Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5892 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5892 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 3130-2008 proposto da:
PEPE

MARIA

C.F.

PPEMRA38H63B371D,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 4, presso lo
studio dell’avvocato AVALLONE NUNZIO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2014
268

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope
legis, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

Data pubblicazione: 13/03/2014

- controri corrente avverso la sentenza n. 170/2007 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 31/08/2007 R.G.N. 45683/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
inammissibilità in subordine rigetto.

PAGETTA;

Fatto e diritto
Il Tribunale di Napoli confermava la sentenza di primo grado con la quale il Pretore
giudice del lavoro aveva respinto la domanda di Maria Pepe intesa al conseguimento
,

delle prestazioni assistenziali — assegno e pensione di inabilità- di cui alla legge n. 118 del
1971 .

secondo il quale il complesso patologico sofferto dalla Pepe aveva comportato una
situazione di totale invalidità solo in epoca successiva ( gennaio 2004) al compimento
del 65° anno di età ( il 23 giugno 2003) da parte della periziata.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Maria Pepe sulla base di un unico
motivo. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso eccependo il proprio
difetto di legittimazione passiva.
Con il primo ed unico motivo parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione
dell’art. 13 L n. 8 del 1971. Premesso che essendo la domanda amministrativa stata
presentata in data 27.1.1992 la verifica del requisito sanitario doveva essere parametrata
alla percentuale di invalidità, pari al 67 %, all’epoca vigente, osserva che tale soglia, come
precisato nel verbale di udienza in data 30 marzo 2007, dal consulente tecnico d’ufficio
chiamato a chiarimenti, era stata raggiunta nel primo semestre del 2002 allorquando essa
Pepe aveva poco più di 63 anni.
Il motivo è infondato. Preliminarmente deve essere respinta la eccezione con la quale il
Ministero dell’Interno deduce il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che il
giudizio di appello doveva essere proposto nei confronti dell’INPS secondo quanto
previsto dall’art. 130 d. lgs n. 112 del 1998 . Ricordato che il ricorso di primo grado è
stato depositato in data 17 luglio 1996, si rileva si rileva che è lo stesso art. 130 d. lgs n.
112 del 1998, commi 1 e 3, a prevedere la legittimazione passiva dell’INPS solo in
relazione ai procedimenti attivati dopo la data indicata al comma 1, vale a dire a
.. decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
n. 112 del 1998, e ciò in coincidenza con il trasferimento all’INPS della funzione di
erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della disciplina all’epoca
vigente.
I

Riteneva il giudice di appello di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio

Nel merito il motivo di ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte,
alla quale si ritiene di dare continuità, secondo la quale “In tema di assegno mensile ex
art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, la salvezza dei diritti acquisiti prevista – in
relazione all’elevazione della riduzione della capacità lavorativa richiesta ai fini del diritto
all’assegno di invalidità civile al 74 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore

della sanità in data 5 febbraio 1992, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509
– dall’art. 9 del medesimo d.lgs. riguarda, per effetto della dichiarazione di illegittimità
costituzionale di cui alla pronuncia della Corte costituzionale 31 maggio 1995 n. 209, non
solo i cittadini che già beneficiassero dell’assegno mensile o che avessero già ottenuto,
alla data di entrata in vigore della nuova normativa, il riconoscimento dei requisiti
sanitari da parte delle competenti commissioni, ma anche i cittadini per i quali questo
riconoscimento sia intervenuto successivamente, ma in relazione a domanda e situazione
di fatto anteriori alla data in questione, dovendosi far riferimento alle nuove tabelle e alla
nuova percentuale di invalidità lavorativa solo quando l’evento protetto si sia verificato
nel periodo successivo al 12 marzo 1992.” ( Cass. n. 26091 del 2010, e, in senso
conforme, v. Cass. n. 3988 del 1996). Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione
di tale principio atteso che nel caso di specie, per come pacifico, la percentuale di
invalidità pari al 67 °A è stata raggiunta nel primo semestre 2002 in epoca quindi
successiva alla data di entrata in vigore (12 marzo 1992) della nuova tabella delle
invalidità, approvata con decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992 per cui
doveva trovare applicazione la più alta percentuale del 74 ‘)/0
Consegue il rigetto del ricorso . Nulla spese, trovando applicazione, in ragione della data
di deposito del ricorso di primo grado, il disposto dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
nel testo antecedente alla novella introdotta dall’art. 42, comma 11°, d.l. n. 269 del 2003
conv. con modif. in L. n. 326 del 2003.
P.Q.M.

2

(12 marzo 1992) della nuova tabella delle invalidità, approvata con decreto del Ministro

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Roma 23 gennaio 2014

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