Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5896 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 11/03/2010), n.5896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F. — rappresentata e difesa in virtu’ di procura

speciale a margine del ricorso dall’avv. Porrati Carlo del Foro di

Alessandria e dall’avv. Brochiero Magrone Fabrizio, presso il quale

e’ elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giovanni Bettolo, n.

4;

– ricorrente –

contro

C.A. ved. M., M.G.M. e

M.M. — rappresentate e difese in virtu’ di procura

speciale in calce al controricorso dall’avv. Mozzoni Francesco del

Foro di Piacenza e dall’avv. Cartoni Moscatelli Piera, presso la

quale sono elettivamente domiciliate in Roma, alla via Pilo

Albertelli, n. 1;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 565 del 6

aprile 2004 – notificata il 4 dicembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 2

febbraio 2010 dal Consigliere dott. ODDO Massimo;

udito per le controricorrenti l’avv. Mozzoni Francesco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. ved. M. e G.M. e M. M. con atto notificato il 4 aprile 1996 convennero M.F. davanti al Pretore di Piacenza e, premesso di essere proprietarie di un fondo in Comune di (OMISSIS), confinante con quello della convenuta, domandarono la demolizione della sopraelevazione del muro al confine tra le proprieta’ effettuata da quest’ultima in violazione delle distanze legali.

Si costitui’ M.F., contestando che il confine tra le proprieta’ corresse per l’intero lungo il muro e che questo, avendo esclusiva funzione di sostegno del declivio naturale tra i fondi, fosse soggetto al rispetto delle distanze legali, e chiese, in via riconvenzionale, che fosse regolato il confine comune e che le attrici fossero condannate alla chiusura di una finestra al piano terra del loro immobile prospiciente la sua proprieta’.

Con sentenza del 27 agosto 1999, il Pretore dichiaro’ che il confine tra le proprieta’ delle parti era costituito dal muro esistente e respinse sia la domanda delle attrici che quella riconvenzionale di chiusura della finestra.

La decisione, gravata dalle attrici e, in via incidentale, dalla convenuta, venne parzialmente riformata il 6 aprile 2004 dalla Corte di appello di Bologna, che ordino’ a M.F. “la demolizione, fino a tre metri dalla faccia esterna dell’edificio di proprieta’” delle attrici, “della sopraelevazione a sostegno del terrapieno artificiale” e confermo’ nel resto la sentenza di primo grado.

Premesso che il Pretore nell’individuare nel muro gia’ esistente il confine tra le proprieta’ non aveva rilevato d’ufficio una prescrizione acquisitiva, osservarono i giudici di secondo grado che detto muro, pur svolgendo nell’altezza originaria probabilmente la funzione di contenimento del dislivello naturale tra i fondi, nella sopraelevazione assolveva quella di contenimento del terrapieno artificiale realizzato dalla convenuta per livellare a cortile l’area prospiciente la sua abitazione e che, non avendo le caratteristiche di muro di cinta, la sua parte sopraelevata integrava una costruzione, che violava sia la distanza tra gli edifici, stabilita dall’art. 873 c.c., e sia quella dalle vedute di rette delle attrici, prevista dall’art. 907 c.c..

Aggiunsero, quanto alla domanda riconvenzionale di chiusura della finestra, che avendo l’apertura caratteristiche di luce e non di veduta, la convenuta avrebbe dovuto chiederne la regolarizzazione e non la chiusura.

M.F. e’ ricorsa con tre motivi per la cassazione della sentenza e la C. e G.M. e M.M. hanno resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullita’ della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 950, 1158, 1165, 2967 e 2938 c.c., e 112 c.p.c., ed omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in quanto non si e’ attenuta al confine tra le proprieta’ delineato dalla mappe catastali, ma ha stabilito il confine in corrispondenza del muro esistente, includendo una porzione del fondo della convenuta in quello delle attrici, nono stante le contestazioni della prima e la mancanza di una domanda od eccezione di usucapione delle seconde. Il motivo e’ infondato.

Evidenziato che i danti causa delle parti in una scrittura del 1953 avevano dato atto che il confine tra i fondi era quello che emergeva dalla situazione di fatto e che nell’azione di regolamento dei confini l’estensione dei fondi puo’ essere desunta da qualsiasi elemento acquisito al processo, la sentenza ha affermato che il confine tra le proprieta’ doveva essere stabilito tenendo “conto dello stato di fatto quale accertato ed accettato nel corso degli anni dalle parti e dai loro danti causa” ed ha escluso sia che tale stato fosse stato contestato dalla convenuta e sia che il superamento dell’incertezza del confine comportasse il rilievo di una prescrizione acquisitiva.

Da un lato, dunque, i giudici hanno chiarito il percorso logico e coerente mediante il quale sono giunti alla decisione e adeguatamente specificato i fatti valutati, costituiti dalla scrittura ricognitiva del 1953, inserita dalla stessa convenuta nel proprio fascicolo di parte, dalla verifica da parte dei cc.tt.uu. della conformita’ della situazione dei luoghi a quella, alla quale aveva fatto riferimento la scrittura, e dalla esplicita non contestazione dello “sconfinamento” da parte della convenuta, espressamente riferita dal c.t.u. di primo grado, “in quanto preesistente al momento dell’acquisto e comunque pacificamente sanato dalla scrittura”.

Dall’altro, hanno fatto esatta applicazione del principio che nell’azione di regolamento di confini la prova dell’estensione dei fondi puo’ essere data con qualsiasi mezzo ed anche per facta concludentia e che il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore e futura contestazione al riguardo (cfr.: cass. civ., sez. 2^, sent. 6 aprile 2009, n. 8251; cass. civ., sez. 2^, sent. 21 febbraio 2008, n. 4437).

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 878 e 907 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., ed omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, giacche’ lo spianamento de terreno retrostante il muro senza alcun riporto di terra e/o pietrame non aveva comportato creazione di un dislivello artificiale e funzione dello spianamento e della sopraelevazione del muro era stata quella di evitare il perpetuarsi di un pericolo di frana attestato documentalmente. Il motivo e’ infondato.

Un terrapieno ed il relativo muro di contenimento realizzati ad opera dell’uomo, non assolvendo ad una funzione di conservazione dello stato dei luoghi, sono soggetti alla disciplina giuridica propria delle loro caratteristiche di costruzione in senso tecnico – giuridico (cfr.: cass. civ., sez. 2^, sent. 10 gennaio 2006, n. 145;

cass. civ., sez. 2^, sent. 11 gennaio 1992, n. 243).

Accertato in base alle consulenze tecniche disposte e direttamente dalle fotografie ad esse allegate che il terrapieno era frutto di un livellamento della pendenza naturale del terreno operato dalla convenuta per realizzare un cortile nell’area prospiciente la sua abitazione, correttamente i giudici hanno affermato, quindi, la natura di costruzione della sopraelevazione del muro esistente destinata a contenerlo e la necessita’ che essa rispettasse le distanze legali stabilite nelle costruzioni e dalle vedute delle attrici.

Ne’ in contrario sono pertinenti il richiamo alla realizzazione del terrapieno senza riporto di terra o pietrame da altri luoghi ed alla franosita’ della zona, giacche’ entrambe le circostanze non valgono ad escludere la natura artificiale del terrapieno e la funzione non meramente conservativa della pendenza naturale della sopraelevazione del muro.

Con il terzo motivo, il relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 901 e 902 c.c. ed omessa, insufficiente ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in quanto la qualificazione come luce della finestra aperta dalle attrici al piano terra del loro edificio non ne escludeva la chiusura, essendone la regolarizzazione preclusa dalla altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento.

Il motivo e’ infondato.

Le azioni dirette alla declaratoria dell’illegittimita’ di una veduta e di una luce non hanno presupposti eguali e sono dirette all’adozione di rimedi diversi, poiche’ l’inosservanza delle distanze previste pervedute dall’art. 905 c.c. puo’ essere eliminata soltanto con l’arretramento o chiusura, mentre le prescrizioni sulle luci possono essere fatte rispettare attraverso la loro semplice regolarizzazione. Ne consegue che il giudice adito allo scopo di sentir dichiarare l’illegittimita’ di una veduta non ne puo’ imporre la chiusura come luce (cfr.: cass. civ., sez. 2^, sent. 2 febbraio 2009, n. 2558) ed a tale principio si e’ adeguato il giudice di merito, anche se con l’ultroneo rilievo che detta luce era suscettibile di regolarizzazione. All’infondatezza dei motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali, iva, cpa ed altri accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA