Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5898 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 23/02/2022), n.5898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14759/2017 proposto da:

S.H., rappresentata, e difesa, dall’avv. DARIO GRECO;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in PALERMO, VIALE REG.

SICILIANA 3050, presso lo studio dell’avvocato SERGIO PIZZUTO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 454/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2021 da Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La signora S.H. è proprietaria, in (OMISSIS), di due distinte unità immobiliari, tra di loro contigue – facenti parte di un più ampio edificio denominato (OMISSIS) – dalla stessa acquistati, il primo, con atto del 15/09/1988 e, il secondo, con atto del 28/02/1991.

2. La copertura di entrambi tali immobili funge da terrazza calpestabile di una sovrastante unità immobiliare di proprietà della signora C.E..

3. A seguito di contrasti sorti in ordine all’utilizzo della suddetta terrazza, la signora S. e la sig.ra A.V., madre e dante causa di C.E., stipularono il 18/10/1989 una scrittura privata di transazione con la quale viene riconosciuto alla signora A. il diritto di uso esclusivo della suddetta terrazza.

4. Nel 2007 la signora C. convenne la signora S. davanti al Tribunale di Palermo chiedendo accertarsi il suo diritto di godere dell’intera terrazza di copertura di entrambe le unità immobiliari di proprietà della convenuta e condannarsi quest’ultima a ricostruire la parte di terrazza che copriva l’unità da quest’ultima acquistata nel 1991 (parte di terrazza che, a dire dell’attrice, era stata demolita nel (OMISSIS) dalla stessa signora S.).

5. La signora S. si oppose alla domanda attorea, sostenendo, per un verso, che la porzione di terrazza che copriva l’unità immobiliare da lei acquistata nel 1991 non era stata da lei demolita ma risultava inesistente già da diversi anni quando ella, nel 1988, aveva acquistato la sua prima unità immobiliare nel (OMISSIS); cosicché, quando ella acquistò la sua seconda unità immobiliare in tale Fondo, nel 1991, tale unità già risultava a cielo aperto, in quanto priva di copertura; per altro verso, che la signora C. non poteva vantare alcun diritto sulla (riedificanda) porzione di terrazza sovrastante l’unità immobiliare che essa S. aveva acquistato nel 1991, giacché la menzionata transazione A. – S. del 1989 non poteva avere ad oggetto la copertura di un immobile di cui, alla data di tale transazione, essa S. non era ancora proprietaria.

6. Con sentenza depositata il 28/02/2011, il Tribunale di Palermo accolse la domanda della signora C. e dichiarò il diritto di quest’ultima di usare in via esclusiva, quale pertinenza del proprio immobile, l’intera terrazza di copertura di entrambe le unità immobiliari della convenuta, condannando altresì quest’ultima a ripristinare la parte di terrazza crollata, con oneri carico per 2/3 della stessa convenuta e per 1/3 dell’attrice.

7. La Corte d’appello di Palermo, adita dalla signora S., ha interamente confermato la sentenza di primo grado.

8. In primo luogo, la corte territoriale ha accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la porzione di terrazza di cui si discute era ancora presente nel 1991, posto che l’atto di trasferimento del 28/02/1991 descriveva l’oggetto dell’acquisto come vano provvisto di “copertura in cemento non praticabile per vetustà” (pag. 3, terzo capoverso, della sentenza impugnata). A conferma della perdurante esistenza della porzione di terrazza di cui si discutete la corte d’appello ha altresì richiamato la sentenza 16/10/1999 del Pretore di Palermo che, accogliendo la domanda possessoria spiegata dalla signora A. nei confronti della stessa signora S., aveva condannato quest’ultima ad eliminare le opere dalla stessa eseguite “al fine di impedire l’uso della terrazza alla predetta A.” (pag. 3, quinto capoverso, della sentenza impugnata).

9. In secondo luogo, la corte palermitana evidenziava come la domanda della signora S. di rivendica della proprietà esclusiva (anche) di tale porzione di terrazza fosse stata rigettata con sentenza del Tribunale di Palermo del 12/04/1997, confermata sul punto in appello, e come non fosse controverso che l’intera terrazza costituisse pertinenza dell’immobile della C., al riguardo richiamando la sentenza possessoria sopra menzionata. Tanto premesso la corte d’appello concludeva che “non può, neanche, dubitarsi che, controvertendosi su un’area costituente porzione di un’unica terrazza – mai divisa e considerata unitariamente anche dalle parti, nonché dallo stesso Tribunale con sentenza irrevocabile del 12 aprile 1997 – gli effetti del riconoscimento, in via transattiva, del diritto di uso esclusivo a favore della A. (dante causa della C.) da parte dell’odierna appellante, si estendano all’intero bene” (pag. 5, primo capoverso, della sentenza qui impugnata).

10. La signora S. ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza di appello e la signora C. ha depositato controricorso.

11. La causa è stata discussa nell’adunanza camerale del 7 dicembre 2021, per la quale la controricorrente ha depositato una memoria.

12. Con l’unico motivo di ricorso, la sig.ra S. denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362 e 1363 c.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa:

a) interpretando il contratto di transazione S. – Al. del 18/10/1989 nel senso che esso riguardasse anche la parte di immobile acquistato dalla ricorrente il 28/02/1991, senza indagare la comune volontà delle parti e senza interpretare le clausole l’una per mezzo delle altre;

b) interpretando la sentenza del Tribunale di Palermo del 12/04/1997 affermando che essa riguardava anche il secondo tratto di terrazza di copertura dell’immobile acquistato dalla ricorrente il 28/02/1991.

13. Quanto alla censura sub a), la sig.ra S. sostiene che il testo del contratto di transazione, là dove dispone che “la sig.ra S. ha manifestato la volontà di eseguire opere di ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà, su cui esiste una terrazza a uso esclusivo della sig.ra A.” e “la sig.ra S. riconosce il diritto di uso esclusivo della sig.ra A. all’uso e al calpestio della terrazza” (cfr. pag. 11 del ricorso) non possa riferirsi alla terrazza di copertura del secondo immobile della S., avendo quest’ultima acquistato tale immobile in epoca successiva alla stipulazione della transazione.

14. Quanto alla censura sub b), la sig.ra S. sostiene che,

contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’appello nella pronuncia impugnata in questa sede, la sentenza del Tribunale di Palermo del 12/04/1997 avrebbe distinto tra le parti di terrazza, come fatto palese dallo stralcio di tale sentenza (trascritto a pag. 13, secondo capoverso, del ricorso per cassazione) nel quale si legge “nel caso di specie la C. ha formulato la domanda in termini generici, senza precisare senza precisare in base a quale titolo ella agiva, se nella qualità di titolare del diritto di proprietà, oppure di quello d’uso… “.

16. Il motivo è inammissibile.

17. La doglianza con cui si censura l’interpretazione dell’atto transattivo del 1989, riassunta nel precedente paragrafo 13, non coglie la ratio decidendi. La corte territoriale non ha affermato che con l’atto transattivo del 1989 la signora S. avesse disposto della porzione di terrazza sovrastante l’unità immobiliare da lei acquistata solo nel 1991, ma ha ritenuto che l’intera terrazza, comprensiva di quella sovrastante quest’ultima unità immobiliare, costituisse pertinenza dell’immobile della C. sulla base della sentenza del Tribunale di Palermo del 1997 (citata sopra, v. p. 9), che aveva rigettato l’azione di rivendica esperita dalla S. con riferimento anche a tale porzione di terrazza (pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza qui impugnata); nonché sulla base della sentenza del Pretore di Palermo del 1999 (citata sopra, v. p. 8), che aveva accolto la domanda possessoria spiegata dalla signora A. nei confronti della stessa signora S.; si veda pag. 4, penultimo e ultimo rigo, e pag. 5, righi 1 e segg., della sentenza qui impugnata: “non essendo controverso che l’intera (sottolineatura nostra, n.d.r.) terrazza costituisca pertinenza dell’immobile C., essendo la prima posta inequivocabilmente a servizio della seconda (vedi sentenza possessoria in atti)”. Nell’ambito di questa trama motivazionale il riferimento alla transazione del 1989 risulta svolto meramente ad abundantiam e, peraltro, non reca una interpretazione dell’atto, ma afferma che la natura unitaria dell’area induce a ritenere che “gli effetti del riconoscimento… si estendano all’intero bene”.

18. La doglianza con cui si censura l’interpretazione la sentenza del Tribunale di Palermo del 12/04/1997, riassunta nel precedente p. 14, va giudicata inammissibile perché risulta formulata senza la necessaria specificità.

19. La ricorrente, infatti, non offre a questa Suprema Corte adeguata precisazione in ordine al contenuto delle domande proposte nel giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Palermo del 1997, né illustra l’iter motivazionale ed il contenuto decisorio di tale sentenza, così rendendo impossibile il richiesto sindacato sulle affermazioni contenute nella sentenza qui impugnata alla cui stregua la pronuncia del 1997 aveva rigettato “la domanda di rivendica della proprietà esclusiva proposta dall’appellante con riguardo (anche) a tale tratto di terrazza” (pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), altresì considerando tale terrazza “unitariamente” (pag. 5, rigo 4, della sentenza impugnata). Ne’ può ritenersi sufficiente, al fine di conferire alla doglianza del ricorrente la necessaria specificità, la trascrizione di un brano di tale sentenza che si legge a pag. 13, secondo capoverso, del ricorso per cassazione (qui riprodotto nel precedente p. 14), trattandosi di brano che riguarda la formulazione della domanda giudiziale svolta in quel giudizio dalla signora C.; il rilievo, contenuto in tale brano, che la signora C. non aveva precisato “a quale terrazza si faceva riferimento” non può certo ritenersi bastevole – in mancanza di una compiuta ricostruzione del dictum della sentenza del 1997 – a sorreggere la censura mossa dalla ricorrente alla decisione impugnata in questa sede.

20. Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile.

21. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

22. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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