Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5899 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11674-2014 proposto da:

D.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERO

TELLINI 34, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA GALLUZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE MANFELLOTTO;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO N.

56 presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FATICA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO PALLADINO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE – UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE PER IL MOLISE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 295/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 30/12/2013 R.G.N. 72 e 304/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.C.A. assume di avere presentato, nell’anno 2005, domanda di ammissione al corso abilitante di cui al D.M. n. 21 del 2005, quale insegnante tecnico pratico e per la classe di concorso C320;

rispetto a tale domanda egli stesso afferma di essere stato escluso;

successivamente il D.C. ha presentato domanda di ammissione al corso abilitante 85/2005, dal quale fu escluso per la mancanza del necessario requisito dei 360 giorni di pregresso servizio e per trattarsi di corso non riguardante gli insegnanti tecnico-pratici;

il D.C. ha quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l’esclusione dal corso 85/2005, venendo perciò interinalmente ammesso con riserva alla frequentazione dei corsi istituiti ed organizzati per la propria classe di concorso;

il ricorso era stato però poi rigettato per la carenza in capo al ricorrente del presupposto dei 360 giorni di servizio;

il D.C. ha tuttavia agito in giudizio, all’esito del corso, al fine di ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, con il titolo medio tempore conseguito;

il ricorso, nella resistenza del Ministero e del controinteressato B.C., veniva accolta dal Tribunale di Campobasso, ma la sentenza è stata poi riformata dalla Corte d’Appello della stessa città, che ha rigettato la domanda dispiegata;

la Corte territoriale muoveva dalla considerazione che il D.M. n. 85 del 2005, per il quale vi era stata ammissione interinale, non aveva istituito corsi abilitanti per insegnanti tecnico pratici, sicchè il ricorrente non poteva fondare su di esso il conseguimento di un efficace abilitazione;

quanto al corso di cui al D.M. n. 21 del 2005, la Corte riteneva mancasse prova della presentazione della relativa domanda di partecipazione e pertanto anche rispetto ad esso affermava la carenza di un elemento essenziale al fine di riconoscere il formarsi di una valida abilitazione, non potendosi neppure desumere, l’avvenuta presentazione della domanda – secondo la Corte – dal decreto del Ministero da cui risultava un elenco di esclusi da quel corso, trattandosi di un semplice elenco di soggetti non in possesso dei requisiti di servizio, che non poteva – sempre a dire della Corte – dare contezza di alcuna domanda;

il D.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza con due motivi resistiti con controricorso dal B., mentre il Ministero si è limitato a depositare nota di costituzione al fine di partecipare eventualmente alla discussione della causa, che peraltro non ha avuto luogo, essendosi avviato il giudizio a trattazione camerale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente adduce, rubricandolo sotto l’art. 360 c.p.c., n. 5, l’errore su un fatto decisivo, con riferimento alla presentazione della domanda relativa ai corsi indetti con D.M. n. 21 del 2005;

il secondo motivo assume invece, questa volta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’errata e falsa applicazione delle regole di valutazione probatoria, l’illogicità manifesta e l’omessa applicazione del principio di non contestazione, per non essere mai stata messa in discussione dalla P.A. la presentazione della domanda di partecipazione per i corsi di cui al D.M. n. 21 del 2005 e comunque per l’evidenza che, se vi era stata esclusione dal corso, documentata anche dalla risposta resa rispetto all’istanza di rilascio di copia della domanda stessa, non poteva non esservi stata una preventiva domanda;

i due motivi sono da esaminare congiuntamente e sono infondati;

può anche ammettersi che la presenza del D.C. nell’elenco degli esclusi dal corso di cui al D.M. n. 21 del 2005 possa far ritenere che a monte vi fosse una domanda di ammissione a quel corso;

è tuttavia altrettanto evidente che, rispetto a tale esclusione, il ricorrente nulla adduce, restando dunque insondabile come egli possa pretendere di comprovare l’efficacia dell’abilitazione rispetto ad un corso cui non risulta essere stato ammesso, solo per averlo di fatto frequentato in forza dell’ammissione con riserva ad un altro corso, quello di cui al D.M. n. 85 del 2005, cui parimenti non aveva diritto a partecipare;

tale insuperabile considerazione rende priva di decisività ogni prospettazione di cui ai motivi di ricorso, perchè il D.C., escluso dal corso di cui al D.M. n. 21 del 1985 e non avendo diritto a partecipare al corso di cui al D.M. n. 85 del 2005, come statuito in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e come derivante altresì dal fatto che quel corso non era destinato agli insegnanti tecnico pratici, non può fondatamente addurre di avere osservato un valido percorso abilitante che gli consentisse poi di essere immesso, con quel titolo, nelle graduatorie ad esaurimento;

alla reiezione del ricorso segue la condanna alle spese nei riguardi del solo controinteressato, essendosi il Ministero limitato a costituirsi in giudizio senza svolgere concreta attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del B. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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