Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5897 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 04/03/2021), n.5897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11254-2020 proposto da:

U.H., elettivamente domiciliato presso l’avv. VITTORIO

SANNONER, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1827/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ordinanza emessa nel 2016 il Tribunale di Bari respinse il ricorso proposto da U.H. avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria.

Con sentenza emessa il 30.8.19, la Corte d’appello rigettò il gravame dello U., osservando che: il racconto del ricorrente era generico e contraddittorio (avendo quest’ultimo narrato di aver lasciato la Nigeria per il timore di essere ucciso dai suoi familiari che lo avevano minacciato al fine di indurlo ad aderire alla setta degli (OMISSIS)); non era riconoscibile la protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 257 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b), poichè le dichiarazioni inattendibili del ricorrente non consentivano di compiere la valutazione individualizzante del rischio nel caso di rimpatrio, anche tenuto conto della mancata denuncia alle autorità locali, nè sussisteva una situazione di violenza indiscriminata, di cui al suddetto art. 14, lett. c); non era altresì concedibile il permesso umanitario, in mancanza di allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità.

H.U. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non avendo la Corte territoriale applicato il principio dell’onere della cooperazione istruttoria, a fronte del ragionevole sforzo compiuto dal ricorrente in sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale, al fine di circostanziare la domanda di protezione internazionale, attraverso dichiarazioni che avevano trovato riscontro in una serie di fonti informative dalle quali erano desumibili atti persecutori in violazione di diritti fondamentali, e una situazione d’insicurezza sull’intero territorio nigeriano.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, art. 14, lett. c), non avendo la Corte d’appello riconosciuto la minaccia grave alla vita del cittadino nigeriano derivante da una situazione di violenza indiscriminata, non valorizzando le risultanze probatorie desumibili dai vari rapporti internazionali.

Con il terzo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6, non avendo il giudice di secondo grado valutato la particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente relativa alle minacce subite, finalizzate all’adesione alla setta degli (OMISSIS), con riferimento alle fonti informative sulla situazione di pericolo generalizzato in Nigeria.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile poichè la Corte d’appello ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, in ordine alla protezione internazionale e sussidiaria (art. 14, sub lett. a e b) con conseguente esenzione dell’onere di cooperazione istruttoria.

Il secondo motivo è invece fondato. Il ricorrente si duole dell’omessa valutazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria del predetto art. 14, ex lett. c), delle risultanze probatorie contenute in alcuni rapporti informativi (uno dei quali attinto dal sito ministeriale (OMISSIS), e l’altro relativo ad Amnesty International). Invero, la Corte territoriale ha escluso la fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base delle sole dichiarazioni del ricorrente e della relativa valutazione d’inattendibilità, senza compiere alcun accertamento d’ufficio sulla sussistenza di una situazione di violenza generalizzata, da cui possa derivare un concreto pericolo per i cittadini del paese di provenienza del ricorrente. Al riguardo, occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Cass., n. 16122/2020; n. 13940/2020 e n. 17069/18).

Infatti, nel caso concreto, la Corte territoriale ha escluso la protezione sussidiaria in ogni sua fattispecie (espressamente richiamate riguardo al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a, b e c)) argomentando dall’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, che precludeva la valutazione individualizzante del rischio in caso di rimpatrio, senza acquisire alcuna dettagliata ed aggiornata informazione sulla situazione generale del paese.

Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo ed assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata.

Rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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