Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5891 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. II, 11/03/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G.D. (OMISSIS), B.F.

(OMISSIS), M.R. (OMISSIS), B.

G. (OMISSIS), B.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio

dell’avvocato RUSSO SEBASTIANO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.P. (OMISSIS), P.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARNO 38,

presso lo studio dell’avvocato FINOCCHIO ALESSANDRA, rappresentati e

difesi dall’avvocato SALVATORI CARLA;

– controricorrenti –

e sul ricorso n. 2268/2005 proposto da:

P.P. (OMISSIS), P.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARNO 38,

presso lo studio dell’avvocato FINOCCHIO ALESSANDRA, rappresentati e

difesi dall’avvocato SALVATORI CARLA;

– ricorrenti –

contro

B.G.D. (OMISSIS), B.F.

(OMISSIS), M.R. (OMISSIS), B.

G. (OMISSIS), B.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio

dell’avvocato RUSSO SEBASTIANO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5212/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l’Avvocato RUSSO Sebastiano, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 25/5/1998 B.G.D., B.F., M.R., B.G. e B.P. convenivano in giudizio P.P. e P.V. dinanzi al Tribunale di Viterbo in qualita’ di eredi del defunto B.G. chiedendo dichiararsi la nullita’ di donazioni (aventi ad oggetto alcuni gioielli e dei libretti al portatore) effettuate in vita dal “de cuius”, a favore della P.P. per difetto di forma e, conseguentemente, condannarsi la stessa alla restituzione di quanto ricevuto in donazione.

Si costituiva in giudizio la convenuta e successivamente interveniva in giudizio il di lei fratello P.V.; entrambi chiedevano il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori alla consegna di un immobile sito in (OMISSIS) legato con testamento olografo dal defunto B.G. agli esponenti in usufrutto vitalizio; la sola P.P. chiedeva poi la condanna degli eredi del B. alla consegna dei beni mobili contenuti nell’immobile legati con il medesimo atto in proprieta’ alla medesima; entrambi chiedevano inoltre la condanna delle controparti al risarcimento del danno per il ritardo nell’esecuzione dei legati in loro favore.

Il Tribunale adito con sentenza non definitiva del 24/1/2002 dichiarava la nullita’ delle suddette donazioni e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava i predetti eredi di B. G. a mettere a disposizione dei convenuti un appartamento sito in (OMISSIS), con relativo garage, il cui usufrutto era stato ad essi lasciato in legato, nonche’ a consegnare alla sola P.P. gli arredi di tale immobile; condannava inoltre gli attori al risarcimento dei danni in favore dei convenuti per effetto del mancato godimento del bene dalla data di apertura della successione di B.G. alla effettiva consegna, e rimetteva la causa in istruttoria onde procedere alla quantificazione dei suddetti danni.

Proposto gravame da parte di B.G.D., B. F., M.R., B.G. e B. P. cui resistevano P.P. e P.V. che proponevano altresi’ appello incidentale la Corte di Appello di Roma con sentenza del 9/12/2003 ha dichiarato la nullita’ anche della donazione del libretto di deposito al portatore n. (OMISSIS) dell’importo di L. 25.000.000 ed ha condannato pertanto la P. P. alla restituzione in favore degli appellanti principali del controvalore attuale del predetto libretto di deposito; ha dichiarato inoltre che la condanna degli appellanti principali a porre gli appellati nella disponibilita’ dell’appartamento sito in (OMISSIS) e del relativo garage a titolo di legatari dell’usufrutto su tali beni era subordinata:

a) – all’inventario consistente in una dettagliata descrizione degli immobili sia catastale che reale, che gli appellati avrebbero dovuto eseguire a proprie spese “in loco” assieme agli appellanti principali, previo avviso da notificare agli stessi almeno 15 giorni prima;

b) – al versamento da parte degli appellati di una idonea garanzia determinata in una somma pari al 2% del valore catastale degli immobili; ha infine respinto tutti gli altri motivi proposti dagli appellanti principali e da quelli incidentali.

Per la cassazione di tale sentenza P.P. e P. V. da un lato e B.G.D., B.F., M.R., B.G. e B.P. dall’altro hanno proposto due ricorsi affidati ciascuno a due motivi cui le parti rispettivamente intimate hanno resistito con controricorso; i B., il M. ed il B.G. hanno successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Avuto poi riguardo alle rispettive date di notifica dei due ricorsi, deve qualificarsi come principale i ricorso proposto da P. P. e P.V. (notificato il 12/1/2005) e come incidentale il ricorso notificato da B.G.D., B.F., M.R., B.G. e B.P. (notificato il 14/1/2005).

Venendo quindi all’esame del primo motivo di ricorso principale, si rileva che con esso, denunciando violazione dell’art. 1002 c.c. nonche’ vizio di motivazione, si censura la sentenza impugnata per aver affermato l’obbligo di P.P. e di P. V. di effettuare l’inventario dei beni oggetto di usufrutto in loro favore in virtu’ del testamento di B.G. e di fornire idonea garanzia.

I ricorrenti principali sotto un primo profilo sostengono che, essendo scopo primario dell’istituto dell’inventario quello di individuare con certezza i beni oggetto di una pretesa giuridica, nella specie tale esigenza non sussisteva, dato che l’unica forma di individuazione giuridicamente valida ed efficace dei beni, ovvero quella della indicazione degli estremi catastali, era perfettamente conoscibile sia dagli eredi che da chiunque altro, essendo gli estremi catastali contenuti nei pubblici registri, ed essendo inoltre indicati nel menzionato testamento olografo del (OMISSIS); le medesime considerazioni valevano per l’obbligo di garanzia, e d’altra parte, trattandosi nella specie di un bene immobile, non esisteva alcun rischio per i proprietari, alla scadenza dell’usufrutto vitalizio, di non ottenere la riconsegna del bene o di riprenderlo in consegna svalutato per colpa degli usufruttuari; in proposito e’ rilevante anche il disposto dell’art. 1003 c.c. che prevede, in caso di mancata prestazione della garanzia, che gli immobili sono messi sotto amministrazione “salva la facolta’ dell’usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compreso nell’usufrutto”, essendo cosi’ confermato che la disciplina dell’inventario e della garanzia ha ad oggetto le universalita’ di beni, e non puo’ applicarsi al singolo bene immobile.

I ricorrenti principali inoltre assumono che il “de cuius”, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, aveva esonerato gli usufruttuari da ogni onere e formalita’ al riguardo, posto che nel suddetto testamento B.G. si era cosi’ espresso: “Faccio presente che ho consegnato alla predetta P. P. il doppio delle chiavi dell’appartamento e del garage in questione, con l’autorizzazione di farne uso liberamente”, giungendo addirittura a trasferire alla P.P. il possesso dell’immobile quando egli era ancora in vita, fatto incompatibile con qualsiasi obbligo da parte dell’usufruttuario di inventario e di prestazione di garanzia.

La censura e’ infondata.

La Corte territoriale ha escluso che l’art. 1002 c.c. non sia applicabile in caso di usufrutto di immobili, aggiungendo che anzi il successivo art. 1003 c.c., che contiene le disposizioni per l’ipotesi in cui l’usufruttuario non presti la garanzia di cui all’articolo precedente, lascia chiaramente intendere che detta garanzia sia da prestare anche in caso di usufrutto di immobili.

Tale convincimento e’ pienamente condivisibile, ed e’ appena il caso di rilevare che il diverso assunto dei ricorrenti principali circa l’insussistenza dell’obbligo di inventario dei beni immobili e’ frutto di una mancata percezione della finalita’ dell’inventario previsto dall’art. 1002 c.c., consistendo quest’ultimo in un atto di accertamento dello stato e della consistenza del bene oggetto di usufrutto il cui compimento e’ previsto in funzione della verifica dell’esatta osservanza degli obblighi di custodia e restituzione del bene stesso da parte dell’usufruttuario, nonche’ dell’obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento di esso (art. 1001 c.c., comma 2).

In tale contesto e quindi proprio in relazione all’adempimento di tali obblighi si inquadra poi l’ulteriore obbligo da parte dell’usufruttuario di prestare idonea garanzia; ne’ e’ comprensibile come questa conclusione possa essere infirmata dal richiamo da parte dei ricorrenti all’art. 1003 c.c., comma 2 che prevede la facolta’ dell’usufruttuario, in caso di mancata prestazione della garanzia da parte sua, di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell’usufrutto nel caso della locazione o della messa sotto amministrazione di una pluralita’ di immobili.

Il giudice di appello ha poi escluso all’esito dell’esame del testamento olografo del (OMISSIS) che il “de cuius” avesse esplicitamente dispensato i legatari P. e P.V. dai sopra richiamati obblighi dell’inventario e della garanzia, e tale assunto non puo’ essere disatteso per il semplice fatto che B.G. avesse voluto trasferire a P.P. il possesso dell’immobile quando egli era ancora in vita, posto che il nudo proprietario, ancorche’ abbia consentito che l’usufruttuario consegua il possesso senza previa prestazione di garanzia, puo’ sempre proporre domanda di accertamento dell’obbligo dell’usufruttuario di prestarla (Cass. 22/4/1986 n. 1986; Cass. S.U. 14/2/1995 n. 1571).

Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo falsa applicazione dell’art. 770 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver confermato l’assunto del giudice di primo grado in ordine alla configurazione della, liberalita’ effettuate in vita da B.G. in favore degli esponenti – consistenti nella dazione di gioielli e di libretti bancari al portatore – quali donazioni remuneratorie ed in quanto tali soggette agli obblighi di forma pubblica a pena di nullita’.

Essi sostengono che in realta’ le dazioni di gioielli di B. G. alla P.P. e riepilogate dal “de cuius” nella dichiarazione autografa del (OMISSIS) rientravano nelle liberalita’ d’uso, anche se il valore di tali regali era oggettivamente non trascurabile, considerato che tali dazioni dovevano essere rapportate alle ottime capacita’ economiche del donante nonche’ al contesto sociale di appartenenza del B., ovvero l’alta borghesia locale;

d’altra parte il fatto che il G. avesse sentito l’esigenza di stilare una dichiarazione ricognitiva relativa ai gioielli regalati alla P.P. evidenziava la natura in qualche modo necessitata delle dazioni stesse.

I ricorrenti principali poi rilevano che le dazioni di libretti al portatore sempre in favore della P.P. rientravano nell’ambito delle liberalita’ effettuate in occasione di servizi resi, sia avuto anche in tal caso riguardo alla sopra menzionata ricognizione sottoscritta dal testatore, sia con riferimento alla continua assistenza morale offerta dalla P.P. al B. prestandogli compagnia insieme al fratello P.V..

La censura e’ infondata.

Il giudice di appello ha ritenuto che le suddette dazioni di gioielli e di titoli al portatore configuravano una tipica donazione remuneratoria, tenuto conto proprio della dichiarazione del (OMISSIS) del B. con la quale egli aveva affermato di aver effettuato le donazioni in questione in segno di ricompensa per le affettuose premure ricevute da P.P.; ha poi escluso la sussistenza di quei connotati di corrispettivita’ tipici delle liberalita’ d’uso, essendo emerso dall’istruttoria espletata nel primo grado di giudizio che l’assistenza prestata dalla P. al G. si era protratta per meno di un anno, e che in ogni caso quest’ultimo aveva personale di servizio che accudiva alla sua persona.

Orbene il convincimento espresso dalla Corte territoriale e’ frutto di un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione ed e’ altresi’ conforme ai criteri in base ai quali la donazione remuneratoria si differenzia dalle liberalita’ effettuate in occasione di servizi resi o in conformita’ agli usi; una volta infatti rilevato in via di fatto che con le suddette dazioni di gioielli e di libretti a portatore il G. aveva inteso esprimere una tangibile riconoscenza per le attenzioni ricevute dalla P. P., e che dovevano escludersi caratteristiche di equivalenza economica tra servizi resi e liberalita’, deve conseguentemente escludersi la ricorrenza nella specie delle liberalita’ di cui all’art. 770 c.c., comma 2 caratterizzate come e’ noto dall’intento da parte del loro autore di porre rispetto ai servizi resi un elemento di corrispettivita’ o di adeguarsi ad un costume sociale, sia pure non obbligatorio ma libero (Cass. 14-1 1992 n. 324; Cass. 23/4/1993 n. 4768; Cass. 18/6/2008 n. 16550), e deve invece ritenersi che correttamente la vicenda in esame sia stata ricondotta alla donazione remuneratoria, da intendersi come una attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi resi dal donatario (Cass. 24/10/2002 n. 14981; Cass. 3/3/2009 n. 5119).

Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato.

Procedendo quindi all’esame del ricorso incidentale, si rileva che con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1002 c.c. e contraddittoria motivazione, viene censurata la sentenza impugnata perche’, pur avendo correttamente condannato gli appellanti a porre a disposizione degli appellati l’appartamento ed il garage anzidetti subordinatamente alla redazione dell’inventario e alla prestazione di una idonea garanzia da parte di costoro, ha aggiunto che “il prosieguo della causa di primo grado, disposta dal primo giudice per la quantificazione dei danni subiti dagli appellati, non potra’ non tener conto che i danni subiti dall’appellata sig.ra P.P. sono da calcolare anche con riferimento agli arredi”; i ricorrenti incidentali assumono che con tale affermazione sembra che il giudice di appello abbia ritenuto che, anche in mancanza di inventario e di costituzione di garanzia e di conseguente legittimo mancato ottenimento del possesso dell’immobile oggetto di usufrutto, i P. avessero ugualmente diritto al risarcimento dei danni da mancato possesso del suddetto bene.

La censura e’ inammissibile.

Invero la Corte territoriale con la sopra riportata affermazione non si e’ pronunciata sulla quantificazione del danno lamentato da P.P. e da P.V. per il ritardo nell’esecuzione del legato, considerato che invero per tale profilo del contendere la causa era stata rimessa in istruttoria, e che quindi manca nella sentenza impugnata una statuizione di natura decisoria in proposito.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali, deducendo omessa motivazione, sostengono che il giudice di appello, nel determinare la garanzia dovuta dalle controparti ai sensi dell’art. 1002 c.c. in una somma pari al 2% del valore catastale degli immobili, ha statuito senza alcuna motivazione circa la congruita’ di tale garanzia, senza neanche precisare se per tale valore dovesse intendersi quello aggiornato o meno e senza prospettazione di parte.

La censura e’ infondata.

Premesso che la determinazione della suddetta garanzia e’ stata conseguente all’accoglimento del motivo di appello al riguardo formulato dagli attuali ricorrenti incidentali, e’ evidente che la statuizione emessa dalla Corte territoriale in riferimento alla idonea garanzia di cui all’art. 1002 c.c. e’ frutto di una valutazione di merito di natura equitativa – dovendo tener conto in particolare della prevedibilita’ del danno che verrebbe arrecato al proprietario nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi a carico dell’usufruttuario, del grado di deteriorabilita’ dei beni oggetto di usufrutto e delle condizioni economiche dell’usufruttuario stesso – che come tale si sottrae in sede di legittimita’ ai rilievi sollevati dai ricorrenti incidentali.

Anche il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA