Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5893 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 04/03/2021), n.5893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9780-2020 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato presso l’avv. DAVIDE ASCARI,

dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 518/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.T., cittadino del Pakistan, propose appello avverso l’ordinanza del 19.2.19 con cui il Tribunale rigettò l’opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza della protezione internazionale, sussidiaria e, in subordine, la protezione umanitaria.

Con sentenza emessa il 12.2.2020, la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto (il 28.3.19) oltre il termine di 30 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza effettuata il 21.2.19, escludendo l’applicabilità dell’overruling attuato dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 28575, emessa nell’ottobre 2018- secondo la quale l’appello avverso la decisione di primo grado deve essere introdotto con ricorso – in data anteriore all’ordinanza impugnata.

M.T. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 702-quater e 327, c.p.c., in quanto l’appello era stato ritenuto erroneamente inammissibile, poichè, essendo da applicare le norme sulla citazione, sarebbe maturata la sanatoria del vizio dell’impugnazione, considerato che l’atto d’appello era stato notificato e depositato nel termine lungo di sei mesi.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della Dir. 2013/32/UE, art. 46, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,13 e 27, anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non avendo la Corte d’appello assolto l’onere di cooperazione istruttoria sulla situazione generale del Pakistan.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e 14, in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, suddetto art. 14, ex art. 14, lett. b), avendo la Corte territoriale escluso erroneamente il pericolo cui sarebbe esposto il ricorrente in caso di rimpatrio.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per aver il giudice di secondo grado escluso anche la protezione umanitaria senza tener conto della condizione di vulnerabilità del ricorrente.

Il primo motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha correttamente ritenuto inammissibile l’impugnazione, in quanto l’atto introduttivo era stato depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Invero, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione (SU. n. 28575/18).

Nel caso concreto, è stato rettamente ritenuto che l’appellante, al fine di considerare ammissibile l’impugnazione, non poteva invocare il suddetto overrulling poichè l’appello è stato proposto dopo la pubblicazione della suddetta sentenza delle sezioni Unite di questa Corte.

Gli altri motivi sono assorbiti dall’infondatezza del primo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 Novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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