Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5891 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19569/2014 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO

23, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/01/2014 R.G.N. 778/2012.

Fatto

RITENUTO

I. Che la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 52 del 2014, ha rigettato l’appello proposto da F.M., nei confronti del Ministero dell’ambiente, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Firenze, ed in accoglimento dell’appello incidentale del Ministero dell’ambiente, ha condannato F.M. alla restituzione a quest’ultimo della somma di Euro 46.682, con interessi dalla domanda giudiziale al saldo, e al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

2. Il F. aveva impugnato la sentenza con la quale il Tribunale aveva respinto il ricorso con il quale lo stesso aveva chiesto condannare il Ministero dell’ambiente al pagamento in proprio favore della somma di Euro 265.184.67, quale corrispettivo dell’attività prestata negli anni 2001-2004 in qualità di funzionario responsabile del progetto Sistema Cartogratico di Riferimento ((OMISSIS)).

Con l’appello, il F., premesso che tale somma era stata determinata sulla base dei parametri dallo stesso indicati, in qualità di funzionario delegato a gestire la speciale contabilità del progetto, con proprio atto 199/2001 – nel quale erano stati definiti i profili professionali dei soggetti da assumere per lo svolgimento del progetto ed il relativo compenso, ed in forza del quale a lui medesimo sarebbe spettato l’inquadramento nella fascia A della Tabella allegata – ricordava di aver percepito solo una parte di quanto gli spettava, e lamentava che il Tribunale aveva respinto la domanda relativa al saldo con una decisione erronea e contraddittoria.

3. Il Ministero costituitosi, resisteva all’impugnazione e spiegava appello incidentale, con cui impugnava il rigetto della domanda riconvenzionale volta alla restituzione degli acconti accreditati al F. nel corso del progetto.

4. La Corte d’Appello, come si legge nella sentenza impugnata, esaminata nuovamente la vicenda alla luce della documentazione agli atti e alle argomentazioni delle parti, ha ritenuto di confermare l’impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l’infondatezza delle pretese del F., e di riformarla invece nella parte in cui aveva respinto la domanda riconvenzionale restitutoria proposta dal Ministero convenuto.

La Corte d’Appello ha rilevato che il Tribunale aveva riassunto in modo corretto e completo l’articolarsi della vicenda sulla base dei vari provvedimenti amministrativi che l’avevano caratterizzata. Nessun compenso era mai stato previsto e quantificato in favore del ricorrente per lo svolgimento dell’attività di funzionario delegato all’attuazione del progetto (OMISSIS), e che in ogni caso, la domanda, così come proposta in primo grado (ove le spettanze rivendicate erano state determinate esclusivamente sulla base del decreto 199/2001 adottato dallo stesso F.), non era fondata.

A tale conclusione convergevano le seguenti considerazioni: il ricorrente fondava le proprie richieste economiche. tradottesi nella fattura n. (OMISSIS), sul decreto da lui steso emanato 199/2001 che “autorizza” il funzionario delegato a procedere a bandi di selezione pubblica od a procedure in economia per l’affidamento dei vari servizi necessari all’attuazione del progetto a personale di varie qualifiche e mansioni, prevedendone i compensi come elencati nella allegata “Tabella A”.

Tale Tabella, che il ricorrente vorrebbe utilizzare per la determinazione del proprio compenso, quale personale di “fascia A”, non è in realtà allo stesso applicabile, perchè riferita al personale assunto con le procedure ad evidenza pubblica ivi citate, mentre il F. risultava nominato e confermato con separati decreti ministeriali (del 2 aprile 1999, e del 22 febbraio 2001) nei quali nessun compenso era previsto per l’attribuzione della responsabilità del progetto (OMISSIS).

Ciò trovava conferma nella lettera 29 aprile 2005 dello stesso F., che rispondendo ad una richiesta di informazioni proveniente dal Ministero dell’ambiente, precisava che “per l’incarico di funzionario delegato del Sistema Cartografico di Riferimento non è previsto ne stabilito nè corrisposto alcun compenso fisso e continuativo”.

Poichè la domanda formulata con il ricorso faceva riferimento alla suddetta Tabella e non poneva alcuna subordinata riferita al regime civilistico ordinario del compenso per le collaborazioni o gli incarichi professionali (argomento prospettato solo in appello e pertanto inammissibile), la stessa era non fondata in quanto priva di valido riferimento di atto e previsione applicabile alla specifica fattispecie.

In mancanza del titolo del compenso la Corte d’Appello accoglieva la domanda riconvenzionale, atteso che il F. aveva imputato le somme ricevute ad acconti sul compenso, con conseguente condanna alla restituzione degli stessi.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre F.M., prospettando 9 motivi di ricorso.

6. Resiste con controricorso il Ministero dell’ambiente.

7. In prossimità dell’adunanza camerale, il difensore di F.M. ha dichiarato che il suo assistito è deceduto successivamente alla proposizione del ricorso, e ha chiesto che il processo sia interrotto.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che preliminarmente, va rilevato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass., n. 1757 del 2016).

2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta errata interpretazione e/o omessa applicazione del D.P.R. n. 367 del 1994, artt. 8,9 e 10 e della normativa sui progetti comunitari, in particolare della legge finanziaria n. 388 del 2001.

Assume il ricorrente che la Corte d’Appello non ha tenuto conto del quadro normativo in cui si inscriveva la vicenda in esame.

Esso ricorrente era stato nominato prima funzionario responsabile per la gestione coordinata e integrale del finanziamento relativo al progetto in esame, e poi funzionario delegato, qualifica che attribuiva piena responsabilità realizzativa e titolarità del progetto (OMISSIS), godendo anche della titolarità della contabilità speciale allo stesso collegata, di cui al D.P.R. n. 367 del 1994, art. 8.

Poichè la L. n. 388 del 2001, art. 118, comma 14, non poneva limite sulle modalità di reclutamento del personale per i programmi e le attività i cui oneri ricadevano su tondi comunitari, anche la propria posizione rientrava nella suddetta normativa, risultando indifferente la forma di reclutamento, atteso che il progetto (OMISSIS) era un progetto comunitario che si avvaleva di fondi di rotazione comunitari.

Sulla base della suddetta normativa, esso ricorrente aveva redatto la Tabella dei compensi relativa a tutto il personale impiegato per il progetto (OMISSIS), in cui era stato ricompreso lo stesso funzionario delegato.

Esso ricorrente aveva poi proceduto alla selezione del personale.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello ha rigettato la domanda in quanto la stessa era ffindata in via esclusiva sulla “Tabella A”. allegata al Decreto n. 199/2001, adottato dal F. nella qualità di funzionario delegato, decreto che la dichiarava applicabile al solo personale assunto in seguito a bandi di selezione pubblica o a procedure in economia, categoria in cui non poteva ricomprendersi il F. medesimo che era stato nominato nell’incarico con decreti ministeriali che esulavano dalle suddette procedure.

Tale essendo la ratio decidendi della sentenza di appello, che non è contestata quanto al contenuto del Decreto n. 199/2001, nè quanto ai decreti di nomina del F., la censura in esame non contesta in modo circostanziato la stessa (non è dedotto un diverso contenuto del Decreto n. 199/2001), ma intende mutare i fatti costitutivi del diritto ed esorbita dai limiti di una consentita “emendati libelli”, dando luogo ad un mutamento della “causa petendi” che consiste in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo, e pertanto inammissibile (Cass., n. 32146 del 2018).

La deduzione della natura di progetto comunitario dello specifico progetto (OMISSIS) in quanto tale alimentato da fondi di rotazione, indicato come elemento sostitutivo della domanda, introduce presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, come affermati dalla Corte d’Appello nel determinare la causa petendi della domanda e nel ritenere tardiva la domanda subordinata riferita in generale agli istituti civilistici del compenso per collaborazioni e incarichi professionali.

Il ricorrente prospetta una pretesa diversa da quella svolta con l’atto introduttivo del giudizio, e non sottopone semplicemente al Collegio una diversa qualificazione giuridica degli elementi costitutivi del diritto prospettati in primo grado, anzi proprio in ragione del prospettato tatto giuridico dell’essere il progetto (OMISSIS) finanziato con fondi comunitari, nuova causa petendi, invoca la disciplina sopra richiamata.

Come già affermato da questa Corte, esorbita dai limiti di una consentita “emendati libelli” il mutamento della “causa petendi” che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perchè fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (Cass., n. 32146 del 2018).

Si ha “imitarlo libelli” quando, come nella specie, la parte immuti l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass., n. 1585 del 2015, n. 18275 del 2014).

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione del principio iura novit curia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

E’ censurata, in ragione del suddetto principio, la statuizione che ha ritenuto che dagli atti prodotti non era emersa in base a quale normativa il ricorrente avesse diritto al compenso in questione nè quali fossero i criteri di determinazione dello stesso, che sarebbe stata (implicitamente) ribadita dalla Corte d’Appello.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Come si evince dalla lettura della sentenza di appello (sentenza di appello, in particolare pag. 2 e pag. 3), la Corte d’Appello non ha ribadito, neppure implicitamente, la statuizione del Tribunale – dagli atti prodotti non era emersa in base a quale normativa il ricorrente avesse diritto al compenso in questione nè quali fossero i criteri di determinazione dello stesso – ma la ha riportata nell’ambito della descrizione del motivo di appello del F., ed ha fondato la propria decisione sull’autonoma motivazione sopra riportata al punto 4 del “Ritenuto” in cui tale statuizione non si rinviene, ma vi è stato un argomentato rigetto dei motivi dell’appello principale.

4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, errata ed omessa valutazione delle prove documentali offerte in violazione dell’art. 116 c.p.c., anche con riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4 e all’art. 111 Cost..

Nella valutazione del materiale probatorio la Corte d’Appello non avrebbe operato secondo il canone di prudenza e secondo i principi che regolano la prova.

Dalla documentazione in atti, indicata nello svolgimento del motivo, emergeva che per l’attività espletata dal F. era stato prevista e concordata la corresponsione di un compenso alla stregua dei criteri approvati dalla resistente e contenuti nel provvedimento 199/01.

Tale compenso non poteva essere indicato nei provvedimenti di nomina del F. in quanto alla previsione del compenso si perveniva solo successivamente a seguito di una particolare procedura comunicata ed autorizzata dal Ministero.

Anche la propria affermazione nella lettera del 29 aprile 2005 trovava ragione nel fatto che all’epoca vi era stata la sola definizione dell’inquadramento e non del compenso.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Il mancato esame di elementi probatori rileva solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base (Cass., n. 21233 del 2018), circostanza non ravvisabile nella specie in ragione della ratio decidendi della sentenza di appello come posto in rilievo al punto 4 del “Ritenuto”, e nell’esame del primo motivo di ricorso dichiarato inammissibile.

Peraltro, quanto dedotto rispetto alla lettera del 29 aprile 2005 non censura adeguatamente la statuizione della esclusione della posizione del F. dall’ambito di applicazione della Tabella “A” allegata al decreto 199/2001, ratio decidendi della sentenza.

5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Come dedotto nei propri scritti difensivi per l’attività del F. era stato prevista e concordata la corresponsione di un compenso alla stregua dei criteri approvati dall’amministrazione resistente e contenuti nel provvedimento amministrativo 199/01. Occorreva fare riferimento al D.P.R. n. 367 del 1994 e alla L. n. 388 del 2001, come si era esposto in appello (con deduzioni riportate nel presente motivo di ricorso). Ricorda il ricorrente come il progetto in questione si avvalesse di fondi comunitari e ne ricorda i vari passaggi di attuazione e che con il documento 056/111 del 26 ottobre 2001 il funzionario delegato aveva comunicato al Ministero i criteri per l’inquadramento del personale e dello stesso funzionario delegato, conseguendo a ciò autorizzazione del direttore generale.

5.1. Il motivo è inammissibile sia perchè l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento u(n vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive, come nella specie in cui si richiamano le deduzioni svolte con riguardo alla disciplina dei progetti comunitari, sia perchè per le ragioni esposte nella trattazione dei precedenti motivi di ricorso, in particolare del primo motivo con il quale si è posto in evidenza la ratio decidendi della sentenza di appello, risulta l’inconferenza rispetto a quest’ultima di censure come quella in esame che si fondano, introducendo un diverso titolo giuridico e le relative prospettazioni difensive, su un’inammissibile mutano libelli.

6. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione del principio in tema di emendatio e mutatio libelli e del principio iura novit curia.

E’ censurata, in ragione dei suddetti principi come affermati dalla giurisprudenza, la statuizione che ha affermato la mancata proposizione di tempestiva domanda subordinata, che sarebbe stato prospettata compiutamente solo tardivamente in appello.

Assume il ricorrente che dagli atti difensivi si poteva rilevare come sin dal ricorso introduttivo aveva fatto riferimento a un rapporto di lavoro di natura parasubordinata e aveva chiesto perizia contabile.

6.1. Il motivo è inammissibile.

6.2. Parte ricorrente denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione di norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito.

Trattasi, in generale, non di errore di giudizio che attenga al rapporto sostanziale dedotto in lite, bensì di errore di attività che, essendosi verificato nel corso del processo, si assume possa averne inficiato l’esito.

Poichè in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui processo si è svolto, ossia dai finti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006).

Tuttavia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), “sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”.

Parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterazzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinchè il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass., n. 6225 del 2005; Cass. n. 9734 del 2004).

6.3. Tanto non è accaduto nella specie laddove nel corpo del motivo non sono riportati i contenuti dell’atto introduttivo del giudizio in modo tale da individuare il dedotto vizio processuale e la rilevanza dell’odierna censura, limitandosi il ricorrente ad offrire una propria interpretazione delle difese svolte in primo grado.

7. Con il sesto motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta l’omessa e Falsa applicazione degli artt. 2229 c.c. e segg., violazione e/o falsa applicazione dei principi dettati in tema di parasubordinazione.

11 ricorrente, anche sulla base di quanto prospettato nel precedente motivo, e cioè della proposizione di domanda volta ad ottenere il riconoscimento del compenso in ragione di un rapporto di parasubordinazione, deduce che, in particolare ai sensi dell’art. 2229 c.c., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità del contratto di lavoro parasubordinato con un’amministrazione pubblica, non esclude il diritto alla retribuzione le lavoratore autonomo.

8. 11 motivo, in quanto presuppone la tempestiva proposizione di domanda subordinata riferita al regime civilistico ordinario del compenso per le collaborazioni o gli incarichi professionali è privo rilevanza, e pertanto inammissibile, in ragione dell’inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso e, in particolare, del quinto motivo di ricorso.

9. Con il settimo motivo di ricorso è proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, omessa valutazione delle prove documentali offerte in violazione dell’art. 116 c.p.c..

Il motivo censura la statuizione di restituzione degli acconti già percepiti, atteso che come si evinceva dalla documentazione in atti gli stessi si riferivano a collaborazione occasionale per collaudo ortofoto o altre collaborazioni.

Nella sentenza di appello non vi era alcuna valutazione circa la diversa causale degli emolumenti percepiti dal ricorrente. Se la Corte d’Appello avesse esaminato le prove e gli atti processuali avrebbe concluso per l’estraneità degli acconti all’attività di responsabile del progetto.

9.1. Il motivo è inammissibile.

Si richiama in premessa quanto già osservato al punto 6.2. del “Considerato”.

Anche suddetto motivo e privo dei reqUisiti di specificità, atteso che il ricorrente non indica, ne riporta il contenuto della documentazione da cui si evincerebbe che gli acconti sono riferiti ad altre causali o altre collaborazioni, e non indica quali siano stati gli atti processuali o le prove offerte sul punto non esaminate dalla Corte d’Appello.

10. Con l’ottavo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente riporta un ampio stralcio dell’appello (pagg. 35-38 del ricorso), assumendo che in base allo stesso e ai documenti in atti le somme liquidategli – oggetto di ripetizione – andavano riferite ad attività realizzate a premessa del progetto, effettivamente svolte e distinte dalle funzioni svolte come funzionario delegato. fondatezza della propria pretesa.

La Corte d’Appello, erroneamente, aveva ritenuto che venuto meno il titolo per l’attribuzione del compenso doveva darsi luogo alla restituzione delle somme ricevute dal ricorrente, senza tener conto dello svolgimento di attività di collaudo e di altre collaborazioni.

10.1. Il motivo è inammissibile.

Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle tisi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., n. 22478 del 2018).

Nella specie il ricorrente censura la sentenza di appello attraverso i motivi di appello, senza specificare in relazione alla sentenza di appello i fatti storici circostanziati a cui riferire la censura (Cass., n. 26305 del 2018), con conseguente inammissibilità della stessa.

11. Con il nono motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art. 360, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2222,2225,2229,2233 c.c. e segg. e dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 2041 c.c., atteso che le prestazioni professionali erano state espletate cd erano avvenute in virtù di una legittima causa solvendi, per prestazioni professionali effettuate alla base del progetto (OMISSIS). Assume il ricorrente di non essere tenuto alla restituzione ai sensi dell’art. 2033 c.c..

Risultavano pertanto violate anche le altre disposizioni in tema di diritto al compenso per le prestazioni eseguite.

11.1. Il motivo è inammissibile, sia in ragione dell’inammissibilità dei motivi che precedono, ed in particolare del primo e del quinto motivo, non essendo stata tempestivamente proposta domanda subordinata riferita al regime civilistico ordinario del compenso per collaborazioni o incarichi professionali, sia per mancanza di specificità in relazione alla statuizione della sentenza di appello che ha affermato che il F. aveva più volte imputato le somme ricevute ad acconti sul compenso.

12. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 6.000,00, per compensi professionali. Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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