Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5891 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 04/03/2021), n.5891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9472-2020 proposto da:

E.R., elettivamente domiciliato in ROMA, in via DEL CASALE

STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI, con procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in via DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3543/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

E.R., cittadino della Nigeria, propose appello avverso l’ordinanza del 3.8.17 emessa dal Tribunale di Venezia, che rigettò l’opposizione al provvedimento della Commissione territoriale che non gli riconobbe nè la protezione internazionale, nè la sussidiaria e l’umanitaria.

A sostegno dell’appello, limitato alla protezione sussidiaria ed umanitaria, l’ E. dedusse il mancato assolvimento, da parte del Tribunale, dell’onere di cooperazione istruttoria e la mancata considerazione della sua vicenda personale, e l’omissione di ogni verifica della situazione della Nigeria, connotata da violenza indiscriminata e violazione dei diritti umani.

Con sentenza emessa il 9.9.19, la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione, osservando che: il Tribunale aveva correttamente ritenuto la scarsa verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, in quanto illogiche e contraddittorie, rilevando altresì che la vicenda narrata non potesse comunque essere ricondotta ad una fattispecie di persecuzione da parte di organi statuali, anche alla luce del fatto che era stato riscontrato che il padre del ricorrente era un agricoltore e non un funzionario di partito, come dichiarato dall’istante; l’appello era generico perchè non fondato su motivi specifici; il ricorrente non aveva mai fatto riferimento alla situazione generale del suo paese quale fonte di pericolo personale in caso di rimpatrio; dalle fonti informative acquisite non si desumeva in Nigeria una situazione di violenza indiscriminata, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato condizioni individuali di vulnerabilità, essendo a tal fine insufficiente il richiamo alla situazione d’instabilità del paese di provenienza.

A.R. ricorre in cassazione con sette motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, non avendo la Corte d’appello verificato la veridicità della notizia apparsa sul giornale (OMISSIS) in ordine al sequestro del padre del ricorrente per la sua attività politica.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, e art. 35-bis, per non aver la Corte territoriale considerato varie fonti informative sulla situazione della Nigeria ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, suddetto art. 14, ex lett. c), travisando il contenuto della COI utilizzata per la decisione.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di fatto decisivo relativo alla protezione sussidiaria, in ordine alle suddette fonti informative.

Il quarto motivo denunzia motivazione apparente sulla protezione sussidiaria avendo fatto generico richiamo della COI esaminata per la decisione.

Il quinto motivo denunzia l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, per aver il giudice di secondo grado travisato il contenuto della COI esaminata per la decisione in ordine alla situazione interna della Nigeria, caratterizzata da grave instabilità.

Il sesto motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver la Corte territoriale riconosciuto la protezione umanitaria data la situazione di generale insicurezza della Nigeria.

Il settimo motivo lamenta, ai fini della protezione umanitaria, l’omesso esame di un fatto decisivo circa la medesima situazione interna della Nigeria.

I primi quattro motivi del ricorso – esaminabili congiuntamente poichè connessi – sono inammissibili in quanto tendono al riesame del merito. Invero, la Corte d’appello, con esaustiva motivazione, ha escluso ogni ipotesi di persecuzione politica del ricorrente, evidenziando che il racconto di quest’ultimo non era attendibile in ordine al contenuto della notizia apparsa sul giornale (OMISSIS). La Corte di merito ha altresì esaminato il pericolo terroristico, escludendolo sulla base dell’esame della COI vagliata, aggiornata al novembre 2018; peraltro, anche dallo stralcio della sentenza impugnata contenuto nel ricorso non si riscontrano profili non esaminati.

I motivi dal quinto al settimo, concernenti la protezione umanitaria- esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi- sono parimenti inammissibili, in quanto generici e non fondati su situazioni di vulnerabilità specifiche riferite al ricorrente. Al riguardo, la Corte territoriale ha svolto un’ampia disamina circa l’insussistenza dei presupposti della protezione umanitaria, escludendo l’integrazione del ricorrente in Italia con argomentazioni non censurabili in questa sede.

Nulla per le spese poichè il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 Novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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