Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5899 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 04/03/2021), n.5899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12074-2020 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliata presso l’avvocato ANNA

BOLOGNESE, dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 598/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ordinanza dell’11.12.17 il Tribunale di Napoli rigettò il ricorso di D.L., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria.

Con sentenza emessa il 10.2.20 la Corte d’appello ha respinto l’appello, osservando che: era da escludere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria (dell’art. 14, sub lett. a e b), non essendo state allegate fattispecie di persecuzione, avendo invece il ricorrente narrato una vicenda personale attinente ad una divisione ereditaria, caratterizzata dalla morte del padre cagionata dai fratellastri, non denunciata; era altresì insussistente una situazione di violenza generalizzata in Senegal derivante da conflitto armato, come desumibile dalle COI esaminate; non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria, per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità.

D.L. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,14, avendo la Corte dell’appello escluso lo status di rifugiato e il grave danno legittimante la protezione sussidiaria (art. 14, sub lett. b), i cui presupposti erano invece desumibili dai vari report indicati nel ricorso con riferimento alla regione di provenienza (Casamance).

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ordine alla protezione umanitaria, non avendo la Corte territoriale correttamente inquadrato le vicende familiari narrate nell’ambito di una condizione di vulnerabilità, senza peraltro comparare l’attuale situazione del ricorrente con quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio.

Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione e omesso esame di fatto storico, in ordine alla condizione individuale del ricorrente, rimasto orfano di padre e senza abitazione in Senegal, per la descritta situazione familiare.

Il primo motivo del ricorso, che è sostanzialmente circoscritto alla protezione sussidiaria, è inammissibile. Il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia considerato alcune fonti più recenti sulla situazione generale della sua regione di provenienza, da sempre caratterizzata da scontri tra forze governative e ribelli indipendentisti.

Al riguardo, premesso che l’istante non allega situazioni specifiche legittimanti la protezione sussidiaria di cui al suddetto art. 14, lett. a) e b), circa la fattispecie di cui alla lett. c), va osservato che dalle fonti indicate in ricorso non si desume una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; anzi, dalle suddette fonti sembra desumersi

una sostanziale conferma di quanto accertato dalla Corte d’appello sulla base del report citato risalente al 2016, che discorre di scontri saltuari. Infatti, il motivo cita il sito (OMISSIS) che fa riferimento a scontri saltuari tra forze governative e ribelli indipendentisti nella regione della Casamance, mentre gli altri report del 2017 e 2018 indicano che: nel 2017, dopo un cessate il fuoco di quattro anni, “alcuni uomini armati associati a varie fazioni del movimento separatista avevano continuato a derubare e molestare le popolazioni, mentre c’erano occasionali scaramucce non pianificate tra forze della sicurezza e i separatisti, e nessuna delle due parti aveva condotto operazioni offensive”; nel 2018 vi erano stati ulteriori scontri violenti nella regione di provenienza del ricorrente e si era verificato l’omicidio di un capo-villaggio e di un nipote; operavano anche delle bande criminali che non erano riconducibili ai separatisti.

La Corte d’appello ha infatti ritenuto, con argomenti incensurabili in questa sede, che l’attenuazione del suddetto conflitto tra forze governative e ribelli, inducesse ad escludere la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato.

Deve pertanto ritenersi che dalle stesse fonti citate dal ricorrente non si evinca una tale situazione.

Il secondo motivo è inammissibile. Anzitutto, la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento della protezione umanitaria per l’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità alla luce di quanto già esposto riguardo alla protezione sussidiaria, in mancanza di specifiche allegazioni di situazioni personali del ricorrente. Inoltre, il riferimento contenuto nel ricorso all’attività lavorativa è alquanto generico, e non indica la relativa tipologia e le mansioni.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto la Corte d’appello non ha omesso alcun esame di fatti decisivi, avendo motivato e tenuto conto della specifica situazione familiare allegata dal ricorrente.

Nulla per le spese poichè il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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