Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5892 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2006/2005 proposto da:

T.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato

TESSAROLO Costantino, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONTESECCO SRL, in persona dell’Amministratore E.E.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E TAZZOLI 2, presso lo studio

dell’avvocato POLTRONIERI MARIA LUDOVICA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSSI Stefano;

– controricorrente –

e contro

V.A., E.E., V.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 532/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato TESSAROLO Costantino difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 7/10 gen. 1989 T.P. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di L’Aquila, la società Fontesecco srl e i fideiussori E.E., V.G. e A., F.A., per l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre il definitivo di vendita di alcune unità immobiliari in corso di costruzione, specificamente descritte nel preliminare di vendita,di cui alla scrittura privata del (OMISSIS), nonchè per la condanna degli stessi, nelle rispettive qualità, al risarcimento del danno commisurato alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi e difetti riscontrati.

I convenuti, costituitisi ad eccezione di E.E., dichiarato contumace,respingevano l’avverso dedotto.

Riassunto il processo nei confronti degli eredi di F.A., deceduto, l’adito Tribunale con sentenza n. 338/99 dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda ex art. 2932 c.c., per essere stato nel frattempo concluso il definitivo di vendita;

candannava i convenuti al pagamento del corrispettivo di L. 21.820.700 per l’eliminazioine delle riscontrate difformità di esecuzione, oltre interessi, ponendo a carico dei convenuti il pagamento di un terzo delle spese di lite e compensandole per la restante parte.

La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 532/04, depositata il 19.8.04, notificata il 16.11.04, in parziale riforma della sentenza impugnata da T.P. e, in via incidentale, dalla società convenuta e da V.G. e A., rigettava la domanda di riduzione del prezzo e quella di risarcimento del danno di cui all’appello principale; rigettava l’appello incidentale degli intimati; compensava le spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione della decisione ricorre il T. affidandosi a un solo motivo, cui resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., artt. 113 e 116 c.p.c., nonchè per difetto di motivazione nel punto in cui ha ritenuto che l’acquirente aveva accettato gli immobili descritti nella scrittura privata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento del definitivo, considerando, per ciò, che le parti con il definitivo avevano sistemato ogni pendenza.

Si sostiene, invece, che le eventuali modifiche degli accordi raggiunti con il preliminare circa le caratteristiche che dovevano assumere gli immobili promessi in vendita, dovevano essere specificamente accettate nel definitivo e che, a tale fine, non solo si sarebbe dovuto tener conto della volontà espressa in definitivo, ma anche del comportamento successivo tenuto dalle parti, e cioè che il processo era proseguito nonostante l’avvenuta stipula del definitivo; inoltre, che le domande erano due, quella di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., e quella di risarcimento del danno.

Il ricorso è infondato. Ben vero, la Corte di merito, previo esame delle caratteristiche degli immobili in via di realizzazione all’epoca del preliminare e di quelle proprie degli immobili oggetto del definitivo, ha ritenuto che le parti nel definitivo “hanno individuato l’oggetto della vendita in modo diverso dal preliminare, per cui l’unica fonte delle obbligazioni e dei diritti inerenti al negozio voluto va individuata nell’atto pubblico di compravendita e non più nel preliminare”.

Vale, infatti, considerare che allorchè le parti, dopo la stipula del preliminare, addivengono al contratto definitivo,è quest’ultimo che, in assenza di specifica riserva, costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto la regola secondo cui il definitivo non deve discostarsi dal contenuto del preliminare trova applicazione solo in ipotesi in cui la sentenza ex art. 2932 c.c., tenga luogo del definitivo.

Ne consegue che l’accertamento del giudice deve riguardare l’effettiva volontà delle parti di regolare con il definitivo ogni questione sorta a seguito del preliminare:

Non risulta nella sentenza impugnata che le parti in sede di stipula del definitivo abbiano fatto riferimento alle questioni dibattute in sede giudiziaria; risulta, invece, che il promissario-acquirente ebbe ad accettare gli immobili di cui al preliminare nello stesso di fatto e di diritto in cui i medesimi si trovavano in quel momento.

Vero è che la clausola “nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova” è di solito riscontrata come una clausola di stile, ma nel caso di specie, tale clausola assume un insignificato inequivoco della volontà del promissario di accettare gli immobili nello stato di fatto in cui si trovavano al momento del definitvo, perchè il rogito notarile consegue alla missiva spedita dal promissario al promittente di non avere intenzione di rinunziare alla domanda di risarcimento danni.

Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato e il ricorrente sopporta, in forza del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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