Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5891 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 23/02/2022), n.5891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21933/2017 proposto da:

SOCIETA’ SPORTIVA F.S. SPA, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Borgognona, 8, presso lo studio dell’avvocato Edoardo

Lombardi, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Gerardo Mauriello, Claudio Mauriello;

– ricorrente –

contro

D.C.O., elettivamente domiciliato in Roma, Via Della Frezza

59, presso lo studio dell’avvocato Emilio Paolo Sandulli, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2678/2017 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 15/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Società Sportiva F.S. S.p.A. (d’ora in poi solo Società Sportiva) impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che (in accoglimento del gravame proposto dall’architetto D.C.O.) ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo dalla medesima proposta;

– l’architetto D.C. aveva notificato alla suddetta società sportiva il decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo di Euro 265.000,00 oltre interessi e spese, quale saldo del corrispettivo per la progettazione urbanistico-architettonica, antincendio e strutturale, nonché per la direzione dei lavori del palazzetto dello sport, incarico ricevuto dalla società medesima con contratto stipulato il 4 agosto 2008, dopo che alla medesima era stato concesso in comodato d’uso dal Comune di Avellino;

– la Società Sportiva proponeva opposizione eccependo che l’architetto con l’emissione della fattura n. (OMISSIS) con cui quietanzava l’importo di Euro 10.000,00 ricevuto dall’impresa E.V. e si dichiarava soddisfatto per tutte le prestazioni eseguite come indicate nella fattura;

– si costituiva l’opposto D.C. che contestava la fondatezza dell’opposizione deducendo che la quietanza apposta sulla fattura in questione si riferiva esclusivamente all’importo di Euro 10.000,00 quale acconto sull’maggiore somma dovuta in virtù della stipulata convenzione del 4 agosto 2008;

– il Tribunale di Avellino accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo ritenendo che la quietanza resa dalla architetto valesse quale negozio di rinuncia o transazione in relazione a tutte le prestazioni rese in esecuzione del contratto del 4 agosto 2008;

– l’architetto D.C. impugnava la sentenza di prime cure e la corte d’appello, richiamato il tenore letterale della fattura n. (OMISSIS) ove si legge “Ricevute da Impresa E.V…. Euro 10.000 per quietanza di tutte le operazioni relative alla nostra prestazione “, osservava che dallo stesso non poteva trarsi la prova di una rinuncia dell’architetto al residuo credito fondato sul contratto del 4 agosto 2008 e incontestabilmente pari ad Euro 285.000;

– ad avviso della corte territoriale per la rinuncia al residuo credito sarebbe stato necessario un chiaro riferimento a quest’ultimo, mentre l’espressione in esame tale riferimento non conteneva, apparendo una clausola di stile inserita nella fattura come mero richiamo all’imputazione dell’importo riscosso a tutte le prestazioni eseguite dall’impresa M. complessivamente intese e non già a totale soddisfazione del credito relativo al compenso pattuito con il contratto del 4/8/2008;

– tali considerazioni hanno per la corte territoriale rilevanza decisiva ed assorbente rispetto al primo motivo di gravame sicché non avendo la Società Sportiva provato di avere corrisposto quanto concordato con la scrittura del 4/8/2008, né avendo la stessa scrittura perso efficacia per eventuale successiva transazione o rinuncia, l’opposizione al decreto ingiuntivo veniva respinta con condanna dell’opponente alle spese di lite;

-la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla Società Sportiva con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’architetto D.C.O. ed illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente respinta l’eccezione di parte controricorrente circa la mancata notificazione del ricorso per cassazione che come da ricevuta di avvenuta consegna allegata al ricorso risulta notificato a mezzo posta elettronica il 14/9/2017;

– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa erronea applicazione degli artt. 2708,2732,2735 c.c. e l’art. 1998 c.c., per avere la corte d’appello riconosciuto alla quietanza portata parziale, riferita esclusivamente all’importo previsto in fattura, nonostante l’architetto avesse utilizzato l’espressione “per tutte le operazioni relative alla nostra prestazione” in tal modo onerando il debitore della prova circa l’intervenuto pagamento della somma complessivamente dovuta invece di onerare il creditore di provare l’eventuale invalidità della dichiarazione contenuta nella fattura n. (OMISSIS) ovvero il carattere parziale della suddetta quietanza;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione, erronea, falsa e omessa applicazione degli artt. 2697,2708,2732 e 2735 c.c., per avere la corte d’appeilo illegittimamente ed ingiustificatamente invertito l’onere probatorio ponendolo a carico del debitore;

– i due motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente;

– le censure sono infondate perché non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata e cioè l’interpretazione del tenore letterale della fattura n. (OMISSIS);

– la corte territoriale, dopo aver richiamato il tenore letterale della quietanza presente nella fattura e cioè della frase “Ricevute da Impresa E.V…. Euro 10.000 per quietanza di tutte le operazioni relative alla nostra prestazione” e della circostanza che poco appresso vi è l’elenco delle prestazioni (“Progetto architettonico, antincendio, calcoli strutturali e direzione dei lavori per l’ampliamento del Palazzetto dello Sport” (OMISSIS)”), spiega di non ritenere che dal documento così descritto possa emergere una rinuncia da parte dell’architetto D.C. al credito fondato sul contratto del 4/8/2008 e di Euro 285.000,00; la corte ritiene, inoltre, che sarebbe stato necessario quanto meno qualche ulteriore riferimento e che in mancanza la frase presente appariva quale clausola di stile;

– ciò detto, le censure non attingono l’interpretazione avallata dalla corte d’appello ma deducono la violazione delle norme regolatrici richiamate nell’articolazione dei motivi senza indicare quale principio interpretativo sarebbe stato violato e la connessione di esse con la ratio decidendi;

– peraltro, l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione;

– pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr. Cass. 4178/2007; 22536/2007);

– in conclusione il ricorso è rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la ricorrente tenuta alla rifusione delle spese di olite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 7300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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