Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5893 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 03/03/2020), n.5893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18824/2014 proposto da:

COMUNE di LICENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO POPOLINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.C.A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MESCIA GIACOMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11078/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2014 R.G.N. 4420/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 11078, resa in data 24 gennaio 2014, la Corte d’appello di Roma, decidendo sull’impugnazione proposta da F.C.A.N. nei confronti del Comune di Licenza, in riforma della decisione primo grado, rigettava l’opposizione proposta dal Comune avverso il Decreto Ingiuntivo n. 151 del 2006, avente ad oggetto il pagamento di compensi relativi ad un incarico di collaborazione maturati dall’1/1/2006 alla scadenza del rapporto (mese di giugno 2006);

2. la Corte territoriale, premesso che il F., ingegnere, aveva stipulato con il Comune (in persona del Commissario prefettizio) un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in data 4/8/2005 per lo svolgimento di una serie di prestazioni professionali indicate nel contratto stesso, riteneva che interpretando le clausole di tale

contratto (ed in particolare quella dell’art. 3 secondo cui presente incarico, ai sensi della Delib. G.C. n. 65 del 2005, decorre dal 4.8.2005 e cesserà alla scadenza del mandato del Commissario straordinario o in ogni caso con il raggiungimento degli obiettivi previsti con la seguente articolazione: fino al 31/12/2005 e di seguito fino alla scadenza del mandato del Commissario previa verifica su relazione dell’attività svolta; l’eventuale rinnovo del contratto di collaborazione dovrà risultare da nuovo atto sottoscritto dalle parti; è esclusa ogni rinnovazione automatica o tacita” e quella dell’art. 5 secondo cui: “a fronte del presente incarico, il committente si impegna a corrispondere al collaboratore il compenso lordo di Euro 5.000,00 fino al 31/12/2005 e di Euro lordi 10.000,00 fino alla scadenza del mandato del Commissario straordinario, in cui sono ricomprese le ritenute fiscali, previdenziali e assicurative nella misura prevista dalla normativa vigente e le vacazioni”), dovesse considerarsi che la scadenza naturale dello stesso fosse la scadenza del mandato Commissario straordinario e che fosse stata, inoltre, prevista altra possibile data di scadenza (antecedente rispetto a quella della indicata scadenza naturale) coincidente con il raggiungimento degli obiettivi da parte del F. alla data del 31/12/2005 ovvero successivamente ed altresì previsto che un eventuale successivo rinnovo necessitasse di un nuovo atto sottoscritto dalle parti (con esclusione di ogni rinnovazione tacita del contratto);

evidenziava che, pacifica essendo tra le parti la circostanza del mancato raggiungimento degli obiettivi alla data del 31/12/2005, il rapporto fosse proseguito successivamente a tale data e che neppure fossero stati raggiunti gli obiettivi prima della scadenza del mandato del Commissario straordinario con continuazione della collaborazione fino alla data massima contrattualmente prevista (giugno 2006, corrispondente, appunto, alla scadenza di detto mandato);

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Licenza articolando due motivi ai quali ha opposto difese F.C.A.N.;

4. il Comune di Licenza ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.;

sostiene che la Corte territoriale avrebbe del tutto trascurato la previsione di cui all’art. 1367 c.c., che impone di interpretare il contratto o le singole clausole “nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”;

assume che l’interpretazione offerta dalla Corte d’appello non consente di attribuire alcun effetto alla previsione di una previa verifica su relazione dell’attività svolta, alla individuazione delle modalità di rinnovo del contratto di collaborazione che dovrà risultare da nuovo atto sottoscritto dalle parti nonchè alla esclusione di ogni rinnovazione automatica, anche tacita;

sostiene che la fallace interpretazione della Corte territoriale non consentirebbe effetto alcuno alle previsioni contrattuali citate non avendo senso prevedere i presupposti di un eventuale rinnovo contrattuale (previa verifica e nuovo atto sottoscritto dalle parti) successivo al mandato del commissario laddove ciò è vietato dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 110, comma 3, richiamato espressamente nelle premesse della Delib. n. 65 del 2005, di conferimento dell’incarico, a seguito della quale il contratto era stato, poi, stipulato (“3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale);

assume che l’unica interpretazione conforme al canone ermeneutico sarebbe quella secondo cui dopo la scadenza del 31/12/2005 e fino alla scadenza del Commissario vi sarebbe sempre necessità di una proroga scritta, nella specie non intervenuta;

2. il motivo è infondato;

2.1. come da questa Corte più volte affermato, il criterio interpretativo di cui all’art. 1367 c.c., è sussidiario nel senso che occorre far ricorso al principio della conservazione degli effetti utili del contratto solo allorquando il senso del contratto o di una sua clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l’utilizzo dei principali mezzi di ermeneutica (letterale, logico e sistematico) fissati dalle precedenti disposizioni di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. – v. Cass. 23 luglio 2018, n. 19493; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3275; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27564; Cass. 30 marzo 2007, n. 7972 -;

pertanto qualora l’utilizzazione di tali altri principali mezzi abbia consentito di individuare adeguatamente il significato e la portata del contratto, il criterio sussidiario in esame non può trovare applicazione, neppure in funzione della conservazione del negozio, non potendo tale finalità essere conseguita attraverso un’interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, ma dovendo in tal caso dichiararsi, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto;

2.2. nella specie la Corte territoriale ha identificato chiaramente l’intento delle parti attraverso una interpretazione letterale del contratto ed una lettura armonica delle clausole dello stesso e cioè sia di quella art. 3 – che individuava più scadenze (una naturale ed altre anticipate) sia di quella – art. 5 – che determinava i compensi (distinguendo l’ipotesi del rapporto protrattosi fino alla scadenza del mandato del Commissario straordinario rispetto a quello che avesse eventualmente avuto scadenza anticipata), ciò nel pieno rispetto della gerarchia dei canoni interpretativi;

a tal fine ha, in particolare, evidenziato che le parti contraenti avessero individuato una scadenza naturale del rapporto di collaborazione coincidente con la scadenza del mandato del Commissario straordinario (avvenuta nel giugno del 2006) – scadenza massima consentita – ed eventuali scadenze anticipate in corrispondenza con il raggiungimento degli obiettivi (rispettivamente al 31/12/2005 ovvero – previa verifica su relazione dell’attività svolta – successivamente, ancorchè prima della scadenza naturale come sopra individuata);

2.3. a fronte di tale interpretazione il ricorrente oppone, attraverso il richiamo al criterio sussidiario (nella specie non invocabile) e senza la denuncia della violazione degli artt. 1324 e 1362 c.c. e segg., formulata attraverso la specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato da tali principali norme ermeneutiche, una lettura diversa delle clausole contrattuali, sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue, come tale inammissibile (cfr. Cass. 23 agosto 2006, n. 18375; Cass. 18 aprile 2007, n. 9245);

2.4. nè, del resto, l’interpretazione della Corte territoriale è tale da privare di efficacia le clausole negoziali ed in particolare quella di cui all’art. 3 (“l’eventuale rinnovo del contratto di collaborazione dovrà risultare da nuovo atto sottoscritto dalle parti; è esclusa ogni rinnovazione automatica o tacita”) atteso che la stessa, come si evince dalla complessiva ricostruzione dei giudici di appello, doveva essere riferita solo ad un eventuale rinnovo rispetto alla scadenza naturale (risolvendosi, così, in una mera enunciazione di principi giuridici in materia di forma e rinnovo dei contratti conclusi con la p.a.);

3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancata applicazione del principio di non contestazione (art. 360 c.p.c., n. 3);

sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, a fronte della posizione assunta dal Comune, il quale aveva contestato lo svolgimento da parte del F. di attività ulteriore nel periodo successivo al 31/12/2005, il predetto non avesse mosso alcun rilievo e che, pertanto, dovesse ritenersi provato tale mancato svolgimento di attività relative ai progetti con conseguente insussistenza di un diritto al compenso;

4. il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato;

4.1. il rilievo non si confronta, infatti, con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che si sviluppa sostenendosi, da una parte, che fosse “circostanza incontroversa tra le parti” che alla data del 31/12/2005 gli obiettivi contrattualmente fissati non erano stati raggiunti (v. pag. 3) e, dall’altra, che vi fosse stato da parte della Giunta un omesso vaglio dell’attività svolta dal F. e dunque un inadempimento del Comune a fronte del rituale invio della relazione da parte del collaboratore, non smentito da alcun elemento offerto dall’Ente il quale non aveva prodotto il proprio fascicolo di primo grado impedendo così al Collegio ogni esame della documentazione ivi contenuta (v. pag. 4);

era, infatti, onere del ricorrente censurare specificamente le suddette considerazioni (che superano, invero, ogni questione circa il mancato svolgimento di attività ulteriore dopo la data del 31/12/2005);

4.2. in ogni caso, come da questa Corte già precisato, l’operare del principio di non contestazione è volto a delimitare la materia controversa, che sarà oggetto di accertamento istruttorio, e a tale fine la contestazione da parte del convenuto (id est dell’opponente a decreto ingiuntivo che assume appunto la posizione sostanziale di convenuto – Cass. 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421 -) dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore (id est sull’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore) l’onere di “contestare l’altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (v. Cass. 20 agosto 2014, n. 18046; Cass. 14 marzo 2018, n. 6183; Cass. 27 marzo 2019, n. 8580; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26755; Cass.:16 novembre 2018, n. 29527; Cass. 21 novembre 2019, n. 30315);

5. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

6. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

7. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ricorrono le condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo prescritto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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