Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5898 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 03/03/2020), n.5898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10173-2014 proposto da:

C.A.L., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

GEMMA, che li rappresenta difende unitamente all’avvocato RENATO

CLARIZIA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE USMAF;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1208/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/10/2013, R.G.N. 739/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 17 ottobre 2013 la Corte d’appello dell’Aquila rigetta l’appello proposto da C.A.L. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza n. 1137/2011 del Tribunale di Pescara, di rigetto delle domande degli interessati volte ad ottenere dal Ministero della Salute – di cui erano dipendenti come non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale – il pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 362 del 1999, art. 7 loro corrisposta fino al 2008, avendone della L. n. 133 del 2008, art. 67, comma 2, previsto la disapplicazione a decorrere dal 2009;

che la Corte territoriale perviene alla suddetta conclusione, con articolata motivazione (qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c.), incentrata sul riconoscimento della natura di emolumento accessorio, con connotazione premiale-incentivante, dell’indennità in oggetto e quindi sull’esclusione della denunciata disparità di trattamento, per la cui valutazione deve farsi riferimento al trattamento retributivo complessivo;

che avverso tale sentenza C.A.L. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe propongono ricorso affidato a sei motivi, al quale oppone difese, con controricorso, il Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in sei motivi;

che con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, perchè il dispositivo della sentenza impugnata (di rigetto) sarebbe in contrasto con l’affermato (in motivazione) carattere perequativo dell’indennità de qua;

che con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 67, commi 2 e 3, in quanto diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello il suddetto art. 67 non ha semplicemente ridotto, a partire dal 2010, l’entità dell’indennità in misura pari al 20%, ma ha soppresso l’originaria indennità ed ha stabilito che le sole risorse aggiuntive prima destinate a detta indennità, previa decurtazione del 20%, dovessero essere destinate ad un fondo diretto ad alimentare una nuova e diversa indennità di carattere meramente accessorio, fondata su criteri premiali;

che con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 362 del 1999, art. 7 e del D.L. n. 112 del 2008, art. 67 in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.; b) omesso esame delle questioni di legittimità costituzionale, sostenendosi che la falsa applicazione del suindicato art. 7 avrebbe indotto la Corte d’appello ad errare nella valutazione della legittimità costituzionale dell’intervento abrogativo di cui all’art. 67 cit. con riguardo ai parametri costituzionali di cui i ricorrenti avevano denunciato la violazione;

che con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dalle parti anche come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;

che con il quinto motivo si denuncia violazione della L. n. 362 del 1999, art. 7 e del D.L. n. 112 del 2008, art. 67 in riferimento ai principi UE invocati – artt. 13 e 39 Trattato della Comunità Europea, artt. 20,21 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, direttiva CE 2000/78/CE, Carta Sociale Europea, addebitandosi alla Corte territoriale di non essersi pronunciata sulla prospettata violazione del diritto a un’equa retribuzione e di essersi limitata ad affermare che non era prospettabile tale questione;

che con il sesto motivo si denunciano: omessa/apparente motivazione in merito alle conseguenze della natura retributiva e para-stipendiale dell’indennità in argomento; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per assenza di motivazione, che si desumerebbe dalla presenza di un iter logico-giuridico viziato e poco coerente specialmente in merito alla natura dell’emolumento di cui si tratta;

che il ricorso deve essere respinto, per le ragioni di seguito esposte;

che il primo motivo è infondato in quanto nella sentenza impugnata non si rinviene alcun contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione idoneo a determinare la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2;

che, infatti, una simile situazione può verificarsi solo se il suddetto contrasto renda impossibile individuare la statuizione del giudice, attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nelle diverse parti della decisione (vedi: Cass. 18 giugno 2004, n. 11432; Cass. 4 dicembre 2005, n. 27591; Cass. 14 maggio 2007, n. 11020; Cass. 29 ottobre 2007, n. 22661; Cass. 21 marzo 2008, n. 7698; Cass. 17 dicembre 2008, n. 29490; 14 aprile 2010, n. 8894; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3050; Cass. 20 aprile 2011, n. 9042; Cass. 12 gennaio 2017, n. 626);

che, d’altra parte, non ricorre neppure un’ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo meramente apparente, come tale, superabile con l’applicabilità del principio dell’integrazione del dispositivo con la motivazione ovvero con il procedimento di correzione degli errori materiali (Cass. 17 dicembre 2008, n. 29490; 14 aprile 2010, n. 8894);

che, infatti, la Corte d’appello nella motivazione della sentenza impugnata ha sottolineato che l’indennità in questione, configurata dalla L. n. 362 del 1999, art. 7 come avente finalità perequative, con la riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009 ha acquisito una connotazione premiale-incentivante, mantenendo la natura di emolumento accessorio e che di questo si è tenuto conto in sede di contrattazione collettiva;

che la Corte d’appello ha aggiunto che l’emolumento in parola, dopo la sospensione del 1999, negli anni successivi ha subito soltanto una riduzione quantitativa, nel rispetto della finalità perequativa, e che comunque in riferimento a tale riduzione non possono ravvisarsi la denunciata disparità di trattamento o la violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato oppure una violazione dell’art. 4 della Carta sociale Europea riveduta che sancisce il diritto ad un’equa retribuzione, perchè la sussistenza di simili inconvenienti deve essere valutata con riguardo al trattamento retributivo complessivo, il quale non può considerarsi leso per la riduzione di una delle sue componenti oltretutto disposta a fini di contenimento della spesa pubblica, come accade nella specie;

che si tratta, quindi, di una motivazione che non è affatto in contrasto con il dispositivo di rigetto dell’appello, ma anzi ne spiega in modo corretto e logico le ragioni;

che tutti gli altri motivi di ricorso – da trattare insieme perchè intimamente connessi – vanno respinti in ragione dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui:

“in tema di trattamento economico dei dipendenti del Ministero della Sanità, l’indennità di cui alla L. n. 362 del 1999, art. 7 si iscrive nell’ambito dell’incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario, secondo un modello dinamico di pianificazione degli oneri connessi, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e bilancio L. n. 468 del 1978, ex art. 1 bis e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 48; di conseguenza, è legittima e rispettosa dei parametri costituzionali ex artt. 3 e 36 Cost. nonchè dei principi di non discriminazione di cui agli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza e della direttiva n. 2000/78/CE, la disapplicazione di tale indennità disposta dal D.L. n. 112 del 2008, art. 67, comma 2, conv., con modif., in L. n. 133 del 2008, in quanto funzionale alla stabilizzazione della finanza pubblica” (vedi, per tutte: Cass. 23 maggio 2018, n. 12804);

che la suddetta pronuncia è stata emessa in una controversia riguardante una fattispecie analoga alla presente, pertanto alla relativa motivazione qui condivisa, si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6500,00 (seimilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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