Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5893 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1549/2005 proposto da:

P.M. (OMISSIS), P.C.

(OMISSIS), P.R. (OMISSIS),

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA NICANDRO 4, presso lo studio dell’avvocato BASILE

FILIPPO, rappresentati e difesi dall’avvocato BASILE DAIDONE

Giuseppe;

– ricorrenti –

contro

C.L. (OMISSIS), PA.CA.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ARMENIA

12, presso lo studio dell’avvocato LA CORTE VINCENZO, rappresentati e

difesi dall’avvocato PERNA Teodoro;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 633/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C., R. e P.S. e P.M. convenivano di fronte al tribunale di Catania C.L. e Pa.Ca., per ottenere declaratoria di nullità del l’atto di compravendita del (OMISSIS) tra P.A. e le convenute e relativo ad un appartamento sito in (OMISSIS) per il prezzo di L. 60.000.000, dichiarato come già ricevuto prima della stipula, in ragione del fatto che tale atto sarebbe stato privo degli elementi essenziali per far sorgere il vincolo contrattuale.

Le convenute, costituitesi, resistevano alla domanda.

Con sentenza del 2000, l’adito Tribunale, in composizione monocratica, respingeva la domanda e regolava le spese: proponevano appello gli attori, cui resistevano le controparti.

Con sentenza in data 21.5/6.7.2004, la Corte di appello di Catania respingeva l’impugnazione e regolava le spese.

Osservava la Corte etnea che nessuna prova era stata fornita nè relativamente alla mancanza di volontà contrattuale, atteso che il venditore aveva espresso la propria volontà di vendere di fronte al notaio, nè della incapacità di intendere e di volere dello stesso, nè della irrisorietà del prezzo.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di tre articolazioni, i P. e la P.M.; resistono con controricorso le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’esposizione dei fatti di causa è stata volontariamente usata l’espressione “articolazioni” a proposito dei motivi di doglianza contenuti nel ricorso, atteso che le prime due censure non possono assurgere a motivi in senso tecnico, in ragione del fatto che la prima di esse, in cui si lamenta la mancata menzione, nello svolgimento del processo contenuto nella sentenza impugnata, dell’intervento dei carabinieri nel corso della redazione del rogito deduce tale omissione senza trame alcun espresso senso validamente inteso ad inficiare la decisione impugnata, mentre nella seconda di esse si da una configurazione giuridica della confessione provocata da interrogatorio formale, senza nessun riferimento specifico ai fatti di causa; tali articolazioni risultano pertanto inammissibili.

La terza articolazione, intestata a omesso esame di fatti decisivi e/o carenza di motivazione, sia pure su di un piano discorsivo ed in maniera piuttosto confusa contiene motivi di doglianza in ordine alla dedotta mancanza di volontà contrattuale in capo al P., alla pure dedotta incapacità naturale dello stesso, ed al prezzo e alla corresponsione di esso.

La mancanza di volontà contrattuale non può essere desunta dalle constatazioni del notaio rogante in ordine alla impossibilità di sottoscrivere l’atto da parte del predetto;

invero, trattasi di elemento di per sè neutro attribuito, ed attribuibile, a fatto fisico e non psichico.

In ogni caso, la presenza di testimoni, che nulla hanno fatto risultare al riguardo nell’atto, consente di ritenere in mancanza di prova contraria, che non può essere certo desunta dal fatto che lo stesso P. venne a morte due giorni dopo, che la volontà di stipulare quel contratto non fosse presente in capo al predetto.

La pure dedotta incapacità naturale deve essere dimostrata non potendo essere desunta da comportamenti che sono riferibili ad una malattia fisica (elemento questo non contestato), ma che non hanno connotazioni tali, di per sè, da dimostrare la incapacità naturale di un soggetto; la incapacità naturale rilevante ai fini che ne occupano infatti, è quella che non consente, alla persona che ne è affetta, una seria valutazione del contratto e degli effetti di esso, da provarsi in modo rigoroso e specifico.

Tale prova non è mai stata offerta.

Quanto infine al prezzo, stante la dichiarazione del notaio circa il fatto che le parti gli avevano dichiarato che lo stesso era già stato corrisposto in precedenza, in mancanza di querela di falso, mai presentata, devesi affermare che effettivamente tale dichiarazione venne rassegnata dai paciscenti e raccolta dal notaio.

Quanto all’effettiva corresponsione del prezzo stesso, il dato viene contestato, ma in forza di argomenti non provati e meramente deduttivi, senza dignità di prova.

Le ulteriori argomentazioni circa il fatto dell’esistenza di un precedente, diverso testamento non rilevano al fine di provare nulla al riguardo, se non la mutata volontà del testatore, e la consistenza del prezzo stesso rileverebbe, ai fini della dedotta nullità, solo se lo stesso fosse stato privo di valore reale, cosa questa che le contorte argomentazioni svolte non dimostrano affatto, atteso anche che il testatore si era riservato l’usufrutto del bene.

In definitiva, ricordato che l’azione proposta è quella di nullità e non di simulazione nelle varie sue forme, gli assunti a sostegno del ricorso non sono provati e, conseguentemente il ricorso stesso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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