Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5894 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1711/2005 proposto da:

T.C. (OMISSIS), W.K.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI

8, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE Giorgio, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

ICIM IMM SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3315/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato DELLA VALLE Giorgio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ICIM Immobiliare, nel (OMISSIS), premesso di aver immesso gli acquirenti T. e W. nel possesso dell’immobile di cui all’atto pubblico (OMISSIS) ed alla separata scrittura contestuale, conveniva detti coniugi davanti al Tribunale di Roma per il pagamento di L. 52.800.000 di cui L. 20.000.000 per residuo prezzo, L. 37.000.000 per acquisita abitabilità, L. 1.800.000 per spese di montaggio meno L. 6.000.000 a titolo di penale per ritardo nel rilascio dell’abitabilità.

I coniugi resistevano svolgendo riconvenzionale per non meno di L. 72 milioni.

Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando i convenuti a L. 20.000.000 e parzialmente la riconvenzionale, condannando l’attrice al pagamento di L. 51.918.000 oltre accessori.

Proponeva appello la ICIM, resistevano le controparti e la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3315/04, riduceva la condanna dell’appellante ad Euro 9.354,81 con gli interessi dalla pronuncia, oltre spese di primo grado e compensazione di quelle di appello.

La Corte, in mancanza di appello incidentale delle controparti circa la liquidazione dell’indennizzo per la eliminazione dei vizi lamentati, ha ritenuto di doverlo limitare all’importo indicato, tenuto conto della mancata produzione del regolamento condominiale e della presumibile uguale superficie dei villini.

Ricorrono T.C. e W.K. con unico motivo, non svolge difese la ICIM.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente non può accogliersi la richiesta di interruzione del processo per fallimento della ICIM, chiesta dai ricorrenti, non interrompendosi il giudizio di Cassazione.

Con l’unico motivo si deduce che la Corte di appello ha respinto tutte le argomentazioni della ICIM ad eccezione della censura riguardante l’accoglimento della domanda risarcitoria e si lamenta violazione degli artt. 1494 e 1319 c.c., perchè in tema di vendita l’azione per la riduzione del prezzo e quella per il risarcimento del danno sono finalizzate a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione e nella specie si verteva nella ipotesi di indivisibilità del credito risarcitorio per il quale doveva trovare applicazione l’art. 1319 c.c..

La censura è fondata.

La Corte di appello ha dedotto, alle pagine quindici, sedici e diciassette le ragioni dell’accoglimento della doglianza ed in particolare a pagina sedici, premesso che non era stato proposto appello incidentale per le spese per l’eliminazione dei vizi, stanti anche la mancata produzione del regolamento condominiale e la presumibile uguale superficie dei villini a schiera e della circostanza che la ICIM ha sostenuto l’equivalenza delle quote dei proprietari degli otto villini, ha ridotto a L. 4.500.000 (1/8 di L. 36.000.000) l’indennizzo, cui ha aggiunto L. 6.500.000 per i difetti di costruzione.

In particolare a pagina quindici si legge: “allorchè il risarcimento, esclusa la condanna in forma specifica…, debba avvenire per equivalente e., l’indennizzo venga determinato con riferimento esclusivo ai costi necessari per il rifacimento (costi che non risulta, per altro, siano stati anticipati direttamente dai convenuti) ai convenuti T.- W., in difetto di una azione esperita dal condominio di (OMISSIS), può riconoscersi solo la quota parte delle spese complessive, così come incontestatamente quantificate dal ctu”.

Tuttavia, non ha tenuto conto la Corte di appello che gli attuali ricorrenti avevano diritto ad impianti funzionanti nella loro interezza.

In tal senso va ricordata la decisione di questa Corte Suprema – Cass. 17 maggio 1994 n. 4804 -, pur con tutte le riserve in ordine alla correttezza del riferimento alle obbligazioni indivisibili.

Il ricorso va, conseguentemente, accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio per un nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA