Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5896 del 08/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 06/07/2016, dep.08/03/2017),  n. 5896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26480-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO

CESI 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI PRIMA giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2010 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE NASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 115/30/10 della Commissione tributaria regionale di Palermo, pronunciata in data 25/5/2010 e depositata il 5/7/2010, che, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 154/7/2007, ha accolto l’appello della contribuente, così affermando la illegittimità del recupero del credito d’imposta per incremento occupazionale, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, e fruito per gli anni dal 2001a1 2003 da I.A., titolare della omonima ditta individuale, corrente in Sciacca.

Il provvedimento di recupero del credito d’imposta era stato adottato in ragione della mancata presentazione, all’atto della verifica, ed anche successivamente, del piano di sicurezza sul lavoro previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 5, ed i giudici di appello avevano accolto la censura concernente la dedotta inesistenza, nella specie, di un provvedimento definitivo di accertamento della violazione da parte di ASL e Ispettorato del Lavoro competenti. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 380 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 388 del 2001, art. 9.

Resiste la I. con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria.

Diritto

IN DIRITTO

Va, anzitutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per decorso del termine c.d. lungo d’impugnazione.

Come documentalmente provato, la sentenza impugnata, non notificata, è stata pronunciata in data 25/5/2010, depositata il 5/7/2010, ed il ricorso medesimo risulta proposto il 6/10/2011, data il cui l’Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, provvide a consegnare all’UNEP presso la Corte di Appello di Roma, l’atto che, una volta spedito a mezzo del servizio postale, è regolarmente pervenuto alla destinataria, in data 10/10/2011, nel domicilio eletto.

Orbene, ai fini del riscontro della tempestività dell’appello, giova ricordare che secondo quanto precisato da questa Corte (Cass. n. 11491/2012) ” Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c. (richiamato in relazione al processo tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3), si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2 e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”.

Il decorso del termine d’impugnazione, il quale non include il dies a quo in applicazione del principio fissato dall’art. 155 c.p.c., comma 1, (Cass. n. 2011/13973), nel caso di specie, va esattamente ad iniziare il giorno 6 luglio 2010, per cui alla data del 6/10/2011, allorchè il plico contenente il ricorso per cassazione venne consegnato per la notifica all’UNEP presso la Corte di Appello di Roma, secondo la regola della scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, sancita anche dalla giurisprudenza costituzionale, esso non era interamente trascorso, andando il termine a scadere proprio il medesimo giorno (6/10/2011).

Il motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.

La questione posta dall’Agenzia delle Entrate ha trovato soluzione nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21698/2010 e, più di recente, n. 27831/2013) secondo cui “Il credito di imposta concesso dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 1, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, abbiano incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo del contribuente, discendendo tale beneficio “ex lege” dal positivo concorso di tutte le condizioni volute dal legislatore, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria non svolge alcuna attività discrezionale, ferma restando la possibilità di esercitare sia il generale potere di controllo della dichiarazione dei redditi del contribuente verificando se effettivamente sussistano le condizioni (soggettive ed oggettive) necessarie per fruire del credito d’imposta dallo stesso esposto in dichiarazione, o in questa presupposto sia quello particolare di revoca del beneficio, in caso di definitivo accertamento di violazione non formale, così come indicato dall’art. 7 citato, comma 7″. Pertanto, se il credito in questione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del contribuente che si trovi nelle “condizioni” previste (nel caso) dal legislatore alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 5, la loro carenza legittima l’amministrazione, nell’ esercizio del generale potere proprio di controllare la dichiarazione dei redditi del contribuente medesimo (come in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e ss.), a verificare la sussistenza di tutti i “presupposti” fattuali richiesti dalle norme per fruire legittimamente del credito d’imposta, cosa che l’Ufficio nella fattispecie in esame ha fatto, sulla base del P.V.C. redatto in data 6/10/2003, attestante che la ditta non era stata in grado di esibire il piano di sicurezza e, dunque, che ricorreva la violazione delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori (L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 5, lett. d)).

Erroneamente il Giudice di appello ha fatto proprie argomentazioni dell’intimata che invoca il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 7, laddove impone (e, quindi, consente) la revoca delle agevolazioni (“le agevolazioni sono revocate”), tra le altre, (solo) in ipotesi di definitivo accertamento di “violazioni… alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori”, e fa valere la dedotta mancanza di un accertamento definitivo in ordine ad una violazione siffatta.

La revoca delle agevolazioni disposta dal comma 7 citato costituisce, infatti, una fattispecie oggettivamente diversa da quella concernente l’esercizio del potere – dovere dell’Ufficio di controllare la “esistenza” dei “presupposti” costitutivi del “credito fiscale” vantato dal contribuente nella propria dichiarazione, per l’eventuale recupero di quanto indebitamente da quest’ultimo fruito, fattispecie alla quale, come già detto, non è assolutamente riconducibile l’esercizio del detto potere di revoca.

La sentenza impugnata, che si è discostata da tali principi, va conseguentemente cassata e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, involgendo la controversia la questione di diritto sopra esaminata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Il progressivo consolidarsi della richiamata giurisprudenza consiglia la compensazione delle spese delle fasi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Così deciso in Roma, nella La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa integralmente le spese di giudizio del primo e del secondo grado e condanna la controricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA