Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5895 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 04/03/2021), n.5895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11072-2020 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, in PIAZZA DEI CONSOLI,

62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2211/2019 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 19/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.N., cittadino del (OMISSIS), impugnò innanzi al Tribunale di Ancona il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di protezione internazionale e umanitaria. Con sentenza emessa il 19.2.2020 il Tribunale ha rigettato il ricorso, osservando che: il racconto del ricorrente (secondo cui egli sarebbe fuggito dal (OMISSIS) per il timore di ritorsioni da parte dei familiari della vittima di un incidentale stradale da lui provocato, in cui era stato coinvolto un motociclo su cui viaggiava anche il padre) non era credibile, non essendo stati specificati i particolari della vicenda; non ricorrevano i presupposti dello status di rifugiato, in mancanza di forme di persecuzione; non sussisteva nel paese di provenienza dell’istante una situazione di violenza generalizzata; sulla base di una valutazione tra vita privata e familiare in Italia, comparata a quella vissuta prima della partenza (che il ricorrente troverebbe in caso di rimpatrio) era da escludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità.

A.N. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 A Conv. Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 11, e art. 32, non avendo la Corte d’appello riconosciuto la protezione internazionale e sussidiaria per la non credibilità del racconto del ricorrente il quale, invece aveva reso dichiarazioni circostanziate relative alla sua fuga dal (OMISSIS) dovuta al timore concreto di restare vittima in assenza di protezione da parte delle autorità locali. Il ricorrente lamenta altresì l’omessa valutazione della situazione del (OMISSIS) e il pericolo grave in caso di rimpatrio, come desumibile da alcune fonti informative indicate.

Con il secondo motivo si denunzia violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, non avendo la Corte territoriale riconosciuto la protezione umanitaria per aver omesso di acquisire informazioni aggiornate sulla violazione dei diritti fondamentali in (OMISSIS), come desumibile da plurime fonti, indicate in ricorso, senza peraltro tener conto dell’avvenuta integrazione del ricorrente in Italia attraverso l’apprendimento della lingua e lo svolgimento di attività lavorativa.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile. Al riguardo, il Tribunale, con argomentazioni incensurabili in questa sede, ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, ciò che esime dall’onere di cooperazione istruttoria, in ordine alla protezione internazionale e sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). La fattispecie di protezione sussidiaria, sub lett. c) del suddetto art. 14, circa la situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, è stata invece esclusa dal Tribunale attraverso il richiamo di varie fonti aggiornate.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, per la genericità della prospettazione delle ragioni della protezione umanitaria; inoltre, il Tribunale ha ritenuto non provata l’integrazione del ricorrente sul territorio italiano.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 Novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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