Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5895 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2960/2005 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

VIVALDI 15, presso lo studio dell’avvocato FURLANETTO MARIADOLORES,

rappresentato e difeso dall’avvocato FOLGARELLI Sandro;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

05/11/2004, R.G. 69193/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato FOLGARELLI Sandro, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta il 20 ottobre 2004 da I.M. avverso una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti per la riscossione di Euro 128,34 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

I.M. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Comune di Roma non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso I.M. lamenta che erroneamente il Giudice di pace ha considerato, quale dies a quo per la proposizione dell’opposizione, la data del 16 settembre 2004, indicata nell’unico timbro postale impresso sul plico contenente la cartella esattoriale impugnata: timbro che indicava non il giorno della ricezione della raccomandata, avvenuta il giorno 21 settembre 2004, ma quello del suo invio, essendo stato apposto dall’ufficio di spedizione.

La censura è fondata.

Come esattamente ha osservato il ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte – dalla quale non vi è ragione di discostarsi – è univocamente orientata nel senso che in materia di sanzioni amministrative la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, pronunciata con ordinanza in limine litis ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, postula l’esistenza di una prova certa e inconfutabile della tardività del ricorso, dovendosi altrimenti rimettere ogni accertamento sul punto, da compiere anche di ufficio, all’ulteriore sviluppo ordinario del giudizio (Cass. S.U. 28 gennaio 2002 n. 1006): prova che nella specie non poteva essere desunta, con la necessaria sicurezza, dall’unico timbro postale che sul plico figurava. Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione dell’Ufficio del Giudice di pace di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione dell’ufficio del Giudice di Pace di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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