Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5899 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 11/03/2010), n.5899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2442/2005 proposto da:

V.M. (OMISSIS), V.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AREZZO 38, presso lo studio

dell’avvocato MESSINA Maurizio, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COND. (OMISSIS) (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEI PRATI FISCALI 284, presso

lo studio dell’avvocato MARGIOTTA LORENZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAGNANTI Claudio che si costituisce con procura

speciale notarile rep. 27025 Notaio Giovanni FLORIDI in Roma il

5/2/10;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2368/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato Paola PETRILLI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato sei ricorrenti che ha chiesto di riportarsi ed insiste;

udito l’Avvocato MAGNANTI Claudio difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi anch’egli agli scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.M. e V.A. impugnavano la Delib. adottata 24 maggio 1991 dall’assemblea del condominio (OMISSIS) chiedendone l’annullamento perchè contraria all’art. 1123 c.c. e all’art. 6 del regolamento condominiale. In particolare lamentavano che la spesa relativa alla riparazione del piano “pilotis” – sovrastante la proprietà esclusiva di essi attori – era stata ripartita secondo il criterio previsto dall’art. 1126 c.c., per i lastrici solari (2/3 ad essi V. e 1/3 al condominio).

Il convenuto condominio si costituiva deducendo che, con successiva delibera del 16/9/1991, le spese relative ai lavori riguardanti il piano “piloty” erano state suddivise per metà a carico della proprietà esclusiva degli attori e per l’altra metà a carico del condominio in base al disposto dell’art. 1125 c.c., concernente la ripartizione delle spese a carico dei proprietari di piani in verticale.

Gli attori impugnavano anche la delibera del 16/9/1991 chiedendone l’annullamento perchè contraria all’art. 1123 c.c. e artt. 2 e 6 del regolamento condominiale in quanto i lavori in questione riguardavano solo la proprietà comune.

Le cause, riunite, erano decise dall’adito tribunale di Roma con sentenza 7/10/1993 con la quale veniva accolta la domanda relativamente alla Delib. 16 settembre 1991, della quale veniva dichiarata la nullità non potendo nella specie trovare applicazione il criterio di cui all’art. 1125 c.c..

Impugnata dal condominio, la detta decisione veniva confermata dalla corte di appello di Roma con sentenza 18/6/1997 avverso la quale proponeva ricorso il condominio.

Con sentenza 15960 del 2000 questa Corte accoglieva il primo motivo di ricorso osservando: che secondo la corte di appello le norme del regolamento condominiale comportavano una deroga al criterio di ripartizione delle spese stabilito dall’art. 1125 c.c.; che però la corte di merito non aveva verificato se le espressioni usate nel regolamento imponessero una diversa interpretazione nel senso di rinvio senza eccezioni proprio alla regola enunciata dal citato articolo; che restava assorbito il secondo motivo con il quale il condominio aveva osservato che la delibera impugnata dai V. non riguardava solo la copertura, ma la struttura stessa del manufatto;

che tale questione non era stata affrontata nella sentenza impugnata.

Riassunto il procedimento il condominio instava per l’accoglimento dell’appello.

I V. si costituivano e chiedevano il rigetto del gravame.

Con sentenza 19/5/2004 la corte di appello di Roma in accoglimento del gravame, rigettava la domanda dei V.. Osservava il giudice del rinvio: che, come era pacifico, il solaio condominiale in questione svolgeva la funzione di copertura dei locali di proprietà dei V.; che l’art. 9 del regolamento condominiale in questione riguardante la manutenzione dei soffitti e dei solai disponeva che “le spese di ricostruzione e manutenzione dei soffitti delle volte e dei solai sono ripartite a norma dell’art. 1125 c.c.”; che la genericità, con conseguente onnicomprensività, della indicata previsione consentiva di affermare l’applicabilità nella specie dell’art. 1125 c.c.., espressamente richiamato nel regolamento; che dalla sentenza di rinvio non emergeva alcun argomento per ritenere non compreso tra i soffitti il piano “piloty”; che peraltro il lavoro effettuato dal condominio, come risultava dalla documentazione in atti, riguardava la impermeabilizzazione del piano cui era funzionale lo smantellamento e la ripavimentazione del medesimo per cui tale lavoro era precipuamente diretto ad eliminare le infiltrazioni nei locali sottostanti di proprietà dei V.; che pertanto si trattava di opera strumentalmente connessa alla funzione da assolvere dal manufatto in questione; che in definitiva l’appello andava accolto e, per l’effetto, andava dichiarata la legittimità della delibera impugnata.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma, pronunciata in sede di rinvio, è stata chiesta da V.M. e A. con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria.

Ha resistito con controricorso il condominio (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i V. denunciano vizi di motivazione deducendo che la corte di appello ha omesso di motivare l’accoglimento dell’appello e di chiarire per quale motivo il tribunale avrebbe errato e, principalmente, di motivare per quale ragione tutte le spese deliberate dovevano essere ripartite al 50% tra il condominio ed essi ricorrenti. La sentenza impugnata contrasta con quanto stabilito nella sentenza di annullamento che aveva rinviato il processo proprio per una nuova trattazione di merito.

L’art. 1125 c.c., deve trovare applicazione nel caso in esame nella sua completa accezione tenendo conto delle varie fattispecie concrete da tale articolo contemplate. Solo le opere riguardanti la struttura del solaio possono essere ripartite al 50% tra i due proprietari. A norma dell’art. 1125 c.c., il proprietario del piano inferiore è tenuto solo ai lavori di ripristino del soffitto.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere ed evidenziare i seguenti dati processuali risultanti da quanto riportato nella parte narrativa che precede e da quanto esposto in fatto sia nel ricorso che nel controricorso:

a) con la sentenza di primo grado, in accoglimento dell’opposizione proposta dai V., venne annullata la Delib. condominiale 16 settembre 1991, in quanto, secondo il tribunale, il criterio di ripartizione della spesa relativa alla riparazione del piano pilotis si poneva in contrasto con quanto stabilito dall’art. 1125 c.c., attenendo le dette spese alla parte superiore della pavimentazione;

b) avverso la detta sentenza il condominio propose appello lamentando l’errore commesso dal primo giudice il quale aveva affermato che i lavori in questione attenevano solo alla parte superiore della pavimentazione mentre il preventivo approvato prevedeva anche la impermeabilizzazione del solaio;

c) il giudice di secondo grado rigettò il gravame sul rilievo che le norme del regolamento condominiale avevano derogato al criterio di riparto di cui all’art. 1125 c.c., disponendo l’attribuzione delle spese in questione in parti uguali tra tutti i condomini secondo le rispettive quote di proprietà: da ciò l’irrilevanza dell’esame della descrizione dei lavori contenuta nel preventivo dei lavori approvato dall’assemblea;

d) con la sentenza di annullamento venne accolto il primo motivo del ricorso proposto dai condominio (concernente la violazione dell’art. 1125 c.c.), con assorbimento del secondo (relativo all’individuazione del contenuto della deliberazione impugnata avente ad oggetto solo la copertura o la stessa struttura del manufatto in questione).

Con la sentenza di annullamento è stato quindi affidato al giudice del rinvio il compito non solo di accertare la norma applicabile nella specie per individuare il criterio da adottare per la ripartizione delle spese in questione, ma anche di esaminare il motivo articolato dal condominio nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado e concernente l’esatta descrizione dei lavori oggetto della delibera condominiale impugnata (attinenti solo alla parte superiore della pavimentazione, come affermato dal primo giudice, ovvero alla impermeabilizzazione del solaio e alla stessa struttura del manufatto).

Il giudice del rinvio ha ineccepibilmente adempiuto al primo compito affidatogli con la sentenza di annullamento affermando correttamente che nella specie deve essere applicato il criterio di ripartizione delle spese disposto dall’art. 1125 c.c.: tale punto della sentenza impugnata non ha formato oggetto di censura e può ormai ritenersi pacifico tra le parti e comunque coperto da giudicato.

Il giudice del rinvio non ha però adeguatamente affrontato il secondo compito affidatogli relativo all’esatta individuazione dei lavori deliberati dall’assemblea condominiale e descritti nel preventivo approvato dal condominio.

Al riguardo il giudice del rinvio si è limitato ad affermare che – in base a quanto risultante “dalla documentazione in atti” – i lavori in questione riguardavano la impermeabilizzazione del piano “cui era funzionale lo smantellamento e la ripavimentazione del medesimo” per cui nel caso in esame si trattava di “opera strutturalmente connessa alla funzione da assolvere dal manufatto di specie”.

