Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 59 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 03/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 59

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21.2.2011 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di F.S., dipendente dell’Azienda ospedaliera Mater Domini inquadrato nella categoria BS4 (ex 5^ livello di cui alla tabella – allegato 1 del D.P.R. n. 761 del 1979, modificata dalla tabella – allegato 1 del D.P.R. n. 384 del 1990), diretta al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella superiore categoria C con decorrenza 1.1.1998.

La Corte territoriale, rilevato che il c.c.n.l. comparto Sanità 1998-2001 ha previsto nuovi profili professionali non sanitari ed ha inserito i dipendenti precedentemente appartenenti ai livelli 4 e 5 nella Categoria B, livello S-super, profilo dell’operatore tecnico specializzato (nell’ambito del quale è ricompreso il cuoco diplomato), ha rilevato che lo svolgimento di compiti di coordinamento da parte del F. non consentiva il riconoscimento della categoria superiore in quanto “solo per effetto della selezione interna contemplata dall’art. 6 del CCNL 1999 era possibile il passaggio alla categoria C”, e che tale funzione veniva retribuita dal c.c.n.l. mediante specifica indennità (erogata al F.).

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il F. con un unico articolato motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., L’Azienda ospedaliera Mater Domini resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 18 c.c.n.l. Sanità 1998-2001 e dell’art. 1362 c.c., nonchè vizio di motivazione avendo, la Corte territoriale valutato la correttezza dell’inquadramento del F. non già ai sensi dell’art. 18 del c.c.n.l. 1998-2001 bensì alla luce della disposizione del contratto collettivo della tornata successiva (2002-2005) che ha attenuato l’automaticità degli inquadramenti vincolandola alla selezione interna.

2. Il ricorso non merita accoglimento.

Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, in materia di pubblico impiego privatizzato, “le qualifiche funzionali previste per il personale degli enti pubblici non economici sono divenute inapplicabili a seguito della stipulazione – in attuazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, (successivamente trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69) – del c.c.n.l. di comparto, le cui disposizioni individuano i nuovi equivalenti profili professionali e ridefiniscono quelli preesistenti nell’ambito delle nuove aree di inquadramento, costituendo la fonte esclusiva per valutare se un dipendente abbia, o meno, svolto mansioni diverse dalla qualifica” (Cass. nn. 20079/2008, 29827/2008; S.U. n. 8520/2012).

Inoltre, questa Corte ha già affermato che nel rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l’esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica (cfr. Cass. nn. 6986/2008, 29827/2008, 21623/2013). Invero, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 (ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52), pur nelle varie formulazioni susseguitesi nel tempo, ha sempre escluso che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa in alcun caso conseguire – al di là del trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori svolte – l’automatica attribuzione della qualifica superiore. L’inequivoco disposto della suddetta disposizione si giustifica in ragione delle perduranti peculiarità del rapporto di lavoro nel pubblico impiego privatizzato.

3. La Corte d’appello ha chiaramente individuato la normativa contrattuale applicabile nella specie costituita dal c.c.n.l. 1998 – 2001 per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e segnatamente dagli artt. 18 e 19. In particolare la Corte territoriale ha rilevato che l’art. 19 prevede la figura del “operatore tecnico specializzato” che – secondo la declaratoria contrattuale – individua la posizione del dipendente che “svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali o tecnici, anche di manutenzione, relativo al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si indicano… cuoco diplomato”. La Corte territoriale, con valutazione di merito assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, ha ritenuto che le mansioni del ricorrente, pur arricchite dalla funzione di coordinamento, fossero sussumibili in questa declaratoria contrattuale (ossia nella categoria B, livello economico 4S) e non già nella categoria superiore C, per l’accesso alla quale è prevista una selezione interna; tanto più che l’art. 31 (e la tabella-allegato 7) del citato C.C.N.L. prevedeva la disapplicazione del previgente sistema di classificazione del personale e l’inquadramento dei dipendenti appartenenti al livello economico V (come il ricorrente) nella categoria B, posizione economica 4S. La Corte ha, poi, aggiunto che tale inquadramento è stato confermato dal C.C.N.L. 2002 – 2005 e che per la funzione di coordinamento veniva retribuita con una specifica indennità.

Le censure del ricorrente si riassumono nell’affermazione, meramente assertiva, della sussumibilità delle mansioni svolte in quelle della categoria C, quale legittimo riconoscimento della funzione di coordinamento svolta dal lavoratore, mediante invocazione dell’art. 18 del C.C.N.L. personale del Servizio Sanitario Nazionale senza illustrare alcun puntuale rilievo sulla tabella di comparazione, elaborata dalle parti sociali, che ha visto confluire automaticamente dipendenti del livello 5^ (di cui al previgente sistema di classificazione del personale) nella categoria B, posizione economica 4S (con specifico riferimento anche al profilo professionale del cuoco diplomato).

4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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