Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5896 del 13/03/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 5896 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 25440-2008 proposto da:
SERRA ANNA C.F. SRRNNA44L59E400X, già elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO RICI CURBASTRO 56,
presso lo studio dell’avvocato POLANO PAOLA,
rappresentata e difesa dall’avvocato FAEDDA MARIA
CRISTINA, giusta delega in atti e da ultimo
2014
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domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
Data pubblicazione: 13/03/2014
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE
– controricorrente non chè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 625/2007 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 25/10/2007 R.G.N.
220/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega PULLI
CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.
NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
RG 25440-08
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza di
cui si chiede la cassazione, rigetta, confermando la sentenza di primo grado, la
dell’Economia, avente ad oggetto l’accertamento del diritto all’assegno d’invalidità
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione
della domanda amministrativa.
A fondamento del
decisum
la Corte del merito pone il rilievo fondante secondo il
quale manca la prova del requisito reddituale per la concessione del reclamato
assegno.
Avverso questa sentenza la Serra ricorre in cassazione sulla base di tre censure.
Resiste con controricorso l’INPS.
Il Ministero intimato non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione
Con la prima censura la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 12, comma 2 lett.
D) del DPR n. 917 del 1986, pone il seguente interpello: “viola le norme di cui agli
artt. 2967 cc, 113, 115 e 12 2 ° coma lettera d) n. in relazione al n. 3 cpc il
Giudice che non ritiene provato un fatto la cui sussistenza oggettiva si trae dalla
documentazione prodotta?”.
Con la seconda critica la Serra,denunciando vizio di motivazione in relazione agli
artt. 112 e 277 cpc, pone il seguente quesito:”viola le norme di cui agli artt. 112
domanda di Serra Anna, proposta nei confronti dell’INPS e del Ministero
e 277 cpc il Giudice che omette di pronunciarsi su un punto della domanda e, nella
specie, sulla indicazione della percentuali d’invalidità?”.
Con la terza critica la Serra, allegando vizio di motivazione in relazione all’art.
132 cpc, articola il seguente interpello:”viola le norme di cui all’art. 132 cpc in
relazione all’art. 360 n. 5 cpc il Giudice che in sentenza omette d’indicare le
giudizio?”.
Le censure sono infondate.
Premesso che i motivi vanno valutati11~~o alla stregua dei formulati quesiti,
non potendo questi essere integrati dalle argomentazioni poste a base delle censure
( per tutte V. da ultimo Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 e 16 luglio 2012 n.
12104), rileva il Collegio che il primo motivo è generico in quanto la parte omette
del tutto d’indicare la documentazione di cui allega la mancata valutazione. Né(del
resto, tale documentazione, in violazione del principio di autosufficienza i è
trascritta nel ricorso.
Il secondo motivo è anch’esso infondato in quanto la Corte del merito, ritenendo il
requisito reddituale, al pari di quello sanitario, uno dei presupposti alla cui
esistenza è subordinata la concessione del beneficio richiesto,accertata la mancanza
di prova circa la sussistenza del requisito reddituale, non doveva affatto
pronunciarsi sulla ricorrenza del requisito sanitario essendo la enunciata
decidendi di per sé sufficiente a sorreggere il
La terza censura altresì infondata.
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dictum.
ratio
A
conclusioni di una parte costituita, utile a completare il sistema delle prove in
Invero
secondo
questa
Corte
la
mancata
o
nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce,
incompleta
di
norma,
trascrizione
una
mera
irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché
siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un
effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso
sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in
ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime ( per tutte V. Cass. 5
maggio 2010 n. 10853).
Orbene, nella specie la ricorrente, pur deducendo che la omessa indicazione delle
conclusioni di una parte costitui4Q1 era utile a completare le prove del giudizio,
non specifica in alcun modo come queste conclusioni avrebbero potuto completare il
,ggpriedge
quadro probatorio e, soprattutto, che
avrebbero comportato una decisione
diversa.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza trovando applicazione
ratione temporis
la nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di
previdenza e assistenza, introdotta dall’art. 42, comma undicesimo, decreto legge 30
settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n.
326.
Né la parte,
nel ricorso per
cassazione, allega, secondo il principio di
autosufficienza, di aver diritto – ex art. 152 disp. att. cpc (nel testo risultante
dopo la citata modifica apportata dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, art.
42, comma 11, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326) – all’esenzione dal
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sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o un’omissione di pronuncia
pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali
e,quindi, di aver assolto all’onere autocertificativo, imposto al ricorrente con il
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in adempimento di quanto previsto
dal citato art. 152 disp. att. cpc secondo cui “L’interessato che, con riferimento
all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni
certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare,
fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di
reddito verificatesi nell’anno precedente”.
In mancanza, infatti, di tale allegazione,la quale solo consente alla Corte di
Cassazione l’esercizio, altrimenti inibito, del potere del diretto esame degli atti
del giudizio di merito, deve ritenersi non adempiuto l’onere autocertificativo e,
quindi, non risultante il requisito reddituale al quale il novellato citato art. 152
am, i
disp. att. riconnette l’esonero, nei giudizi per prestazioni previdenziali, dal
pagamento di spese, competenze e onorari.
Nulla per le spese nei confronti del Ministero intimato non avendo questi svolto
attività difensiva
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’INPS
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per esborsi ed E.
2.500,00 per compensi oltre accessori di legge.Nulla per le spese nei confronti del
Ministero intimato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio 2014
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indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di