Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5892 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 04/03/2021), n.5892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9733-2020 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato presso l’avv. DAVIDE ASCARI,

dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 6968/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 12/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza emessa il 12.3.2020, il Tribunale di Venezia ha respinto l’impugnazione proposta da I.M., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale, di diniego dell’istanza di protezione internazionale, sussidiaria e, in subordine, di protezione umanitaria, osservando che: non era dato sapere i motivi per i quali il ricorrente aveva lasciato il suo paese, avendo egli omesso di allegare gli atti relativi alla prima domanda di protezione internazionale, per cui non era riconoscibile lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, anche alla luce delle fonti acquisite in ordine all’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata in Pakistan; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria non avendo il ricorrente allegato condizioni individuali di vulnerabilità, non essendo a tal fine sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa.

I.M. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10, 13, 27, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lamentando che il racconto del ricorrente era stato considerato non credibile, pur essendo esso chiaro e privo di contraddizioni.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), non avendo il Tribunale ravvisato i presupposti della protezione sussidiaria.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, non avendo il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria, sebbene nel paese d’origine del ricorrente esista una situazione di privazione di diritti fondamentali.

Il primo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio dedidendi; invero, il Tribunale non ha riconosciuto la protezione internazionale e quella sussidiaria, non avendo il ricorrente allegato e dedotto nè fattispecie astrattamente legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato, nè ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), senza alcun riferimento all’inattendibilità del racconto reso innanzi alla Commissione territoriale.

Va altresì osservato che il rigetto dell’istanza di protezione internazionale e sussidiaria, sub lett. a) e b) del suddetto art. 14, è stato argomentato anche muovendo dal rilievo per cui la domanda reiterata è ammissibile se fondata su nuovi fatti di persecuzione (o comunque nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente Commissione, o su nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purchè il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l’introduzione del procedimento di cui al D.Lgs. n. 251, art. 35 (Cass., n. 18440/19).

Tuttavia, l’istante non ha allegato tali fatti nuovi o nuove prove dei medesimi fatti costitutivi della domanda, formulando una censura non pertinente alla fattispecie decisa dal Tribunale.

Il secondo motivo è inammissibile poichè diretto al riesame dei fatti inerenti alla protezione sussidiaria, suddetto art. 14, ex lett. c), avendo il Tribunale escluso, nella regione di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, sulla base dell’esame di varie fonti informative aggiornate.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, avendo il Tribunale esclusa l’integrazione del ricorrente nel territorio italiano, evidenziando altresì che il ricorrente non aveva allegato specifiche, individuali, condizioni di vulnerabilità, riferendosi genericamente alla situazione interna del paese d’origine, e richiamando un’attività lavorativa, di per sè, insufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Nulla per le spese poichè il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 Novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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