Ciò posto appare evidente la fondatezza della censura mossa dai ricorrenti relativa al denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata nella quale non si fornisce alcun chiarimento in ordine all’individuazione della “documentazione in atti” e allo specifico contenuto di tale documentazione con riferimento alla descrizione dei lavori in questione approvati con la delibera assembleare impugnata dai V..

In particolare non risulta chiarito l’avvenuto inserimento – tra le spese approvate dall’assemblea condominiale nella delibera condominiale impugnata dai V. anche di spese per lavori relativi alla “copertura del pavimento” (che non fa parte della struttura portante del solaio) che l’art. 1125 c.c. – ritenuto applicabile nella specie – pone “a carico del proprietario del piano superiore”, ossia del condominio.

Il giudice del rinvio avrebbe dovuto svolgere adeguata e approfondita indagine di merito volta ad accertare la sussistenza o meno di uno stretto collegamento funzionale tra tutte le opere approvate dal condominio – e descritte nel preventivo allegato alla delibera assembleare – e una corretta ed efficiente impermeabilizzazione del solaio che, come è ovvio, è necessariamente connessa alla struttura portante del solaio: di tale struttura portante fa di certo parte la guaina impermeabilizzante, ma non la copertura del pavimento del manufatto in questione.

In definitiva, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della corte di appello di Roma la quale provvederà ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra esposti e provvedendo a colmare le evidenziate carenze, lacune ed incongruità di motivazione.

In particolare il giudice del rinvio dovrà considerare che l’art. 1125 c.c., va interpretato nel senso che: a) gli interventi concernenti la guaina impermeabilizzante rientrano tra quelli che incidono sugli elementi strutturali del solaio; b) le spese relative alla copertura del pavimento vanno poste a carico del proprietario del piano superiore anche se rese necessarie a seguito di lavori per la manutenzione e ricostruzione del solaio ovvero a seguito di opere connesse alla corretta ed efficiente impermeabilizzazione del solaio.

A tal ultimo riguardo va evidenziato che non può precedersi alla “ricostruzione” del solaio (la cui relativa spesa va posta in parti eguali a carico dei “proprietari dei due piani l’uno all’altro soprastanti”) senza coinvolgere necessariamente la copertura del pavimento (la cui spesa resta “a carico del proprietario del piano superiore).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1125 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che i lavori deliberati prevedevano espressamente, oltre al rifacimento della nuova pavimentazione superiore, anche il rifacimento dei cassonetti della N.U., la sistemazione dei giardini e l’asfaltatura dei viali dei giardini esterni al fabbricato. Si tratta di lavori che non possono essere ricompresi nella previsione dell’art. 1125 c.c.. La corte di appello era tenuta a chiarire sia che la sola impermeabilizzazione era attinente alla struttura del solaio e che solo queste spese erano quelle ripartibili ex art. 1125 c.c., sia che le opere di pavimentazione erano a carico del condominio.

La Corte rileva la manifesta infondatezza del motivo che è frutto di una non attenta e non corretta lettura degli atti processuali (in particolare della sentenza di annullamento e di quella pronunciata in sede di rinvio) dai quali emerge in modo palese che il thema decidendum della controversia è limitato alla parte della delibera condominiale impugnata dai V. relativa alle spese concernenti “il rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione del piano piloty” e non le altre spese indicate dai ricorrenti (cassonetti N.U., giardini e viali) nella censura in esame.

Con il terzo motivo i V. denunciano violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., deducendo che il condominio ha proposto domande nuove rispetto a quelle formulate con la comparsa di costituzione in primo grado. La corte di appello avrebbe dovuto rilevare tale difetto e preclusione processuale.

Il motivo non è meritevole di accoglimento in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che il condominio in sede di giudizio di rinvio abbia proposto domande nuove e diverse da quelle inizialmente formulate nel corso del giudizio di primo grado.

Peraltro va segnalato sia che gli stessi V. nella censura in esame non hanno specificamente indicato le domande nuove che sarebbero state avanzate dal condominio, sia che tali asserite domande non sono state esaminate e decise con la sentenza pronunciata in sede di rinvio.

L’accoglimento, nei sensi sopra precisati del primo motivo di ricorso, comporta logicamente l’assorbimento del quarto motivo relativo al governo delle spese. Di tale questione si dovrà occupare il sopra designato giudice del rinvio che al quale va rimessa anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il terzo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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