Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5898 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 04/03/2021), n.5898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11443-2020 proposto da:

J.S.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 6, presso lo

studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta e

difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6531/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ordinanza del 2.10.17 il Tribunale di Roma rigettò il ricorso di S.J., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di protezione internazionale, sussidiaria o, in subordine, umanitaria.

Con sentenza emessa il 28.10.19 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello dello J., osservando che dall’esame di varie fonti informative si desumeva che in Gambia, a seguito dell’insediamento del nuovo Presidente B., il governo aveva intrapreso varie riforme a seguito delle quali si riteneva l’insussistenza di ogni forma di persecuzione ai danni dell’appellante, e di pericoli di trattamenti degradanti o di violenza in caso di rimpatrio (il ricorrente aveva narrato di minacce subite dallo zio il quale, a seguito della morte del padre, era divenuto il proprietario dell’abitazione familiare, costringendo il ricorrente e la madre a subire varie vessazioni per le quali era stato dunque indotto a lasciare il Gambia, dopo aver presentato una denuncia senza esito).

La Corte territoriale escluse anche la protezione umanitaria per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità. S.J. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RILEVATO

che:

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11, lett. e) e f), nonchè illogica e contraddittoria, apparente motivazione, avendo la Corte d’appello escluso lo status di rifugiato, pur avendo il giudice di primo grado esposto che la transizione al nuovo assetto politico del Gambia sarebbe stata lunga.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, lett. a), artt. 2, 3, 5, 8, 9 Cedu, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, avendo la Corte territoriale respinto la domanda di protezione sussidiaria senza svolgere alcuna istruttoria in ordine alla fattispecie di cui al suddetto art. 14, lett. b), ritenendo l’insussistenza di un pericolo generalizzato in Gambia.

Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251, art. 14, comma 3, lett. a) e b), degli artt. 3 e 7 Cedu, in quanto la Corte d’appello ha escluso la protezione sussidiaria sulla base di un giudizio prognostico e non sulla situazione effettiva ed attuale del Gambia per la quale era stata omessa ogni attività istruttoria.

Il quarto motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4, nonchè motivazione contraddittoria ed apparente, per aver la Corte territoriale rigettato la richiesta di protezione umanitaria senza esaminare l’attuale e specifica situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, con riferimento al paese d’origine, atteso che quest’ultimo aveva lasciato il Gambia a causa delle condizioni di vita pessime alle quali lo aveva ridotto lo zio, ai limiti della schiavitù, svolgendo attività lavorativa in Italia.

Il primo motivo è inammissibile poichè non sono stati allegati fatti che configurino il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, nè sussiste alcun vizio di motivazione.

Il secondo e terzo motivo – esaminabili congiuntamente poichè connessi – sono inammissibili. Al riguardo, il ricorrente non allega situazioni specifiche di pericolo grave in caso di rimpatrio, avendo piuttosto fatto riferimento ad una vicenda privata non riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. b) del predetto art. 14, mentre la Corte d’appello ha escluso anche una situazione di violenza generalizzata in considerazione della attuale situazione socio-politica del Gambia, interessata da una transizione ad altro assetto istituzionale caratterizzato da una serie di riforme in senso liberale.

Il quarto motivo è del pari inammissibile, avendo la Corte territoriale escluso qualunque forma d’integrazione del ricorrente nel territorio italiano, il quale peraltro, non ha neppure allegato situazioni individuali di vulnerabilità.

Nulla per le spese poichè il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA