Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5897 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 13/09/2016, dep.08/03/2017),  n. 5897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8202-2015 proposto da:

LOGISTA ITALIA SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato PAULETTI ENRICO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ROSAMARIA NICASTRO,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5778/2014 della COMM.TRIB.REG. del Lazio

depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAULETTI che ha chiesto

l’accoglimento, rinuncia al 7 motivo e alla questione di

costituzionalità;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che si riporta

al controricorso e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26.9.2014, la CTR Lazio ha respinto l’appello proposto della Logista Italia s.p.a. avverso la decisione che in primo grado aveva ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella con cui l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato aveva ingiunto alla parte il pagamento delle accise dovute in dipendenza dell’immissione al consumo di tabacchi non lavorati, dei quali era stato accertato nel corso di una pregressa verifica lo svincolo irregolare dal regime sospensivo presso il deposito fiscale in gestione della ricorrente.

La CTR, nel motivare il pronunciato rigetto, ha previamente ricusato le censure di parte appellante in punto di vizio di motivazione dell’atto impugnato e di violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, l’una, perchè “la cartella esattoriale… è stata predisposta secondo il modello ufficiale approvato dal Ministero…” e perchè “in ogni caso… la cartella è stata impugnata dal contribuente” e non è stato allegato e provato da questo “il concreto pregiudizio arrecato dal preteso vizio dell’atto al suo diritto di difesa”; l’altra, “essendo ruoli e cartelle pacificamente atti amministrativi tipici” e perchè “la fonte dell’obbligazione del pagamento dell’accisa va rinvenuta direttamente nella legge e non in un atto impositivo specifico”.

Nel merito delle altre ragioni di doglianze, ha quindi osservato, segnatamente con riferimento al ruolo 2009/6923, “che il termine di prescrizione dell’azione di recupero dell’accisa sui tabacchi lavorati, non sussistendo all’epoca dei fatti una esplicita previsione di legge ad hoc, è quello decennale ordinario ex art. 2946 c.c. e non già quello quinquennale invocato dal contribuente”; che la questione relativa al difetto di legittimazione, ferma l’inammissibilità per novità delle domande e delle deduzioni concernenti le accuse gravanti sulle partite in sospeso in dotazione ai Magazzini Vendita, “era già stata risolta dalla CTP in senso sfavorevole al contribuente”, sul rilievo della continuità giuridica dei soggetti interessati e non era stata fatta in ogni caso oggetto di “uno specifico motivo di gravame”, essendosi l’appellante limitata a protestare la sua estraneità al debito di imposta senza nulla eccepire in merito alla rilevata continuità giuridica; che vi era in capo alla parte “una carenza di interesse” a contestare la responsabilità solidale sussidiaria fatta valere in suo danno dall’amministrazione in relazione a quegli ammanchi fatti oggetto di sgravio, mentre ne sussisteva la legittimazione passiva per quelli che si erano verificati nell’aprile-maggio 2002 avendo la dante causa della parte iniziato la propria attività nell’ottobre 2001 e così pure per quelli avvenuti nel luglio 2001 non disponendo l’amministrazione di “alcuna documentazione” per escutere il debitore principale; e con riferimento più in generale alla mancata applicazione dell’abbuono di imposta, sulle premesse che “l’accisa è esigibile all’atto della mera immissione in consumo del bene” e che “l’ammanco per i tabacchi lavorati non può far venirne meno l’esigibilità”, che dal dettato del D.L. n. 331 del 1993, art. 5 – che in allora regolava il beneficio e ne escludeva l’applicabilità ai tabacchi lavorativi – nonchè dal contesto normativo in cui la norma figurava era agevole evincere che “gli svincoli irregolari dei tabacchi lavorati dal regime sospensivo… comportino comunque l’esigibilità dell’accisa da parte dell’amministrazione, così come dall’uniforme orientamento ermeneutico del giudice di legittimità era possibile apprendere che “la forza maggiore normativamente rilevante ai fini della concessione dell’abbuono di imposta è solo quella che determina dispersione o perdita della merce e non sottrazione (e quindi furto) del prodotto assoggettato ad imposta in regime sospensivo”.

Ha infine rigettato la sollevata questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 331 del 1993, artt. 2 e 5 motivata con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost. in quanto “gli accadimenti successivi (ad es. furto) al verificarsi del presupposto (produzione del bene) che ha fatto sorgere l’obbligazione tributaria non sono idonei a fare venire meno il presupposto stesso, a meno che ciò non sia espressamente previsto ope legis”, circostanza che non ricorre nel caso del furto.

Detta sentenza è ora opposta dalla Logista con ricorso a questa Corte basato su sette motivi ai quali ha replicato l’erario con controricorso.

All’udienza di discussione la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al settimo motivo di ricorso e all’eccezione di legittimità costituzionale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la Logista si duole a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione, rispettivamente, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 1 delle determinazioni adottate dalla CTR in ordine all’eccepito difetto di motivazione dell’atto impugnato e alla pure eccepita contrarietà di esso al principio di tipicità degli atti amministrativi in quanto, essendo stata attinta in veste di soggetto coobbligato, la cartella, silente invece al riguardo, “avrebbe dovuto recare quanto meno l’indicazione sufficiente ed esaustiva dei motivi per cui l’azione esecutiva veniva eseguita non sul debitore principale (il contribuente ETI s.p.a) bensì sul coobbligato solidale in via sussidiaria” (primo motivo); ed in quanto, ancora, gli “avvisi di accertamento” a mezzo dei quali era stato quantificato il debito di imposta, quali atti presupposti della susseguente cartella “erano stati emessi in mancanza di una normativa di riferimento”, sicchè, essendo stati adottati in violazione del richiamato principio di nominatività e tipicità degli atti amministrativi, “gli stessi non possono rivestire la qualità di atti impositivi”, con la conseguenza di determinare “l’illegittimità dell’atto successivo impugnato in questa sede” (secondo motivo).

2.2.1. Il primo motivo è pregiudizialmente affetto da una duplice ragione di inammissibilità, rilevabile primariamente sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, poichè, fermo che per il detto principio il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito e che il ricorrente ha perciò l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (17198/16; 14182/16; 14784/15), è stabile opinione di questa Corte che in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento “è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo” (10316/16; 8312/13; 15867/04), di modo che, non avendo nella specie la ricorrente operato la trascrizione dell’atto impugnato, la formulata censura che ne investe il profilo motivazionale non è scrutinabile; e di seguito sotto il profilo delle rationes decidendi che sorreggono la determinazione oggetto di critica, essendo del pari stabile insegnamento di questa Corte che “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione” (SS.UU. 7931/13), come, appunto, si ha ragione di ritenere anche nel caso di esame, posto che, oltre al giudizio sulla congruità della motivazione dell’atto impugnato (“la cartella esattoriae, contenente tutti gli elementi richiesti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 è stata predisposta secondo il modello ufficiale approvato dal Ministero della Finanza e già questa circostanza appare idonea a fare cadere ogni rilievo critico del contribuente”), la decisione sul punto della CTR è corroborata da altre due affermazioni (“in ogni caso… la cartella stessa è stata impugnata dal contribuente”; “la Logista ha omesso di allegare e specificatamente provare il concreto pregiudizio arrecato dal preteso vizio dell’atto al suo diritto di difesa”) che non hanno formato oggetto di specifica doglianza e che come tali sono in grado di suffragare autonomamente la legittimità del deliberato adottato sul punto.

2.2.2. Va da sè, peraltro, che la censura si rivela infondata anche ad un esame di merito, atteso che, sul filo del principio enunciato dalle SS.UU. secondo cui l’obbligo della cartella di motivazione e di contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione (SS.UU. 11722/10), questa Corte ha reiteratamente affermato che “la cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l’unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente” (82/16; 27089/14; 21177/14). E poichè nella specie, come traspare apertamente dal secondo motivo di ricorso, l’impugnazione della cartella tiene dietro alla notificazione di un atto prodromico non è configurabile a carico dell’emittente l’obbligo di assolvere ex novo l’ufficio motivazionale che già sia stato assolto nella formazione dell’atto impositivo di cui la cartella costituisce lo strumento riscossivo e al quale la cartella fa rinvio e richiamo.

2.3. Il secondo motivo è infondato.

Come invero si apprende dalla giurisprudenza amministrativa il principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi – che è diretta espressione del più generale principio di legalità a cui si ispira l’azione dei pubblici poteri – comporta che l’Autorità amministrativa abbia il potere di emanare solo atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell’oggetto dalla legge (Cons. Stato 5663/15; Cons. Stato 3418/14; Cons. Stato 6355/09), onde esso non si può assumere violato laddove l’adozione dell’atto oggetto di rilievo sotto questo profilo risulti regolata dalla legge e alle condizione stabilite dalla legge mostri di uniformarsi quanto alla determinazione in esso concretamente adottata. La rilevanza provvedimentale dell’atto qui in discussione, quale cifra distintiva che lo contrappone alla categoria degli atti atipici che possono avere solo contenuto ricognitivo o dichiarativo (7683/95), e quindi la sua adesione allo statuto giuridico che ne disciplina l’assunzione e ne consente l’emanazione non è qui perciò discutibile poichè, pur al netto della considerazione che le rimostranze ricorrenti sul punto non si riferiscono all’atto qui impugnato, ma all’atto presupposto – che peraltro andrebbe parimenti immune da censura risultando esso adottato in conformità alle disposizione in tema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (R.D. n. 639 del 1910) ed a fronte della liquidazione ex lege del tributo dipendente nella specie dell’immissione al consumo dei beni che ne sono oggetto – la cartella di che trattasi – e meglio sarebbe dire il ruolo che presiede alla sua formazione -, a conferma che la sua adozione è avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, ricade a pieno titolo nell’ambito previsionale delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della L. 28 settembre 1998, n. 337, art. 1) e segnatamente della previsione recata dall’art. 17 di esso, alla stregua di cui comma 1 (“Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”) l’amministrazione procedente ha proceduto prima alla redazione del ruolo e quindi alla sua trasmissione all’agente della riscossione per l’emissione della cartella di pagamento qui impugnata. Dunque poichè la riscossione in base a ruolo è divenuta la forma di riscossione coattiva, a carattere generale, per tutte le entrate – tributarie e non – dello Stato e degli altri enti pubblici, l’atto a mezzo del quale essa si attua nei confronti dell’obbligato ridonda il proprio contenuto direttamente dalla legge di imposizione (nella specie il D.L. n. 331 del 1993, art. 2) e adotta la veste formale della cartella di pagamento nel pieno rispetto del principio di tipicità che deve connotare l’esercizio pure della potestà impositiva e che porta perciò pure a ritenere, rigettando la relativa doglianza, che il giudice di appello abbia sul punto pronunciato secundum ius.

3.1. Il terzo motivo di ricorso censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deliberato d’appello per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15 nella parte in cui, sconfessando la tesi ricorrente in punto di prescrizione della pretesa fatta valere con il ruolo 2009/6923, aveva ritenuto operante l’ordinario termine prescrizionale dell’art. 2946 c.c., sebbene, stante la lacuna normativa sul punto ed atteso per contro il termine quinquennale al riguardo vigente per gli altri prodotti soggetti ad accise di cui alla norma in rubrica, si potesse “legittimamente ritenere che il suddetto termine quinquennale (ove non si applichi l’ancor più breve termine triennale previsto attualmente per i tributi doganali”) possa costituire anche il limite temporale all’esercizio dell’attività di accertamento”, con il riflesso effetto che, datando i fatti costitutivi dell’imposta nella specie nei mesi compresi tra il novembre 1999 ed il maggio 2002, l’azione di recupero poteva al più dispiegarsi al più tardi tra il 2004 ed il 2007.

3.2. Il motivo è privo di fondamento.

E’ ben noto che nell’originaria configurazione del tributo dovuto al D.L. n. 331 del 1993, artt. 1-16 disciplinante segnatamente il regime generale dei prodotti soggetti ad accise, tra i quali figuravano anche i tabacchi lavorati, non era previsto alcun termine di prescrizione entro il quale l’amministrazione avrebbe potuto reclamare l’adempimento del tributo, diversamente da quanto al contrario trovava regolazione nell’art. 15 TUA – nel testo approvato con D.Lgs. n. 504 del 1995, vigente prima delle modifiche imposte dalla necessità di dare attuazione alla Dir CE 118/08 contenente la disciplina generale delle accise, adottate con D.Lgs. n. 48 del 2010 – che per i prodotti soggetti ad accisa diversi dai tabacchi lavorati prevedeva – e prevede, peraltro, tuttora – il termine prescrizionale di un quinquennio.

Alla questione che l’evidenziato silenzio del legislatore contribuiva perciò a sollevare – e che è trasfusa nel motivo – ha ora dato risposta in forma espressa il novellato art. 15 TUA che nel testo risultante a seguito delle citate modifiche prevede che il termine prescrizionale breve si applichi a tutti i prodotti soggetti all’imposta di consumo, ad eccezione dei tabacchi lavorati per i quali trova precisazione che “il credito dell’Amministrazione finanziaria per l’accisa si prescrive… limitatamente ai tabacchi, in dieci anni”. Ma era possibile rendere analoga risposta in precedenza anche in difetto di una previsione espressa, posto che, anche senza interrogarsi se la norma novellata disponga solo per il futuro o abbia pure carattere ricognitivo, la lacuna legislativa – se di lacuna sia lecito parlare e non piuttosto della necessità di interpretare sistematicamente del diritto scritto – era comunque agevolmente colmabile ricordando che l’art. 2946, che prevede il termine ordinario di prescrizione nella misura di dieci anni, si apre con una riserva in favore di quei “casi in cui la legge dispone diversamente”. Ne discende che anche nel regime antecedente alla novellazione del TUA – che ha esplicitato in modo formale che ai crediti erariali concernenti le accise sui tabacchi lavorati si applica la prescrizione ordinaria – il termine di prescrizione era quello decennale, rendendosi invero applicabile, come bene ha ritenuto il giudice d’appello, in difetto di una diversa disposizione di legge la prescrizione ordinaria appunto stabilita dall’art. 2946 in dieci anni.

4.1. Con il quarto motivo di ricorso, la Logista fa valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errore di diritto in cui il giudice territoriale, in ordine alla contestazione afferente alla legittimazione passiva di essa ricorrente, è incorso nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello per “novità della censura D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57” e per “mancata specificità dei motivi di appello ex art. 53 stesso decreto”, diversamente constando che “la doglianza sul difetto di legittimità (rectitus legittimazione) passiva era già stata eccepita in sede di ricorso introduttivo”, senza tuttavia che i giudici di primo grado statuissero su questo autonomo punto di domanda e che a fronte di questa “pretermissione”, essa ricorrente “in sede di appello non solo ha riproposto il relativo motivo, ma ha anche censurato quella parte della sentenza che affermava la novazione soggettiva” tra i soggetti interessati, proprio contestando il presupposto da cui erano partiti i giudici di prime cure.

4.2.1. Il motivo – e meglio la duplice censura che esso esprime – è inammissibile quanto alla prima di esse ed infondato quanto alla seconda.

4.2.2.La prima censura si sostanzia nel rimproverare al giudice d’appello di aver ritenuto nuova – è perciò inammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57 – la questione afferente al difetto della propria legittimazione passiva in ordine ai crediti fatti valere dall’amministrazione in epoca antecedente al 30.9.2002, momento in cui la ricorrente, dopo aver acquisito con la denominazione di Etinera s.p.a. – poi mutata in Logista s.p.a. – tutte le attività distributive facenti capo alla ETI s.p.a., si è resa conferitaria anche della titolarità dei Magazzini di vendita divenuti depositi fiscali, questione che, annota la parte, esplicitando con ciò l’esatto contenuto della critica mossa al deliberato d’appello, “era gia stata eccepita in sede di ricorso introduttivo” e che era stata riproposta in appello “rilevando inoltre l’errore in cui era incorso il primo giudice”. Nei termini qui sinteticamente enunciati la censura si rivela però estranea al giudizio stilato dal giudice territoriale in quanto, nell’atto di pronunciarsi nei termini qui criticati, questi non ha inteso fulminare di inammissibilità la questione come prospettata dalla parte e come qui dalla stessa riproposta, ma ha volutamente circoscritto il proprio responso solo a quegli aspetti di novità che la riproposizione della questione in appello da parte della Logista portava inevitabilmente a rilevare. Osserva invero il giudice territoriale, nel prendere atto dell’eccezione riproposta dalla parte, che “la Logista Italia ha nuovamente eccepito il difetto della propria soggettività passiva, per fatti accaduti antecedentemente al D.M. 20 settembre 2002… ampliando però notevolmente le originarie deduzioni difensive contenute nel primigenio ricorso (pp.13/15)”. “Ciò posto” – continua il giudicante – “il collegio deve preliminarmente dichiarare la inammissibilità – per novità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57 – delle domande e delle deduzioni difensive (peraltro irrilevanti nel merito) formulate dall’appellante con riguardo al conferimento alle accise gravanti sulle partite in sospeso delle dotazioni dei magazzini di vendita e al Decreto Dir. 10 luglio 2002 contenente disposizioni contabili per eliminare la gestione di detta dotazione da parte degli ex Magazzini di vendita”. Dunque, motivazione alla mano, il collegio d’appello non giudica nuova la questione del difetto di legittimazione, ma solo la questione che l’appellante solleva in ordine alle accise gravanti sulle partite in sospeso e al decreto direttoriale contenente le disposizioni contabile per l’eliminazione delle scorte. Ed allora la censura che contesta il giudizio di novità con riferimento alla questione della legittimazione passiva non coglie nel segno poichè quel giudizio è circoscritto solo ai temi dell’appello di parte che introducono nuovi profili di riflessione a margine della sollevata questione e che in quanto tali allargano inammissibilmente il tema della decisione. Del resto che la censura qui sollevata sia affetta da un vizio di confererenza con il decisum trova indiretta conferma nella successiva statuizione con cui la CTR sanziona in termini di difetto di specificità il motivo di appello che la contribuente ha sul punto inteso dispiegare nei confronti della sentenza di primo grado. Va da sè infatti che, se come crede il deducente con la prima delle censure di cui al motivo, la decisione d’appello andrebbe cassata per aver ritenuto nuova una domanda invece ritualmente e tempestivamente introdotta nel giudizio, nessuna ragione avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello a prendere posizione in ordine alla specificità del motivo d’appello per ravvisarne sotto questo profilo il difetto, restando siffatta questione assorbita sotto il rilievo della sua novità se con esso il decidente avesse voluto riferirsi all’eccezione come prospettata dalla parte negli scritti introduttivi del giudizio e financo nell’atto di gravame e non già a quei singoli aspetti di essa che risultavano innovativi.

4.2.3. La seconda censura è, come detto, invece infondata.

Premesso che secondo il diritto vivente il ricorso in appello deve essere connotato a mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 dal profilo della specificità dei motivi e che i motivi di appello, che possono essere espressi anche in forma sintetica o concisa, possono definirsi specifici quando alle argomentazioni svolte nella sentenza vengano contrapposte argomentazioni dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime che alla stregua di un giudizio ex ante priverebbero di base logica la sentenza (14937/16; 14840/16; 22781/14), nella specie il denunciato vizio si rivela del tutto insussistente, giacchè la CTR, calcando esattamente la mano sul punto della specificità del formulato motivo di appello in ordine di difetto di legittimazione, ha da un lato riconosciuto la genericità dell’opposizione (“in primo grado Logista Italia… si era genericamente limitata a sostenere che non potesse essere considerato soggetto passivo”) e dall’altro, vieppiù evidenziandone sotto questa angolazione la lacunosità, ha fatto rilevare l’inidoneità del detto motivo ad incrinare il fondamento logico-giuridico di quanto deliberato dal primo giudice (“avanti a questa CTR… l’appellante nulla ha eccepito sulla mera variazione della denominazione sociale e sulla continuità dei rapporti tra Etinera-Logistica – configurandosi un unico soggetto giuridico nei diritti attivi e passivi – nonchè sulla inesistenza della novazione soggettiva, come affermato dai primi giudici”).

5.1. Violazione e falsa applicazione di legge per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si addebita alla sentenza impugnata in relazione al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 e L. n. 212 del 2000, art. 8 atteso che, contrariamente a quanto disposto dalla prima delle norme citate, che prevede la responsabilità del conferitario solo dopo la preventiva escussione del patrimonio del conferente, essa “ha statuito la legittimità della cartella di pagamento nella considerazione che la ricorrente sia soggetto passivo a titolo principale delle accise relative alle partite in sospeso”, e ha disatteso il principio di intrasferibilità delle obbligazioni tributarie di cui alla seconda delle norme citate, potendo infatti il conferitario assumere “non certo la qualità di soggetto passivo (che rimane infatti il conferente a titolo originario), ma solo al più la qualità di responsabile per il pagamento dell’imposta relativa all’obbligo tributario sorto in capo del conferente”.

5.2. Il motivo è inammissibile poichè intende sottoporre a critica l’apprezzamento di fatto operato dal giudice d’appello.

Questi, invero, lungi dal prendere posizione sulla sollevata questione – anzi a ben vedere, laddove essa assumeva concreta rilevanza, attenendosi alla lettura del quadro normativo auspicato dallo stesso ricorrente – in punto all’escussione della parte ha osservato, con giudizio che non si presta a revisione sotto il denunciato profilo, che per sei degli undici eventi “è intervenuta, in forza della precedente sentenza n. 182/27/09 della CTP di Roma, lo sgravio, riconosciuto ed applicato anche in questo giudizio dai primo giudici, per cui vi è carenza della Logista Italia s.p.a. ad impugnare in parte qua la sentenza 67/20/12 della locale CTP”; “per due furti avvenuti nei depositi nell’aprile maggio 2002 sussiste ai fini dell’accollo obbligazione tributaria e del pagamento dell’accisa la legittimazione passiva di Logista Italia, succeduta… ad Etinera s.p.a. avendo ques’ultima iniziato la propria attività a fare data dall’ottobre 2001”; per gli eventi di data antecedente – “per cui astrattamente”, annota il giudicante recependo l’indirizzo interpretativo propugnato dalla parte, “si poteva procedere D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 14 alla preventiva escussione dell’ETI s.p.a” – l’amministrazione “non era in possesso di alcuna documentazione ufficiale per agire in tal senso…”. In buona sostanza la CTR, procedendo ad un apprezzamento di fatto delle risultanze al suo esame, con le prime due affermazioni ha ritenuto che le norme denunciate non si rendessero applicabili al caso di specie o per carenza di interesse in capo al deducente ovvero per difetto del presupposto di alterità dei soggetti coinvolti nella vicenda, stante la già riscontrata identità giuridica tra Etinera e Logista Italia, onde la formulata censura evidenzia un error in iudicando estraneo al percorso argomentativo del giudice d’appello; con la terza affermazione la CTR mostra di condividere l’approccio ermeneutico in punto di diritto postulato dal ricorrente, ma ne evidenzia pure l’inapplicabilità in fatto, estrapolando in tal modo un giudizio che si lega al concreto apprezzamento delle risultanze di causa e che non è notoriamente suscettibile di rimeditazione in questa sede sotto il denunciato profilo dell’errore di diritto.

6.1. Con il sesto motivo la Logista deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. che la CTR avrebbe consumato in relazione alla ritenuta sussistenza del presupposto impositivo, risultando di tutta evidenza che la mancata allegazione all’atto impugnato e soprattutto la mancata produzione in giudizio dei verbali di verifica che costituiscono l’unica possibile prova dei fatti rilevanti sostanzia una palese violazione dell’art. 2697 c.c.”; e alla ritenuta imputazione del debito azionato ad essa ricorrente, risultando l’affermazione in parola smentita dai fatti, atteso che “i debiti per partite sospese non avevano costituito oggetto di conferimento e che il giudice ha omesso di verificare detta circostanza dandola per scontata, senza verificare la documentazione allegata”.

6.2. Il motivo è inammissibile per novità della questione.

Si tratta invero di questione non precedentemente prospettata nei pregressi gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, posto che, mentre il ricorso è sul punto silente – il che non è senza effetto come si dirà -, come si evince dalla stessa narrativa della decisione di secondo grado, in quella sede la ricorrente aveva insistito “preliminarmente nella richiesta di illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di tipicità degli atti amministrativi a contenuto impositivo (1 e 2 motivo); inoltre, limitatamente al ruolo n. 2009/6923 l’appellante aveva eccepito l’avvenuta prescrizione del diritto di imposta (3 motivo), il proprio difetto di legittimazione passiva (4 motivo), la violazione del divieto di accollo liberatorio dell’obbligo tributario ex art. 8, comma 2, Statuto del contribuente e la mancata applicazione del beneficio della preventiva escussione D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 14 (5 motivo), nonchè l’infondatezza nel merito della relativa pretesa impositiva per omessa applicazione dell’abbuono di imposta (6 motivo)”; ed aveva infine sollecitato “la ripetizione delle somme versate in pendenza di giudizio”.

Tra le questioni oggetto dell’atto di gravame non figura quella su cui si sollecita ora il giudizio di questa Corte e la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta perciò contro il consolidato principio secondo cui “non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, nè rilevabili di ufficio” (13960/16; 22226/15; 17041/13), posto che il giudizio di cassazione “ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte” (17713/16; 21957/15; 4087/12).

Tanto più doveroso è poi constatare alla luce di questo rilievo che il motivo non è neppure autosufficiente, non avendo la ricorrente, proprio in ragione del resto della novità della questione, neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo “di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (SS.UU. 20107/14).

7. Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 8500.00= oltre eventuali spese prenotate a debito e ad eventuali accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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