Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5898 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 11/03/2010), n.5898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto il 21 dicembre 2004 da:

L.A.F. – difeso da sè medesimo ed elettivamente

domiciliato in Roma alla Via Emilio Albertario, n. 18, presso l’avv.

Giambattista Chiucchiarelli;

– ricorrente –

contro

M.B. – rappresentato e difeso in virtù di procura

speciale in calce al controricorso dall’avv. MAZZOLA Angela del Foro

di Catania ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dei

Gracchi, n. 187, presso l’avv. Giovanni Magnano di San Leo;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2701 del 31 luglio

2004 – notificata il 22 ottobre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

febbraio 2010 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.A.F. con atto notificato il 30 novembre 2002 convenne M.B., condomino dell’edificio alla (OMISSIS), davanti al locale Giudice di pace e, premesso di essere stato amministratore del condominio dal (OMISSIS) e di avere personalmente anticipato al condominio nel corso della sua mandato oneri non corrisposti dal convenuto, domandò la condanna del M. al rimborsargli la somma complessiva di L. 4.201.943, oltre accessori, Il M. si costituì, negando che gli fosse stata richiesta e documentata la somma pretesa dall’attore, ed il Giudice di pace con sentenza del 18 dicembre 2002 rigettò la domanda del L. A..

La decisione, appellata dall’attore, venne confermata il 31 luglio 2004 dal Tribunale di Catania, il quale, premesso che impropriamente il giudice di primo grado aveva fatto riferimento nella fattispecie all’istituto della surrogazione, rigettò l’impugnazione, osservando che l’attore non aveva fornito alcuna prova dell’effettiva anticipazione delle somme, essendosi egli limitato a documentare una possibile posizione debitoria del convenuto nei confronti del condominio.

Il L.A. è ricorso per la cassazione della sentenza con due motivi, illustrati da successiva memoria, ed il M. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e art. 112 c.p.c., e mancata ed insufficiente motivazione, avendo negato la sussistenza della prova dell’anticipazione al condominio da parte dell’attore di oneri dovuti dal convenuto, senza tenere conto, oltre che della documentazione contabile, delle “deliberazioni assentive assembleari” e dello scambio di corrispondenza tra le parti e, in particolare, delle raccomandate in esso elencate, che fornivano un completo panorama della vicenda processuale, nonchè della circostanza che il convenuto non aveva contestato di essere debitore “nè di avere effettuato pagamenti (anche in acconto)”.

Motivo inammissibile.

Il riferimento a deliberazioni assembleari ed a numerose lettere raccomandate, menzionate con la sola indicazione della data di spedizione, non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso, giacchè, essendo privo della specificazione della tempestiva produzione di tali documenti e del loro tenore letterale, non consente alcuna verifica dell’effettiva omissione del loro esame e dell’assunto della decisività di esso in quanto “fornivano un completo panorama della vicenda processuale” astrattamente idoneo a dimostrare la fondatezza della pretesa dell’attore di ottenere il rimborso di somme dovute dal convenuto e da lui anticipate al condominio.

Non attinge, invece, la ratio decidendi il rilievo che il convenuto non aveva contestato di essere debitore nei confronti del condominio, atteso che la decisione non ha negato tale possibilità, ma escluso che l’attore avesse provato che il debito fosse stato da lui soddisfatto.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1131 e 1720 c.c., ed omessa ed insufficiente motivazione, avendo ritenuto che “la cessazione dell’incarico di amministratore costituisce il momento preclusivo per il riconoscimento dei crediti dell’ex amministratore nei confronti del condominio e dei singoli condomini”.

Il motivo è infondato.

Inconferente alla pronuncia è la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c., essendo stata esplicitamente esclusa dal giudice di secondo grado l’operatività alla fattispecie della disciplina in essi prevista, e priva di fondamento quella di violazione e falsa applicazione dell’art. 1720 c.c., non avendo la sentenza negato il diritto dell’amministratore del condominio di agire dopo la cessazione dal suo incarico, secondo le regole del mandato, per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio nel corso della sua gestione, ma essendosi limitata ad osservare che “nella norma” i crediti dell’amministratore verso il condominio ed i singoli condomini vengono generalmente portati a conoscenza dei debitori in sede di presentazione del rendiconto.

Nè il richiamo alla mancata evidenziazione del credito in tale sede incide sull’adeguatezza della motivazione, giacchè l’affermazione costituisce soltanto un argomento ulteriore a sostegno del sufficiente e conclusivo rilievo che l’attore si era limitato a versare in atti una documentazione contabile, che aveva “lo scopo di attestare e documentale l’eventuale posizione debitoria” del convenuto “nei confronti del condominio”, ma non valeva a dimostrare l’effettiva anticipazione di quanto dovuto dal condomino da parte del cessato amministratore.

All’inammissibilità od infondatezza dei motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva, CPA, ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA