come definita dal giudicato 75/2003, decorrevano solo dal 21.6.2001, data di presentazione dell’istanza di variazione – l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del Comune, della commissione regionale;

che la decisione di appello risulta cosi’ motivata: “Secondo quanto previsto dall’art 2909 c.c. “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”; dalla disposizione si evince la incontrovertibilita’ ed immutabilita’ dei suoi effetti. La sentenza n. 75/2003, di cui in narrativa, avendo accertato, che l’immobile per cui e’ causa e’ stato sempre destinato a magazzino e non a laboratorio, ha attribuito la categoria C/2 correggendo la classificazione dell’Agenzia del Territorio, che aveva ritenuto erroneamente che esso possedesse le caratteristiche per essere classato in categoria C/3. Poiche’ dalla sentenza si evince chiaramente che l’immobile presentava ab origine le caratteristiche della categoria C/2 non si puo’ accedere alla tesi del Comune il quale invoca l’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, secondo il quale “per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione”, poiche’ tale norma non ha effetto allorche’ si sia formato un giudicato che regola interamente rapporto. Del pari il giudicato non e’ soggetto alla norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 e pertanto non opera il termine triennale per il rimborso dell’imposta erroneamente pagata, bensi’, trattandosi di azione per l’esecuzione del giudicato, essa e’ soggetta al termine prescrizionale ordinario, secondo quanto dispone l’art. 2953 c.c. (prescrizione actio iudicati)”;

Rilevato:

che, avverso la decisione di appello, il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi;

che la societa’ contribuente non si e’ costituita;

osservato:

– che con il primo motivo di ricorso – sostenendo l’inapplicabilita’ del contenuto precettivo della sentenza n. 75/2003 alle annualita’ 1999 e 2000 – il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, e formula il seguente quesito di diritto: se “la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. 75/2003, resa tra Vaglica Claudio s.a.s. e l’Agenzia del Territorio di Firenze, non esplica effetti per il periodo antecedente la denuncia di variazione presentata dalla predetta societa’ in data 21.06.2001, cui ha fatto seguito la notifica di classamento dell’Agenzia in quel giudizio impugnata, e non fa stato nel presente giudizio. Per l’effetto, si accerti dunque l’applicabilita’ alla fattispecie del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 e dunque, per gli anni di imposizione i.c.i. 1999 e 2000, il necessitato riferimento alla rendita risultante in catasto e vigente al 1 gennaio dei predetti anni”:

– che con il secondo motivo di ricorso, il Comune deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2953 c.c. e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 e formula il seguente quesito di diritto: “Si domanda a codesta ecc.ma Corte di accertare che la prescrizione del diritto di Vaglica Claudio s.a.s. al rimborso di eventuali somme corrisposte in eccesso al Comune di Firenze a titolo di i.c.i. per gli anni 1999 e 2000 non si e’ trasformata in prescrizione decennale, ex art. 2953 c.c., in forza del giudicato formatosi sulla sentenza della Commissione Tributarla Provinciale di Firenze n. 75/2003 (resa tra la societa’ medesima e l’Agenzia dei Territorio di Firenze ed avente per oggetto la notifica di classamento operata dall’Agenzia a seguito della denuncia di variazione presentata dalla societa’ in data 21.06.2001). Per l’effetto, si accerti dunque l’applicabilita’ alla fattispecie dei termini previsti dalla normativa in tema di rimborsi i.c.i. per somme versate e non dovute, gia’ rinvenibile nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 successivamente abrogato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 113, e sostituito dalla legge medesima, art. 1, comma 164”;

Considerato:

– che il secondo motivo, logicamente prioritario, e manifestamente fondato;

che, invero, il giudicato formatosi sulla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 75/2003 (Incontrovertitamente resa tra la societa’ contribuente e l’Agenzia del Territorio ed avente per oggetto la notifica di classamento operata a seguito della denuncia di variazione presentata dalla societa’ in data 21.06.2001) e’ del tutto inidonea – attesi i diversi termini oggettivi e soggettivi delle situazioni giuridiche correlativamente accertate – ad incidere, ai sensi della previsione di cui all’art. 2953 c.c., sulla prescrizione della pretesa restitutoria in questo giudizio fatto valere dalla societa’ contribuente nei confronti del Comune;

Ritenuto:

che, restando assorbito il primo motivo, il ricorso del Comune, va conseguentemente accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto (emergendo dagli atti ed essendo incontroverso che l’istanza di rimborso della societa’ contribuente e’ stata proposta oltre il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 vigente ratione temporis), la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della societa’ contribuente;

– che, per la natura della controversia e tutte le peculiarita’ della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA