Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5895 del 13/03/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 5895 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 20625-2008 proposto da:
TERMINI ROCCO C.F. TRMRCC71S28D960Z, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI
CASSAZIONE,
rappresentato
e
difeso
dall’avvocato GUARNACCIA ROCCO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2014
284
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
Data pubblicazione: 13/03/2014
A
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
CALIULO LUIGI, CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO,
giusta delega in atti;
– controricorrente 332/2008 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il
30/04/2008
r.g.n.
404/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato GUARNACCIA ROCCO;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega MARITATO
LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
avverso la sentenza n.
RG 1$153-1-08
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Caltanisetta, con la sentenza di cui si chiede
la cassazione, confermando la sentenza del Tribunale di Gela, rigetta
ottenere la cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti per
aver cessato la relativa attività sin dal 21 gennaio 2002.
A fondamento del
decisum
la Corte del merito pone, per un verso l il
rilievo secondo il quale.> la rinuncia del 18 gennaio 2005 al ricorso
amministrativo precedentemente proposto per la suddetta cancellazione,
e la nuova domanda di cancellazione del 3 giugno 2005 )o
con qualsiasi altra volontà di avvalersi del c.d. silenzio assenso alla
predetta istanza di cancellazione, e,dall’altro
i
la considerazione che
l’opposizione avverso la cartella esattoriale, con la quale l’INPS
aveva chiesto il pagamento dei contributi per gli anni per i quali era
stata chiesta la cancellazione, era stata dichiarata inammissibile per
tardività sicché iAf crediti dell’INPS erano divenuti incontestabili.
Avverso questa sentenza il Termini propone ricorso per cassazione
sorretto da un unico motivo.
Resiste con controricorso l’INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unica censura il ricorrente, deducendo violazione di norme di
diritto, pone il seguente quesito:”in forza della disposizione trasfusa
nell’art. 6, comma 3, del DPR 476/2001, il ricorrente, avendo lo stesso
formulato istanza di cancellazione dagli elenchi previdenziali
1
la domanda di Termini Rocco, proposta nei confronti dell’INPS, volta ad
dell’INPS, con richiesta depositata presso i competenti uffici il 25
marzo 2002, è da ritenere cancellato
ope legis
ed in forza del
principio del silenzio assenso previsto dalla normativa in parola, allo
spirare del termine di 90 giorni – termine questo espressamente fissato
dalla sopraccitata normativa – e ciò considerando altresì che nessun
La censura è infondata.
La sentenza impugnata, invero,risulta ancorata a tre distinte
rationes
decidendi, autonome l’una dalla altra, e ciascuna, da sola, sufficiente
a sorreggerne il
dictum:
da un lato, all’affermazione della
incompatibilità,e della rinuncia al ricorso amministrativo, e della
domanda di cancellazione – a decorrere dal
1 0 maggio 2004 – del 3
giugno 2005′ con la volontà di avvalersi del c.d.
silenzio
assenso;dall’altro, al rilievo che, comunque, il credito dell’INPS per
i contributi relativi anni d’iscrizione per i quali si è chiesta la
cancellazione non è più contestabile essendo stata dichiarata
inammissibile l’opposizione a cartella esattoriale relativa al
pagamento dei suddetti contributi.
Orbene è
ius receptum,
nella giurisprudenza di questa Corte,
il
principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una
motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni,
convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di
per sè solo, idoneo a supportare il relativo
dictum,
per poter essere
ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno
spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti
2
valido atto interruttivo è stato adottato da parte dell’INPS?”.
gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di
questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli
comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla
base del profilo della sua
ratio non, o mal, censurato e priverebbero
l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo
(cfr., in merito,
ex multis,
Cass.
26 marzo 2001 n. 4349,
Cass. 27
marzo 2001 n 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 n.24540).
Nel caso di specie la censura – che va valutata alla stregua del
quesito di diritto, così come formulato dalla parte, non potendosi
desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con
il secondo(per tutte V. da ultimo Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 e
16 luglio 2012 n. 12104), pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366
bis cpc – applicabile ratione temporis trattandosi di sentenza di
appello pubblicata in data
2008 paApttrglOseta
non investe in alcun
modo, e l’affermata l’incontestabilità del credito, a seguito della
declaratoria
dell’opposizione
d’inammissibilità
a
cartella
esattoriale dell’INPS per i contributi afferenti gli anni di cui si
I chiede la cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti, e
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d LtAQ U020 A-Ai blu. “e91 1,A:A~CA. C….. 0-Q1.4-sCa-2.–> o
l’incompatibilídi avvalersi del silenzio assensWcon la successiva
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1 domanda del 3 giugno 20057 asserzioni questa. che costituiscno autonome
rationes decidendi
sufficienti, ciascuna, a sorreggere da sola il
dictum.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
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funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza trovando
applicazione
ratione temporis
la nuova disciplina delle spese nei
procedimenti in materia di previdenza e assistenza, introdotta
dall’art. 42, comma undicesimo, decreto legge 30 settembre 2003 n. 269,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna
Arl
ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per
esborsi ed E. 2500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2014
Il Presidente
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.